Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21602 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21602 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 20/09/2013

SENTENZA

sul ricorso 35144-2006 proposto da:
DELLO RUSSO SILVANA (C.F. DLLSVN54A55C659M), DELLO
RUSSO ANDREA (C.F. DLLNDR73A04F839H), procuratore
anche di sè stesso, DELLO RUSSO MARCO (C.F.
DLLMRC74L14F839X), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G. G. BELLI 110, presso l’avvocato
CASTELLO ELEONORA, rappresentati e difesi dagli
avvocati DELLO RUSSO ANDREA, MONTEMURRO ROBERTO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO;
– intimato –

sul ricorso 1552-2007 proposto da:
COMUNE DI CHIUSANO (c.f. 80002030643), in persona

in ROMA, VIA ASTURA 2/B, presso l’avvocato DE
BEAUMONT FRANCESCO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

DELLO RUSSO SILVANA (C.F. DLLSVN54A55C659M), DELLO
RUSSO ANDREA (C.F. DLLNDR73A04F839H), procuratore
anche di sè stesso, DELLO RUSSO MARCO (C.F.
DLLMRC74L14F839X), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G. G. BELLI 110, presso l’avvocato
CASTELLO ELEONORA, rappresentati e difesi dagli
avvocati DELLO RUSSO ANDREA, MONTEMURRO ROBERTO,

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

giusta procura a margine del ricorso principale;
– controrícorrenti al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 2868/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/04/2013 dal Consigliere

2

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GRECO VINCENZO,
con delega avv. MONTEMURRO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale;
per il

controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato DE BEAUMONT che ha chiesto
il rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale M.2; inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso incidentale.

udito,

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.12.1994yAmorino Dello Russo adiva il Tribunale
di Avellino e premesso che per la realizzazione del PEEP, il Comune di Chiusano S.

occupato per un quinquennio mq 4.189 di un suo terreno e che, scaduto tale termine,
non era stato pronunciato il decreto ablativo, chiedeva la condanna dell’ente locale al
pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima ed al risarcimento dei
danni per l’occupazione illegittima.
Con sentenza del 12-20.05.2004 il Tribunale di Avellino, nel contraddittorio delle parti,
dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda di
pagamento dell’indennità per , l’occupazione legittima e condannava il
Comune di Chiusano S. Domenico al pagamento in favore di Antonio, Andrea, )11
Silvana e Marco Dello Russo, eredi dell’attore, della somma di € 145.039,69,
con interessi legali, quale risarcimento del subito danno, nonché alla rifusione
delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado il Comune di Chiusano S. Domenico proponeva
appello principale per cinque motivi nei confronti dei germani Antonio, Andrea,
Silvana e Marco Dello Russo, gli ultimi tre dei quali oltre a resistere al gravame,
proponevano a loro volta appello incidentale.
Con sentenza non definitiva del 29.06.2005 la Corte di appello di Napoli disponeva
l’estromissione dal giudizio di Antonio Dello Russo e con sentenza definitiva del 513.10.2005 rigettava l’appello principale del Comune e, in parziale accoglimento
dell’appello incidentale, condannava il medesimo Comune al pagamento in favore di
Andrea, Silvana e Marco Dello Russo della somma di E 113.029,69, oltre rivalutazione

Domenico, in base al decreto sindacale autorizzativo emesso il 10.4.1989, aveva

ed interessi legali come indicati nella parte motiva, compensando interamente le spese
del secondo grado di giudizio.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:

a)

contrariamente a quanto sostenuto dall’ente col primo motivo di appello inerente al
mancato esame dell’eccezione di inammissibilità della domanda, la delibera n. 121 del
5.04.1994, adottata dalla giunta municipale, seguita dal decreto sindacale n. 1920 del
6.04.1994 ed anteriore al 10.04.1994, data di scadenza del periodo di occupazione
legittima durante il cui corso si era verificata l’irreversibile trasformazione del fondo,
non poteva essere equiparata al decreto di espropriazione, non avendo comportato
l’effetto traslativo della proprietà dei terreni dei Dello Russo;

. b)

era del pari da disattendere il secondo motivo del medesimo gravame principale,
essendo emerso che anche la superficie catastalmente individuata dalla part.11a 182 era
stata inclusa tra le aree che l’originario attore aveva ricevuto in donazione con l’atto
pubblico del 25.06.1991;

c)

congruo, inoltre, appariva lo stabilito valore venale unitario di £ 90.000 al mq
riferito alla data del 10.04.1994, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dal CTU,
delle note dell’UTC del Comune di Chiusano San Domenico, del fatto che un terzo
del terreno occupato era destinato a strada, verde ed a servizi e della circostanza
che nell’atto di donazione era stato indicato un valore venale di £ 20.000.000;

era, invece, solo parzialmente fondato l’appello incidentale in quanto:

a)

legittimamente il Tribunale si era attenuto, per la liquidazione del risarcimento, al
criterio contemplato dal comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 ed
aveva giustamente attribuito al bene il valore venale di £ 90.000 al mq. L’importo così
ottenuto, ossia E 113.029,29, integrante debito di valore, era stato poi debitamente

5

Era infondato l’appello principale del Comune in quanto:

rivalutato dal 10.04.1994 alla data della sua sentenza e con decorrenza da tale data
doveva, come chiesto dagli appellanti, essere ulteriormente integrato degli interessi
legali commisurati a detto importo via via rivalutato;

nell’ipotesi di espropriazione usurpativa in ragione dell’assenza della
dichiarazione di pubblica utilità; i procedimenti di esproprio e di occupazione
inerivano al piano per l’edilizia economica e popolare, avente, ai sensi dell’art.9 L.
18.4.1962 n. 167, valore di piano particolareggiato di esecuzione e la cui
approvazione equivaleva, ai sensi dell’art. 16 L. 17.8.1942 n:1150, a dichiarazione di
pubblica utilità delle previste opere;
agli appellanti incidentali non spettava il chiesto risarcimento da perdita di
manufatti e del pozzo insistenti sul suolo appreso dal Comune, dal momento che tali
beni non erano stati rinvenuti in loco all’epoca delle operazioni peritali e pertanto ne
era preclusa l’equa valutazione;
infondati, infine, erano il quarto (relativo all’esclusione dal risarcimento di
mq.302) ed il quinto motivo (inerente al danno morale) dell’appello incidentale, sia
perché la superficie di mq. 302 non era stata occupata ed era suscettibile di
commercializzazione, come ritenuto dal primo giudice, sia perché la domanda
di risarcimento del danno morale —peraltro, non sorretta da elementi probatori
— era stata proposta per la prima volta in appello.
Avverso questa sentenza i Dello Russo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
sei motivi e notificato il 27.11.2006 al Comune di Chiusano di San Domenico, che il
23.11.2007 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su tre
motivi e resistito dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6

infondata era la tesi dei Dello Russo secondo cui nella specie si versava

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre in via preliminare di rito va rilevata l’inammissibilità per tardività del

dovendo aversi per notificati ai ricorrenti il 23.11.2007 (data di inizio oltre che di
perfezionamento del secondo procedimento notificatorio), e, dunque, dopo la scadenza
del termine prescritto dall’art. 370 c.p.c., nella specie decorrente dal 27.11.2006.
Il Comune, infatti, non ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo ad una prima
notificazione a mezzo posta del controricorso e del ricorso incidentale,
tempestivamente avviata il 4.01.2007,

sicché questo anteriore procedimento

notificatorio non può ritenersi perfezionato, neppure invalidamente. Risulta, invece,
andata a buon fine il 23.11.2007 la successiva notificazione, che però era stata
intempestivamente iniziata nella stessa data del 23.11. 2007, a distanza di notevole
tempo dalla prima. D’altra parte la verifica del rispetto del termine di impugnazione
non può essere riferita all’antecedente data di inizio del primo procedimento
notificatorio, in quanto esso, per cause rimaste ignote, non si era completato e non sono
altrimenti emerse ragioni che giustifichino la retrodatazione, per remissione in termini
dell’ente notificante.
A sostegno del ricorso principale i Dello Russo denunziano:
1.

” Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 25.06.1865 n. 2359 in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L.
18.4.1962 n. 167 e dell’art. 16 L. 17.8.1942 n. 1150 in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. – Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla
qualifica dell’occupazione come usurpativa, costituente punto decisivo
della controversia”.

7

controricorso e del ricorso incidentale del Comune di Chiusano di San Domenico,

Pur non essendo astretti alla formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., inapplicabile ratione temporis, pongono il seguente interrogativo << ...se in materia di occupazione illegittima di aree per l'assenza di un decreto di renda la dichiarazione di Pubblica Utilità, implicitamente contenuta nell'approvazione del PEEP, nulla, con la conseguente qualifica dell'occupazione come usurpativa.>>
Il motivo non è fondato alla luce del condiviso principio di diritto già affermato da
questa Corte di legittimità (cfr tra le altre, cass n. 4027 del 2009; n. 22526 del 2011)
secondo cui l’approvazione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare
equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere (art. 9 della legge n. 167
del 1962 e succ. mod.) e, in caso di mancata fissazione dei termini per l’espropriazione
e per i lavori, gli stessi vanno considerati unitariamente coincidenti con il termine
legale di efficacia del piano (diciotto anni).
2.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della C.E.D.U. in
relazione all’alt 360 n. 3 cpc; Violazione e falsa applicazione del principio di
legalità – insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3, 4 e 5, nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia — erronea valutazione degli elementi
probatori.”
Pongono il seguente interrogativo << ....se le norme della C.E.D.U. sono immediatamente applicabili nel nostro ordinamento e se il risarcimento del danno da occupazione appropriativa deve calcolarsi secondo il valore venale del bene 8 esproprio, la mancanza dei termini di cui all'art. 13 L. 25.06.1865 n. 2359 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e non secondo criteri che in ogni caso tendano a ridurre tale valore.>>.
Il motivo è fondato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007

agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello
del valore venale del bene ablato, per la commisurazione del risarcimento del danno da
occupazione espropriativa. Pertanto, non è più possibile applicare il predetto criterio
riduttivo e per la liquidazione del ristoro deve ricorrersi, al criterio del valore venale, a
meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo, evenienze nella specie non verificatesi.
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 3, 4 e 5, nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia — erronea valutazione degli elementi
probatori.” , conclusivamente ponendo seguente interrogativo <<...se il Giudice del merito è obbligato a fornire le ragioni, adeguate alla concretezza del caso, per le quali ritiene una consulenza e/o una relazione di parte attendibile e convincente e se debba fornire adeguata motivazione del proprio convincimento.»Censurano la determinazione in £ 90.000 al mq. del valore venale del terreno acquisito, per il fatto che è stata ricondotta alla data del 10.04.1994, nonostante che nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado l'indicazione di questo dato fosse stata riferita al 1989. Il motivo, limitato nella relativa illustrazione ai rubricati profili argomentativi, di tal che è preclusa qualsiasi delibazione delle denunciate violazioni di legge, non merita favorevole apprezzamento, risolvendosi essenzialmente in inammissibili e non decisivi 9 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 8 rilievi critici avverso le ragioni di conferma in appello della valutazione già espressa in primo grado, conferma che è stata logicamente e puntualmente confortata dall'apprezzamento dei vari elementi di riscontro emersi in istruttoria e che non si soltanto a regole generali di stima prive di qualsiasi decisività rispetto alla propugnata tesi, né dal dedotto e non autosufficiente, generico richiamo al contenuto dell'atto di donazione. 4. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dei principi generali in tema di valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione dei beni insistenti sul fondo." Si dolgono del diniego di risarcimento del danno subito per la perdita di manufatti e beni esistenti sul fondo occupato (part. 182), assumendo che non sono state valutate affatto le risultanze probatorie da loro sul punto fornite sin dal primo grado del giudizio, che la presenza dei beni emergeva dal verbale di immissione in possesso e dal calcolo delle indennità espropriative effettuato il 27.03.1995 dallo stesso Comune oltre ad essere incontestata, che il relativo valore risultava dalla nota dell'UTE nonché dalla loro perizia di parte, sicché ben avrebbe potuto essere liquidato il ristoro, magari in via equitativa. Il motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza rispetto anche all'affermata acquisizione in giudizio dei richiamati atti, che comunque non appaiono nemmeno decisivi in rapporto alla ragione dell'impugnato diniego di risarcimento. 5. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 46 della legge 2356 del 1865 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - erronea valutazione degli atti processuali in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c." 10 rivela efficacemente contrastata né dal trascritto passo della relazione di CTU, inerente Si dolgono che sia stata espunta dal risarcimento la superficie di mq 302 Pongono il seguente interrogativo << ...se le aree divenute inutilizzabili a seguito di occupazione acquisitiva alla P.A. di altre aree alla stessa adiacenti e collegate secondo i criteri stabiliti dagli artt. 40 e ss. della L. 2359 del 25.06.1865 ovvero secondo i criteri stabiliti dalla legge ordinaria in tema di risarcimento del danno per fatti illeciti.» Il motivo non ha pregio non involgendo la ratio decidendi e ponendo questioni inerenti all'ambito indennitario e, dunque, estranee al controverso tema del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. 6. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Si dolgono che la Corte d'appello abbia compensato le spese di causa, nonostante che l'impugnazione del Comune fosse stata rigettata e che invece il loro appello incidentale fosse stato parzialmente accolto. Il motivo è assorbito a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Conclusivamente si deve accogliere il secondo motivo del ricorso principale, respingere il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo e dichiarare assorbito il sesto motivo del medesimo ricorso principale nonché dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, quindi cassare in parte qua l'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, onde consentire che per la liquidazione del risarcimento del danno da occupazione espropriativa sia applicato il criterio del valore venale del bene appreso. Al giudice del rinvio si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. 11 funzionalmente senza soluzione di continuità, devono essere risarcite La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo, con assorbimento del sesto motivo del di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013 Il Presidente medesimo ricorso, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza 2,‘ impugnaM rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA