Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21602 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1859/2015 proposto da:

P.G., D.L.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO GAZZARA;

– ricorrenti –

contro

C.A., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato RENATO

MARINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDOARDO

RUCCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 788/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Per quanto ancora interessa in questa sede il Tribunale di Messina (con sentenza n. 2004/03) e, in sede di gravame, la locale Corte d’Appello (con sentenza 26.11.2013), hanno ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà di un terreno in (OMISSIS) proposta da P.C. nei confronti di G.A. e G. (che lo avevano convenuto in giudizio per conseguire, previa regolamentazione dei confini, il rilascio della porzione occupata).

A sostegno del rigetto del gravame del P., la Corte territoriale osservato:

– non risultava prodotto l’atto notorio indicato dall’appellante, ma solo una sua dichiarazione del 1999 che, come mera dichiarazione di parte, non può costituire prova;

– neppure poteva ritenersi sufficiente quanto riferito dal CTU circa l’epoca di realizzazione del muretto, risalente a 20 anni prima l’accesso, considerato che il sopralluogo era stato eseguito il 4.8.1998 e l’atto introduttivo era del 5.1.1994;

– neppure le deposizioni dei testi apparivano attendibili.

La Corte di merito ha compensato le spese.

Contro tale decisione gli eredi del P. (in epigrafe indicati) ricorrono per cassazione sulla base di due motivi a cui resistono i G. con controricorso. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 118 att. c.p.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti rimproverano alla Corte siciliana il mancato esame della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il cui contenuto, a loro dire, non era stato neppure contestato dall’altra parte, e l’esame scorretto della prova testimoniale e delle risultanze della CTU.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va innanzitutto chiarito che nel caso in esame (impugnazione di sentenza pubblicata nel 2013) trova applicazione l’art. 360, n. 5, nella versione più recente e dunque è completamente fuori luogo il richiamo, più volte ricorrente nel corpo del ricorso, al vizio di motivazione sotto il profilo dell’omissione o insufficienza.

Ciò posto, come puntualizzato dalla sezioni unite, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).

Nel caso di specie il fatto storico decisivo per il giudizio – limitatamente alla domanda riconvenzionale di usucapione – è ovviamente il possesso utile ai fini dell’acquisto ex art. 1158 c.c. e la Corte d’Appello lo ha senz’altro valutato, pervenendo però, sulla scorta del materiale istruttorio, ad una conclusione sfavorevole alla tesi del convenuto-odierno ricorrente, per l’ininfluenza dell’atto di parte prodotto (la dichiarazione del 1999 a firma del P.), l’insufficienza delle risultanze peritali e l’irrilevanza delle deposizioni dei testi I. e M., addotti dal P., stante l’inattendibilità delle dichiarazioni del primo e lo scarno contenuto delle dichiarazioni del secondo (queste ultime dichiarazioni peraltro ritenute in contrasto con la stessa tesi del P. quanto all’epoca di costruzione del muro di recinzione). La Corte di merito ha quindi del tutto correttamente desunto il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del convenuto-appellante.

Non sussiste perciò nè il vizio di cui all’art. 360, n. 5 (nel senso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità), nè la denunziata violazione di legge perchè la regola dell’onere probatorio (gravante su chi eccepisce l’usucapione) è stata rettamente applicata e le prove sono state valutate altrettanto rettamente, precisandosi che lo specifico tema della non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non risulta abbia mai formato oggetto di dibattito nel giudizio di merito e quindi è da considerarsi nuova – e come tale inammissibile – la sua proposizione per la prima volta in questa sede.

Piuttosto, va evidenziato che il motivo in esame, in violazione del principio di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6), richiama documenti di cui non precisa neppure la sede e la data di deposito (ciò vale con riferimento all’atto notorio, la cui mancanza in atti è stata riscontrata dalla Corte d’Appello: v. sentenza pag. 6) e, in definitiva, dietro lo schermo dell’omesso esame circa un fatto decisivo (peraltro neppure ben compreso nella sua esatta portata), maschera una richiesta di rivisitazione delle risultanze del processo (documenti e prove testimoniali) che nel giudizio di legittimità è preclusa.

Il motivo va pertanto respinto.

2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) dolendosi della disposta compensazione delle spese di lite.

Il motivo è infondato perchè le spese sono state giustamente compensate dalla Corte d’Appello per il principio della reciproca soccombenza, (avendo rigettato anche l’appello incidentale dei G.).

La totale soccombenza dei ricorrenti ne comporta la condanna solidale alle spese del giudizio di legittimità.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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