Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21602 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30766-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI

ANSELMO MEDICI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1743/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- P.G. ha impugnato l’avviso di classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, riguardante alcune sue proprietà immobiliari in (OMISSIS), deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza del 27.9.2016. Propone appello l’Agenzia e la CTR del Lazio, rilevando che l’appello è stato notificato a mezzo posta privata (Nexive) con atto ricevuto dal contribuente in data 23.3.2017 e ritenuta detta notifica inesistente poichè la L. n. 124 del 2017, che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017 ha dichiarato l’appello inammissibile.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Si è costituito il contribuente depositando controricorso. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- La ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che nella fattispecie l’ufficio si avvalso di una delle modalità di notifica dell’atto di appello consentite dalla norma e cioè la notifica tramite operatore privato.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.. L’Agenzia osserva che i servizi postali tramite l’invio di raccomandate non sono stati riservati in via esclusiva al fornitore ma possono essere svolti anche da soggetti diversi subordinatamente al rilascio di licenza individuale da parte del ministero dello sviluppo, sicchè la notifica eseguita a mezzo raccomandata spedita da posta privata è da ritenersi conforme a legge; in ogni caso invoca il principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.

I motivi da esaminarsi congiuntamente sono fondati nei termini di cui appresso.

Questa Corte pronunciandosi a sezioni unite sulla questione della validità della notifica eseguita a mezzo posta privata in data anteriore al 10.9.2017, ha affermato che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Nella fattispecie la CTR ha accertato, dandone conto nella sentenza impugnata che la notifica è stata ricevuta dal contribuente in data 23 marzo 2017, e pertanto entro il termine semestrale per proporre appello alla sentenza di primo grado depositata in data 27.9.2016. L’appellato si è costituito, sanando così la nullità nei termini sopra esposti.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione perchè esamini il merito dell’appello, questione sulla quale peraltro si è già formata una giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. s.u. n. 7665/2016; Cass. n. 22900/2017; Cass. n. 16368/2018; Cass. n. 19810/2019; Cass. 1543/2020). Il giudice del rinvio deciderà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perchè esamini il merito dell’appello, e per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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