Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21601 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 28/07/2021), n.21601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5341-2016 proposto da:

F.F., A.M., elettivamente domiciliati in Roma,

Corso Trieste 37, presso lo studio dell’avvocato Claudio Trinchi,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.P., F.R., elettivamente domiciliati in Roma,

via Ludovisi 35, presso lo studio dell’avvocato Pietro Fausto

Carotti, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1392/2015 della Corte d’appello Di Roma,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le premesse di fatto della presente causa sono così identificate nella sentenza impugnata: “In data 24 luglio 1972, (…) F.G. e F.F. acquistavano da F.L., con atto di compravendita a rogito notaio (…) la porzione di terreno seminativo in località (OMISSIS), distinta nel N. C.T. al foglio (OMISSIS) dell’estensione di mq 875 per edificarvi sopra l’edificio da destinare a loro futura abitazione. Successivamente, in data 16 luglio 1976, i fratelli F. per poter ampliare le loro proprietà e completare così l’immobile in costruzione acquistavano sempre da F.L., con scrittura privata, un’ulteriore porzione del terreno situato nel Comune di (OMISSIS), distinto al foglio (OMISSIS) dell’estensione di circa metri quadri 175 a confine da un lato con il terreno da loro già precedentemente acquistato nel 1972. Negli anni successivi il fabbricato composto da due appartamenti, assegnati ciascuno a F.F. e F.G. e da due mansarde, assegnata alle sorelle F.R. e F.P., veniva progressivamente realizzato anche se in assenza di concessione edilizia. Al fine di regolarizzarlo a seguito dell’approvazione della legge sul condono edilizio, non potendo i F. far risultare come propria anche la ulteriore porzione di terreno acquistata nel 79 essendo deceduto nel frattempo F.L., secondo quanto assumono, proposero in data 22 maggio 1985 domanda di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della L. n. 346 del 1976 del terreno (identificato in quell’atto con la particella (OMISSIS) a seguito di variazione catastale), su cui era stato edificato il fabbricato al pretore di Rieti, il quale – con proprio decreto in data 8 luglio 1988 – accolse tale domanda e dichiarò il riconoscimento della proprietà sul predetto terreno in favore di F.G., di F.F., nonché delle sorelle F.P. e F.R.”.

In relazione a tale immobile F.P. e F.R. chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Rieti F.F. e F.G., chiedendo che venisse sciolta la comunione avente ad oggetto l’immobile in comproprietà in forza del decreto del Pretore di Rieti.

Si costituiva in giudizio F.F., il quale contestava la domanda proposta nei suoi confronti, deducendo l’inefficacia del decreto di usucapione dell’8 luglio 1988.

In via subordinata chiedeva l’accertamento dell’intervenuta usucapione delle porzioni dell’immobile distinte in catasto al foglio (OMISSIS), per averle possedute e utilizzate per oltre venti anni. Si costituiva anche F.G., deducendo a sua volta la nullità e l’inefficacia del decreto di usucapione; chiedeva perciò il rigetto della domanda e, in subordine, l’attribuzione di una quota pari a 1/3 dell’intero immobile e, in via ulteriormente subordinata, l’accertamento dell’intervenuta usucapione della porzione dell’immobile distinta in catasto al foglio (OMISSIS).

Il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.M., moglie di F.F., alla quale quest’ultimo aveva donato, con atto notarile del 6 ottobre 2005, parte dell’immobile contraddistinto dai sub (OMISSIS). La stessa si costituiva in giudizio confermando e facendo proprie tutte le eccezioni, domande e richieste formulate dal coniuge.

Il Tribunale di Rieti, definendo il giudizio, riconosceva la nullità del decreto pretorile dell’8 luglio 1988 e provvedeva all’accertamento del separato acquisto, da parte di ciascuno, della proprietà per usucapione di singole porzioni facenti parte dell’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 48, particella 325: precisamente la F.P. per il sub (OMISSIS), la F.R. per il sub (OMISSIS), il F.F. e il coniuge A.M. per i sub (OMISSIS), il F.G. per i sub (OMISSIS), restando in comproprietà il sub (OMISSIS).

Avverso la sentenza proponevano appello F.P. e F.R..

La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, condividendo la tesi delle appellanti, secondo cui F.F. e F.G., i quali avevano chiesto l’emissione del decreto di accertamento della piccola proprietà rurale, non potevano chiederne la disapplicazione nell’ambito di un successivo giudizio, né proporre in via principale o incidentale un’ordinaria azione di nullità del provvedimento, che ha ragion d’essere soltanto per chi non abbia partecipato al procedimento di formazione del titolo.

La corte d’appello evidenziava che i motivi di contrasto fra le parti non riguardavano l’intero immobile, ma solo i sub (OMISSIS). In relazione ai subalterni in contestazione, essa osservava che, una volta accertata la efficacia inter partes del decreto pretorile, gli stessi dovevano ritenersi proprietà comune dei fratelli F. in forza del titolo. Nello stesso tempo la corte di merito rilevava che il decreto pretorile, in quanto emesso su istanza congiunta degli interessati, implicava riconoscimento della proprietà comune, conseguendone perciò l’interruzione del corso dell’usucapione. Quindi, non essendo decorsi da quel momento i venti anni necessari per il compimento dell’usucapione ordinaria, le porzioni in contestazioni dovevano essere riconosciute di proprietà comune dei fratelli F. in ragione di ciascuno. Per le altre porzioni restava ferma l’attribuzione in proprietà esclusiva operata dal primo giudice, che la corte d’appello integrava in riferimento al sub (OMISSIS), riconosciuto in proprietà in parti uguali di F.F. e del coniuge, e in riferimento al sub (OMISSIS), riconosciuto proprietà comune di F.G. e F.R..

Per la cassazione della sentenza F.F. e A.M. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso F.P. e F.R. illustrato con memoria.

F.G. resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3 e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto, quanto al decreto pretorile di accertamento della proprietà, che coloro i quali furono parti del procedimento, diversamente dai terzi estranei, non potrebbero far valere in un giudizio ordinario la nullità del provvedimento al fine di fare accertare la diversa appartenenza dei beni oggetto del decreto.

Ispirata da tale erronea interpretazione della fattispecie astratta, la corte d’appello ha omesso di considerare la pluralità delle ragioni di invalidità del decreto all’epoca richiesto e ottenuto dai fratelli F., i quali, nel proporre la domanda, si erano riferiti genericamente a un terreno in (OMISSIS), distinto in catasto al foglio (OMISSIS). Diversamente la richiesta non poteva che riferirsi al piccolo appezzamento di terreno oggetto della scrittura privata del 16 luglio 1976 intercorsa con F.L.. Infatti, la restante parte del terreno già apparteneva a F.F. e F.G. in forza di acquisto derivativo avvenuto per atto di notaio nel 1972: quindi in forza di un titolo già reso pubblico.

Inoltre, la domanda di usucapione non specificava che l’identificazione catastale del bene, assunta nella stessa domanda, derivava dalla variazione periodica effettuata dall’ufficio del catasto, variazione che teneva conto della costruzione realizzata sul suolo da parte di F. e F.G.. Di conseguenza, anche la certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relative al ventennio anteriore si riferiva al bene nella sua identificazione derivante dalla variazione, senza perciò considerare che, in epoca anteriore al 1975, l’immobile aveva una diversa identificazione catastale. Ciò aveva indubbiamente comportato che il decreto fu emesso in base a una documentazione carente e incompleta, perché riferita un bene venuto ad esistenza solo pochi anni prima della proposizione della domanda.

In conseguenza della genericità che affliggeva la descrizione del terreno per cui si chiedeva l’accertamento della usucapione, il relativo decreto del pretore aveva avuto un esito diverso da quello che i richiedenti si proponevano. Si intendeva accertare l’usucapione per rimediare al difetto del titolo pubblico relativamente all’acquisto del 1976. Al contrario, in conseguenza della genericità della descrizione, l’usucapione fu poi dichiarata anche per il terreno acquistato per atto pubblico nel 1972, rispetto al quale non ricorreva l’esigenza per la quale la domanda di usucapione fu proposta.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159-bis c.c. e della L. 10 maggio 1976, n. 346, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha negato, in favore di F.F. e A.M., l’acquisto per usucapione delle singole porzioni oggetto del fabbricato.

Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo motivo.

In tema di usucapione speciale, il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla L. n. 346 del 1976, non ha valore di sentenza e, quindi, è inidoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del suo beneficiario fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ne consegue che, pur in difetto di opposizione, non è precluso al proprietario del bene di far accertare il proprio diritto dominicale in un giudizio ordinario, onde ottenere una statuizione che abbia idoneità a passare in giudicato ed a divenire, dunque, incontrovertibile (Cass. n. 21016/2016; n. 26759/2018).

La corte di merito richiama implicitamente tale principio, esaurendo poi la decisione nel rilievo che l’azione è stata proposta da coloro che furono parti del procedimento e non da un terzo fattosi aventi per rivendicare diritto sulla cosa. Il rilievo, però, trascura l’essenziale particolarità della fattispecie, da ravvisare nel fatto che il decreto era stato contestato perché riferito ai beni di cui alcuni dei richiedenti erano proprietari esclusivi in forza di titoli derivativi: il rilievo vale allo stesso modo sia per i titoli resi pubblici, sia per quelli non resi pubblici.

Si ricorda, in linea di principio, che il possesso utile per l’usucapione è espressione di un potere di fatto sulla cosa esercitato in opposizione al proprietario (Cass. n. 21690/2014; n. 622/1994). La corte d’appello, perciò, avrebbe dovuto valutare la fattispecie alla luce della peculiarità della vicenda, in presenza di una istanza che presentava l’indubbia anomalia di provenire congiuntamene da chi chiedeva l’accertamento dell’usucapione e da chi doveva subirla.

Se è vero che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, ex L. n. 346 del 1976, non ha valore di sentenza e quindi non è idoneo al giudicato; se è vero che esso determina solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, nel caso di opposizione, non sia emessa una pronuncia di accertamento della proprietà (Cass. n. 16238/2011), consegue che l’esperibilità dell’azione per vincere la presunzione, derivante dal decreto, non può essere negata a priori a chi ne richiese l’emissione sulla base di considerazioni di carattere solo formale, ma occorre avere riguardo alla sostanza del concreto conflitto sottoposto all’esame del giudice.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, che deciderà sulla domanda di inefficacia del decreto in applicazione del principio di cui sopra.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Rona anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

 

 

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