Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21601 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 19/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20789/2012 proposto da:

FISCHER ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO CIROTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI BROCCOLINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIROTTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’inammissibilità e in subordine il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Fisher Italia s.r.l., concessionaria esclusiva di Fisher Austria, esercente un’attività ricondotta allo studio di settore TD32U, impugnava, con distinti ricorsi, poi riuniti, due avvisi di accertamento, l’uno, inerente ad imposte IRES relative all’anno (OMISSIS) e, l’altro, inerente a perdite dell’anno (OMISSIS) portate a nuovo nell’anno (OMISSIS) e disconosciute dall’Agenzia, con rispettivi sanzioni ed interessi.

La ricorrente, dopo aver sollevato anche una questione di legittimità costituzionale della normativa relativa agli studi di settore, deduceva che l’Agenzia delle Entrate non aveva sufficientemente motivato in merito all’esistenza di un’incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore, nè in merito alle circostanze addotte dalla contribuente a proprio favore in sede di contraddittorio amministrativo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale, accoglieva entrambi i ricorsi, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse considerato che la società era completamente soggetta al concedente estero ed era priva di risorse umane da destinare alla produzione e di beni strumentali per la lavorazione.

2.- Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto il gravame, riformando la sentenza impugnata e compensando le spese del secondo grado. Il giudice d’appello ha rilevato una “carenza probatoria da parte della società Fisher Italia s.r.l., giudicando insufficienti le prove documentali fornite e reputando che la gestione antieconomica della società non rappresentasse un evento sporadico legato a situazioni particolari e circostanziate dell’anno in contestazione, apparendo “frullo di un comportamento patologico del contribuente (che la CTR ha riscontrato esaminando la nota integrativa di bilancio). Ha quindi precisato come l’Amministrazione, negli avvisi impugnati, avesse motivato in fatto ed in diritto il mancato accoglimento delle contestazioni svolte dalla contribuente in sede amministrativa.

3.- Avverso la sentenza, pubblicata il 6 febbraio 2012, la Fisher Italia s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, non ha notificato controricorso, ma ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe ritenuto apoditticamente insufficienti gli elementi addotti dalla società (che questa ripropone in ricorso, analiticamente sotto le lettere da a ad i delle pagg. 8-9 e sinteticamente alla pag. 10), senza esplicitare l’iter logico del proprio ragionamento.

1.1.- Col secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, conv. dalla L. n. 121 del 1993 e dalla L. n. 116 del 1998, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La ricorrente, dopo aver riproposto l’elenco degli argomenti a proprio favore, sostiene che l’Ufficio si sarebbe limitato a richiamare le risultanze degli studi di settore senza addurre alcun elemento concreto desunto dalla realtà economica dell’impresa.

2.- I motivi – che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non meritano accoglimento, essendo in parte infondati ed in parte inammissibili.

Questa Corte ha chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte (cfr. Cass. S.U. n. 26635/2009, Cass. n. 12558/2010, Cass. n. 12428/2012, Cass. n. 23070/2012).

In termini di onere della prova, nella citata sentenza delle Sezioni Unite, si è affermato, schematicamente, che “l’onere della prova (…) è così ripartito: a) all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento; b) al contribuente (…), fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce”. Come successivamente precisato da questa Corte (Cass. n. 3312/2011), l’effetto del principio di diritto affermato delle Sezioni Unite è stato quello di porre in luce l’importanza del contraddittorio, non solo nel processo ma anche nella realtà, quale strumento principale di verificazione o falsificazione della corrispondenza tra realtà e sua rappresentazione, in quanto proprio “in sede di contraddittorio – il quale può avvenire già in fase amministrativa, ma anche e soprattutto nel giudizio – il contribuente potrà in primo luogo dedurre e dimostrare che i parametri utilizzati sono in sè erronei perchè sono basati su elementi “fattuali non corrispondenti alla realtà o su criteri di elaborazione e di inferenza illogici” e potrà quindi chiedere l’annullamento del provvedimento che li ha approvati ovvero dedurre e dimostrare che l’Ufficio impositore è incorso in errore operativo nell’applicare i parametri alla sua realtà ovvero ancora dedurre o l’estraneità della propria attività rispetto alla tipologia alla quale quei parametri intendono riferirsi o la sussistenza, nella propria attività, di caratteri per così dire anormali, cioè di elementi che la diversificano rispetto a quelle in riferimento alle quali è stata individuata la normalità reddituale (cfr.. da ultimo, Cass. n. 3415/15, in motivazione).

3.- La C.T.R. si è attenuta ai principi di cui sopra, valutando le circostanze specifiche addotte dalla contribuente per escludere, nel caso concreto, l’applicabilità degli studi di settore, nonchè giudicando l’avviso di accertamento impugnato anche quanto alla completezza della motivazione ivi esposta in merito agli esiti del contraddittorio preventivo.

Pertanto, è destituita di fondamento la censura di violazione di legge di cui al secondo motivo.

3.1.- Ogni altra censura è inammissibile.

Sebbene la CTR non si sia soffermata su ciascuno dei singoli elementi di fatto indicati dalla contribuente a proprio favore, il tenore complessivo della motivazione è tale da rendere palese come il giudice abbia valutato la concreta realtà gestionale della società (tanto da riportare passi salienti della nota integrativa). Peraltro, risulta confutato l’argomento difensivo principale della contribuente, consistente nell’incremento dei costi di produzione a causa dell’aumento di listino della società concedente Fisher Austria, considerato che la ratio decidendi sta nell’affermazione secondo cui la gestione antieconomica della società non appariva come un evento eccezionale e comunque non risultavano “anomalie addebitabili a fattori non prevedibili occasionalmente verificatisi nell’anno in contestazione.

Questa affermazione non è validamente censurata.

Piuttosto, entrambi i motivi insistono sulla valenza probatoria delle medesime circostanze esaminate dal giudice di merito, concretandosi perciò nell’inammissibile richiesta rivolta a questa Corte di un nuovo apprezzamento in punto di fatto.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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