Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21600 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 19/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19834/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GIOVANNI PASANISI con studio in L’AQUILA VIA GUIDO
POLIDORO 1 (avviso postale ex art. 135) giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 116/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza pubblicata in data 13 dicembre 2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha accolto l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di accertamento in data (OMISSIS), impugnato dal contribuente, e relativo a maggiori imposte per l’anno (OMISSIS) conseguenti alla rettifica del reddito dichiarato sulla base dell’applicazione degli studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso con tre motivi.
C.G. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso principale è inammissibile perchè tardivamente proposto.
La sentenza oggetto della presente impugnazione è stata pubblicata il 13 dicembre 2011, e non è stata notificata.
Il ricorso per cassazione, spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 10 settembre 2012, risulta avanzato dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
In merito a quest’ultimo va richiamato il precedente costituito da Cass. n. 19943/14, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007/12. secondo il quale “In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurali dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 17060/12, ord. n. 15741/13).
L’interpretazione appena richiamata della L. n. 69 del 2009, art. 58, in riferimento all’art. 327 c.p.c., va qui ribadita e la norma va applicata nel testo attualmente vigente, dal momento che il presente giudizio risulta iniziato dopo il 4 luglio 2009.
Così stabilito che il termine da applicare è quello di sei mesi, la sua decorrenza è fissata “dalla pubblicazione della sentenza”, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ultimo inciso, che sul punto non è stato modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.
Si conclude perciò nel senso dell’inammissibilità del ricorso principale.
3.- Il ricorso incidentale è stato spedito per le notificazioni a mezzo posta il 25 ottobre 2012. Tenuto conto di quanto sopra, si tratta di ricorso incidentale tardivo proposto ai sensi dell’art. 334 c.p.c., essendo stato notificato dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Considerata la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione principale, il ricorso incidentale tardivo va dichiarato inefficace ai sensi del comma secondo del su citato art. 334 c.p.c..
4.- Le spese del giudizio di legittimità si compensano per soccombenza reciproca.
PQM
La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016