Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21600 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 07/10/2020), n.21600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16239-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2001/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 2001 del 14.11.2018, accoglieva parzialmente l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza della CTP di Grosseto con cui era stata dichiarata inammissibile la parte della pretesa di rimborso Irap relativa all’anno 2009 ed all’acconto 2010 e respinta per quella concernente gli anni dal 2001 al 2004.

Osservava, in particolare, sulla scorta della documentazione fornita, che il contribuente aveva svolto la propria attività professionale senza alcun dipendente e con mezzi che, per loro natura non eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio del lavoro.

Riteneva non decisivo l’ipotizzata presenza dell’autonomia organizzativa non assumendo alcun rilievo la semplice ubicazione del contribuente presso lo studio di altro professionista non essendo al riguardo costituito alcuno studio professionale associato.

Evidenziava che l’attività di revisore di società del contribuente si era svolta per sua natura presso le società medesime senza necessità di alcuna organizzazione autonoma ed anche quella di ausiliari degli organi giudiziari rappresentava una attività di carattere individuale come individuali erano le responsabilità connesse.

Sottolineava che anche altri casi di collaborazioni di terzi apparivano inidonei a costituire il fondamento dell’autonoma organizzazione alla luce delle puntuali giustificazioni forniti dal contribuente circa le isolate prestazioni delle quali non solo quest’ultimo ma ogni soggetto non dotato di autonoma organizzazione ben può avere necessità di avvalersi.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso G.G..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), in combinato disposto con il D.P.R. n. 1973 n. 602. art. 38, nonchè con il divieto di mutatio libelli in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta in particolare che la decisione sarebbe affetta da nullità laddove non avrebbe rilevato che le ragioni poste a base dell’istanza di rimborso sarebbero state difformi rispetto a quelle fatte valere in sede giudiziaria.

Osserva in questa prospettiva che nell’originaria domanda la pretesa di rimborso era legata a presunte contrarietà dell’Irap al diritto comunitario e alle direttive in materia di Iva senza alcun cenno ai presupposti impositivi che invece venivano fatti valere in sede contenziosa.

Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla domanda di rimborso per le annualità dal 2010 al 2013.

Rileva infatti che la CTR nell’escludere l’applicazione del prelievo Irap nei confronti dei liberi professionisti, avrebbe omesso di considerare alcuni dati di fatto che avrebbero dovuto essere presi in considerazione quale l’utilizzo della complessa struttura organizzativa di altro Studio professionale.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la non corretta indicazione di un numero progressivo della sentenza impugnata diverso da quello effettivo.

In proposito giova ricordare che che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, comminata dallo art. 366 c.p.c., n. 2, trovando la sua giustificazione nella necessità che la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza sottoposta ad impugnazione, va dichiarata solo quando l’indicazione della sentenza impugnata manchi del tutto ovvero sia così incerta da rendere, in concreto, impossibile la identificazione della sentenza stessa (Cass. 15-12-1981 n. 6635). L’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, pertanto, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ove la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata (Cass. 2016 n. 138; Cass. 24-3-2009 n. 7053; Cass. Sez. Un. 10-12-2001 n. 15603).

Nella specie, l’erronea indicazione, nella prima pagina del ricorso, del numero della sentenza impugnata, non compromette la possibilità di identificazione della decisione gravata, consentita dall’intero contesto dell’atto.

Con riferimento al primo motivo si deve rilevare l’inammissibilità.

Si tratta invero di questione non precedentemente prospettata nei pregressi gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello.

Fra le censure oggetto dell’atto di gravame non figurano quella su cui si sollecita ora il giudizio di questa Corte e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta perciò contro il consolidato principio secondo cui “non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabili di ufficio” (13960/16; 22226/15; 17041/13), posto che il giudizio di cassazione “ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte” (17713/16; 21957/15; 4087/12).

Tanto più doveroso è poi constatare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo la ricorrente, proprio in ragione del resto della novità della questione, neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo “di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (SS.UU. 20107/14).

Il secondo profilo di censura è infondato.

Non è infatti configurabile un omesso fatto circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (l’utilizzo delle strutture organizzative relative ad altro studio, l’ubicazione dei locali presso lo studio di altro dottore commercialista) giacchè tale aspetto è stato preso in esame dalla CTR che lo ha ritenuto irrilevante ai fini in questione per la mancata costituzione di uno studio professionale associato.

Il Giudice del gravame, invero, dopo aver valutato gli elementi probatori acquisiti in causa, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non pertinente la soggezione ad Irap dei redditi prodotti dal professionista la cui attività professionale, svolta separatamente, sia inserita in una struttura professionale organizzata da altri professionisti.

La conclusione raggiunta dal giudice del gravame è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che anche di recente, ha avuto modo di precisare che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre – e la cui assenza deve essere provata dall’interessato – quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25311), non mancando la Suprema Corte di precisare, ancor più di recente, che “per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo”, (Cass. sez. VI-V, 16.2.2017, n. 4080), aggiungendosi, da ultimo, che “in tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale”, (Cass. sez. V, 27.6.2019, n. 17245; Cass. 2020 n. 214). Nel caso di specie risulta incontestato che il ricorrente non dispone di uno studio professionale proprio ed opera presso le strutture di colleghi, servendosi come nella specie degli strumenti professionali propri indispensabili.

Occorre allora ricordare ancora che questa Corte ha pure avuto modo di chiarire che “in tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale” (Cass. sez. VI-V, 22.12.2016, n. 26651). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 oltre S.P.A..

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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