Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2160 del 31/01/2014


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 2160 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 8292-2009 proposto da:
TERRACCIANO

ADELE

Od.

elettivamente

TRRDLA47P62B95H,

domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 3, presso lo
studio dell’avvocato RONCHIETTO CLAUDIO, rappresentata
e difesa dall’avvocato MAGLIONE FRANCESCO;
– ricorrente contro

SERPE

ANTONIO

SRPNTN50C18A064W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. CASSIANI 75/11/A, presso
lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE CASTELLO LUIGI;
– controricorrente nonchè contro
2014

CIARAMELLA GENNARO, CIARAMELLA RAFFAELE, CIARAMELLA

2

VINCENZO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 250/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 26/01/2009;

Data pubblicazione: 31/01/2014

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Ritenuto che con atto depositato in data 8 gennaio 2014, la ricorrente, ADELE
TERRACCIANO, ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 8292
del R.G. per l’anno 2009, proposto contro ANTONIO SERPE;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore avv.to Francesco Maglione;
considerato, altresì, che la controparte ritualmente costituita ha dichiarato di accettare la
rinunzia con atto sottoscritto anche dal difensore avv.to Luigi De Castello;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e 391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio
2006, n. 40;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III” comma cpc).

Roma, 21 gennaio 2014

JlIrei4lente
Roberto

le TRIOLA

DEPOSITATO N CANCELLERIA

IL PRESIDENTE

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