Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2160 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20585-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso dall’AVV. CASAMASSIMA DOMENICO
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV. TOMASSINI
CLAUDIO in Roma VIALE SS. PIETRO E PAOLO n. 50;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2015 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 22/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 125/10/15 dell’11 dicembre 2014, pubblicata il 22 gennaio 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 239/4/13, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente M.D. avverso l’avviso, notificato il 12 luglio 2011, di liquidazione del saldo delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (a tariffa ordinaria) dovute – in dipendenza dalla decadenza dalle agevolazioni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, – in relazione alla registrazione, eseguita il 12 dicembre 2006 (colla applicazione delle tariffe ridotte), dell’atto pubblico di compravendita di un fondo rustico, rogato il 5 dicembre 2006;
2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 22 luglio 2015, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del signor M.G..
3. – L’intimato ha resistito mediante controricorso del 1 settembre 2015, eccependo l’inammissibilità della impugnazione. E, con memoria recante la data del 4 novembre 2019, depositata l’11 novembre 2019, ha insistito nelle rassegnate conclusioni.
Diritto
CONSIDERATO
1. – Preliminare è lo scrutinio della eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dal controricorrente sotto il profilo del difetto della propria legittimazione passiva.
1.1 – L’eccezione è fondata.
Risulta per tabulas che la ricorrente ha proposto la impugnazione nei confronti di soggetto ( M.G.) affatto estraneo al rapporto processuale, laddove la sentenza impugnata fu pronunciata nel giudizio promosso da persona diversa ( M.D.) contro la Agenzia delle entrate.
Orbene, fatti salvi i casi – pacificamente non ricorrenti nella specie – della successione, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, ovvero del conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, “è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito” (Sez. 4, Sentenza n. 6348 del 16/03/2009, Rv. 607420 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 6196 del 27/03/2015, Rv. 635006 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014, Rv. 630283 – 01).
1.2 – Consegue, in applicazione del superiore principio di diritto, la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
2. – Le spese processuali, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020