Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2160 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 25/06/2009, dep. 29/01/2010), n.2160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SISTINA 121, presso l’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del 20/6 –
27/9/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che chiede che la Corte accolga il ricorso perche’
manifestamente fondato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, V.A. chiedeva il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata di un procedimento avente ad oggetto prestazioni assistenziali, iniziato da M.S. e dalla stessa V., coniuge del M., davanti al Pretore del Lavoro di Napoli, con ricorso del 26 ottobre 1992, definito con sentenza del 24 marzo 1997, avverso la quale era stato proposto appello il 22 dicembre 1997, deciso con sentenza dell’8 maggio 2002 dalla Corte di Appello di Napoli.
Costituitosi il contraddittorio, il Ministero della Giustizia chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con decreto in data 20/6/2005, la Corte di Appello di Roma rigettava il ricorso valutando negativamente la “posta in gioco” del procedimento presupposto.
Ricorre per Cassazione V.A..
Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto. Per giurisprudenza consolidata nessuna rilevanza puo’ avere la “posta in gioco”, mentre il danno non patrimoniale, pur non potendosi considerare in re ipsa, costituisce conseguenza normale, ancorche’ non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, salvo concreti e specifici elementi di segno contrario, nella specie non prospettati nel decreto impugnato.
Va dunque cassato il decreto impugnato.
Puo’ decidersi nel merito e, considerata l’irragionevole durata gia’ rilevata dal giudice a quo e i parametri della CEDU al riguardo, puo’ determinarsi un danno non patrimoniale di Euro 2.880,00, con interessi dalla domanda, con riferimento ad un periodo complessivo di tre anni e dieci mesi superiore a quello di ragionevole durata del procedimento, pari a un anno e cinque mesi per il primo grado e a due anni e cinque mesi per il giudizio di appello.
Non puo’ accogliersi la richiesta di considerare l’intera durata del procedimento e del risarcimento di un bonus, in contrasto con la L. n. 89 del 2001.
Il tenore della decisione richiede che le spese processuali del giudizio di merito siano poste interamente a carico del Ministero e quelle del presente giudizio vadano compensate per meta’ e poste per l’altra meta’ a carico del Ministero, con distrazione a favore dell’Avv. Marra.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa e, decidendo nel merito, determina la somma a titolo di indennizzo in Euro 2.880,00, oltre interessi legali dalla domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi e compensati per meta’ quelle del giudizio di legittimita’, che liquida per l’intero in Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, condannando il Ministero al pagamento dell’altra meta’, da distrarsi a favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010