Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2160 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19743/2015 proposto da:

TIZZO S.R.L., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso

lo studio dell’avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 463/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 13/01/2015 e depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Tizzo s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento per l’IVA e l’IRAP, a seguito di omessa presentazione del modello Unico per l’anno 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, agli atti del fascicolo processuale, non era presente alcuna nota di deposito, se non quella del 28 febbraio 2013 con l’attestazione del deposito del ricorso. L’unico dato processuale indicava dunque un ricorso depositato tardivamente.

Il ricorso per cassazione ripropone l’ammissibilità del proprio atto introduttivo di primo grado e chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

L’intimata si è costituita senza controricorso.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

La ricorrente ha totalmente omesso di precisare i motivi per i quali ha richiesto la cassazione della decisione impugnata e tanto meno l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, ex art. 366 c.p.c., n. 4). I neppure, nella specie, è possibile risalire ad essi, giacchè il ricorso si limita a richiamare le circostanze di fatto che avevano determinato un’erronea annotazione da parte della cancelleria della CTP, le quali avrebbero generato l’equivoco circa la data di presentazione del ricorso.

Secondo i principi più volte riaffermati da questa Corte, l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11984 del 31/05/2011).

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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