Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2160 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3257-2012 proposto da:

IMONT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ANTONELLA MIGLIACCIO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale estesa in calce all’atto di costituzione di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/07/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 20.12.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Imont s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 281/1/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento con cui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, aveva richiesto il pagamento di somma a titolo di omessi o ritardati versamenti inerenti ritenute alla fonte per redditi da lavoro autonomo, oltre sanzioni e interessi, relativi a Dichiarazione Mod. 770/2002 presentata per l’anno di imposta 2011;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “omessa pronuncia della CTR di Roma sulle eccezioni in via pregiudiziale formulate dalla Imont s.r.l. in sede di controdeduzioni in appella. Nullità della sentenza gravata per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1: facoltà di emendare le dichiarazioni fiscali esercitabile anche quando siano decorsi i termini di legge per la presentazione della dichiarazione integrativa ed anche in sede contenziosa”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

la contribuente ha infine depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito illustrate;

2.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio per mancato deposito dell’originale dell’atto notificato alla contribuente;

2.2. la censura non può essere accolta atteso che non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (cfr. Cass. nn. 22083/2013, 3667/2006, 10073/2003, 14670/2001, 588/1999, 5482/1997);

3.1. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per essere stato erroneamente affermato che il decorso dei termini stabiliti dal D.P.R. n. 322 del 1998, per il deposito delle dichiarazioni integrative impedisca al contribuente di emendare, anche in sede contenziosa, la propria dichiarazione fiscale;

3.2. sul punto va richiamata la pronuncia della Corte a Sezioni Unite n. 13378/2016 che ha affermato i seguenti principi: la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante; la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis; il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria;

3.3. non conforme a tali principi è la decisione impugnata laddove ha omesso ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente in sede contenziosa, unicamente sulla base della non emendabilità della dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2001 “oltre i termini disposti dalla normativa vigente”;

4. la sentenza impugnata va pertanto cassata limitatamente al secondo motivo di ricorso con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà a valutare quanto dedotto dal contribuente in merito ad errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, oltre a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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