Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 216 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. III, 05/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 05/01/2011), n.216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.K.N. (OMISSIS) in proprio ed in veste di

esercente la potesta’ sulla figlia minore I.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 72,

presso lo studio dell’avvocato CIUFO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARNEVALI GIOVANNI, giusta procura

alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI SPA in persona dei suoi procuratori

nonche’ L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PARIOLI 180, presso lo studio dell’avv. BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ISI GIOVANNI

LUDOVICO, ISI GIOVANNI BATTISTA, giusta procura speciale a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

B.M.R.;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1840/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

12.2.08, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Carnevali che si riporta

ai motivi del ricorso, insistendo per la trattazione dello stesso in

pubblica udienza;

udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato

Francesco Luigi Braschi che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GOLIA

Aurelio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 14 dicembre 2009 E.K.N., in proprio e quale esercente la potesta’ sulla figlia minore R. I., ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna, confermativa della sentenza del Tribunale di Parma – Sezione distaccata di Fidenza – che aveva affermato che il sinistro stradale in cui era deceduto il loro congiunto M.R. si era verificato per colpa concorsuale e aveva condannato i convenuti, Nationale Suisse Assicurazioni S.p.A., L.F. e B. M.R., al risarcimento del conseguente danno.

La Nationale Suisse Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 21 gennaio 2009), mentre il L. e la B. non hanno svolto attivita’ difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi, proposti avvero la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 I due motivi del ricorso (adde: principale) risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame e alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa.

Il motivo tratta congiuntamente violazioni di legge e vizi di motivazione e gia’ tale modus censurandi si pone in contrasto con la norma di riferimento. Inoltre contiene censure intrinsecamente contraddittorie poiche’ violazione e falsa applicazione di norme non sono sinonimi, ma l’una esclude l’altra e la motivazione di un capo della sentenza non puo’ essere nello stesso tempo omessa, insufficiente e contraddittoria, di talche’ viene a mancare la necessaria indicazione specifica delle doglianze.

Le argomentazioni addotte a sostegno implicano lettura degli atti e valutazioni di merito. Il quesito di diritto e’ astratto poiche’ prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata (tra l’altro trascurando totalmente di considerare il comportamento del ciclista). Manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Anche questa censura si sviluppa con argomentazioni che non prescindono dall’esame degli atti e da valutazioni di merito e, soprattutto, manca del momento di sintesi idoneo alla chiara indicazione del fatto controverso e alla specificazione degli asseriti vizi motivazionali.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione restando confermati il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c. e il carattere fattuale delle censure;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, inoltre, ha rilevato che sostanzialmente la ricorrente sollecita una diversa ricostruzione del sinistro e una difforme attribuzione di responsabilita’;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con conseguente inefficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2 del ricorso incidentale tardivo (e’ stato notificato trascorso il termine lungo annuale prolungato dei 46 giorni di sospensione feriale dei termini processuali); le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone l’oscuramento del nome del minore.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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