Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21599 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avvocato Bernardini Raniero, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, Largo della Gancia, n. 5, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (C.F.: (OMISSIS)) e D.M.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale

a margine del controricorso, dall’Avvocato Quinto Pietro,

elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria n. 2, presso Alfredo

Placidi;

– resistenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 266/09,

depositata il 12-05-2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2011 dal Presidente relatore dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Raniero Bernardini;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. L. G., proprietario di un appartamento ubicato al piano terreno di uno stabile sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lecce, i sig.ri G. A. e D.M., proprietari del piano superiore dello stesso stabile, lamentando l’avvenuta edificazione, ad opera di questi ultimi, di un piccolo vano al primo piano su area solare che egli asseriva essere di sua proprietà, e chiedeva che detti coniugi fossero condannati alla demolizione di detto vano, al ripristino del porticato e della porta laterale nello stato in cui essi si trovavano al momento dell’acquisto da parte dell’attore, al pagamento di L. 170.000 per la riparazione dell’impianto elettrico, alla rimozione del cavo ENEL, al risarcimento dei danni per le infiltrazioni di umidità cagionate all’attore, nonchè al pagamento delle spese di lite.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la loro dante causa.

Autorizzata la chiamata, si costituiva M.I.M., la quale deduceva la propria estraneità agli interventi eseguiti dai convenuti.

Istruita la causa, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda di rimozione del vano edificato sul lastrico solare dell’attore, nonchè quella di riduzione del muro di separazione tra il porticato L. e G.; rigettava, invece, le altre richieste.

Proponevano appello G. e D. e, ricostituitosi il contraddittorio, con sentenza n. 266 del 20 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Lecce confermava l’obbligo degli appellanti di rimozione del vanetto in questione ritenendolo edificato, contrariamente a quanto sostenuto dai coniugi G., in epoca successiva alla stipula dell’atto con il quale avevano acquistato l’immobile.

La Corte territoriale accoglieva, invece, la domanda dei coniugi concernente la pretesa natura condominiale di un piano scoperto del caseggiato adiacente all’appartamento al primo piano che, al contempo, fungeva da copertura dell’alloggio al piano terra.

La Corte d’Appello riformava altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto legittimo l’innalzamento ad opera degli appellanti del muro che divideva le due proprietà, ritenendolo una facoltà che il comproprietario può esercitare anche senza il consenso dell’altro proprietario. Avverso tale sentenza L.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, G. A. e D.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 817, 818, 1117, 1120 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d’ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Travisamento della CTU depositata in primo grado il 6.3.2001 che si risolve in un vizio di motivazione”.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata “violazione degli artt. 936 e 885 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Erronea motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d’ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Travisamento del fatto che si risolve in un vizio di erronea motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 20 febbraio 2009, trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. – recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione – ancorchè successivamente abrogato ad opera della L. n. 69 del 2009, applicabile però ai giudizi proposti avverso decisioni pubblicate a far data dal 4 luglio 2009.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769 del 2008) e non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Quanto ai lamentati vizi di motivazione, questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., S.U., n. 20603 del 2007). Al riguardo, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Nè si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Tale specificazione tanto più è necessaria nei casi in cui – come quello di specie – vengano denunciati contestualmente vizi di violazione di legge e di motivazione, atteso che il ricorso per cassazione, nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).

Nella specie i motivi di ricorso, formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un guid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi.

Non rileva, poi, che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore.

Invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1 secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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