Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21599 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 623 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

V.M.C. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Alessandro Tozzi

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI ROMA (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

nonchè

EQUITALIASUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI VITERBO (C.F.: non indicato),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13871/2015,

depositata in data 25 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

18 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione;

l’avvocato Alessandro Tozzi, per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito della notificazione di un preavviso di fermo amministrativo di veicoli di sua proprietà, V.M.C. ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Roma gli atti della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti dal locale agente della riscossione sulla base di cartelle di pagamento emesse per crediti delle Prefetture di Roma e di Viterbo.

Il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma. Quest’ultimo ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la V., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

La Prefettura di Roma ha peraltro depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevata di ufficio, in via del tutto pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza del tribunale impugnata ha pronunziato, così come quella del giudice di pace in primo grado, esclusivamente sulla competenza, senza entrare nel merito delle domande proposte.

Essa avrebbe quindi essere dovuto impugnata con il regolamento necessario di competenza, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, mentre è inammissibile il ricorso ordinario per cassazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010, Rv. 614826-01; Sez. 3, Sentenza n. 11300 del 23/05/2011, Rv. 618156-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18734 del 22/09/2015, Rv. 636892-01; Sez. 1, Sentenza n. 20304 del 09/10/2015, Rv. 637256-01).

Non sussistono del resto i presupposti per la conversione del ricorso proposto in regolamento di competenza.

Non risulta infatti neanche allegato che la sentenza impugnata, depositata in data 25 giugno 2015 in via telematica, non sia stata comunicata dalla cancelleria.

Parte ricorrente riferisce esclusivamente della mancata notificazione di essa, per cui non è possibile verificare l’avvenuto rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, con riferimento alla data della notifica del ricorso (avvenuta in data 23 dicembre 2015), e quindi la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza per la valida proposizione del ricorso per regolamento di competenza, ai fini della eventuale conversione dell’impugnazione proposta.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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