Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21599 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 07/10/2020), n.21599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16002-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3294/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 3294/18 dep. 13.11. 2018, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, notificato per revoca agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina in relazione ad acquisto di fondo rustico, in assenza di presentazione nei termini di legge del certificato definitivo IPA – attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione di cui alla L. n. 604 del 1954 – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che da una interpretazione letterale della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, si rileva un onere di presentazione dell’attestazione che incombe sul contribuente(art. 3) e che non può essere differito oltre i tre anni dalla registrazione.

Osserva infatti che il deposito del successivo certificato definitivo agisce come condizione integrativa dell’efficacia nel senso di determinare il consolidamento di effetti già prodotti in via provvisoria.

Rileva che il termine per la produzione del certificato definitivo, la cui funzione è quello di attestare l’esistenza dei requisiti con efficacia retroattiva al momento della stipula dell’atto, ha pertanto natura decadenziale ed è dunque perentorio.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica, in particolare, la decisione nella parte in cui ha escluso la decadenza dalle agevolazioni per effetto della mancata presentazione della documentazione prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, in considerazione del fatto che il contribuente in corso di causa aveva comunque dimostrato lo status di coltivatore diretto sull’implicito presupposto che sarebbe consentito al giudice tributario “supplire” all’omessa presentazione della documentazione de qua accertando direttamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di legge.

Rileva, in proposito, che tali affermazioni sono frutto di una distorta interpretazione di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che ha consentito al giudice tributario di accertare direttamente la sussistenza dei requisiti soggettivi soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente si sia attivato diligentemente per il rilascio della documentazione in questione ed il rilascio non sia avvenuto o sia stato negato dagli uffici competenti.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui all’art. 4, comma 1, di detta legge, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato definitivo dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (cfr. Cass. n. 21050/2007; n. 5029/2012; n. 16425/2015; Cass. 2018 nr 17642).

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello, in fattispecie nella quale il contribuente non aveva prodotto nel suddetto termine di decadenza, decorrente dalla data dell’atto (nella fattispecie registrato il 10.11.2009), la certificazione necessaria al fine di fruire dell’agevolazione, senza dimostrare in relazione a tale ritardo la responsabilità della PA (v. Cass. n. 1046/2011; 21980/2014; 9842/2017).

La produzione del certificato definitivo è avvenuta solo in data 29.1.2015 con l’istanza di reclamo e solo dopo la notifica dell’avviso di liquidazione eseguita in data 22.12.2014.

Poichè si tratta di agevolazioni fiscali di stretta interpretazione non è consentito derogare alla negligenza del contribuente il quale, ancorchè in possesso della certificazione, non abbia ottemperato all’obbligo di esibizione nel termine di decadenza, come richiesto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 (richiamato dal successivo art. 5), per cui la presentazione della certificazione in sede di giudizio non può supplire sic et simpliciter a questa omissione, data la natura perentoria del termine di cui sopra (Cass. n. 4626/2006; n. 4626 del 2003).

La sentenza impugnata va cassata con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell’alternanza delle decisioni

Nessuna determinazione in punto spese relativa alla fase di legittimità stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese di merito; nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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