Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21598 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 28/07/2021), n.21598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 205-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO

NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO SABBATINO,

GAIA LUCILLA GALLO;

– controricorrente –

contro

R.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3903/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che ha accolto l’appello proposto da R.T. e P.L. avverso una sentenza CTP Bergamo, di rigetto del loro ricorso avverso un atto di contestazione IRAP ed IVA 2009, 2010 e 2011, limitato al solo importo delle sanzioni, quali amministratori di fatto e responsabili in solido degli illeciti fiscali accertati in capo alla s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP” ed alla s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT”, entrambe operanti nel settore degli appalti di servizi; secondo l’atto impugnato, la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”, attiva nell’ambito dei servizi di facchinaggio, subappaltava gli appalti ottenuti alla s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT”, che, a sua volta, li subappaltava alle imprese consorziate, prive di ogni struttura d’impresa e svolgenti il ruolo di schermo fra la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP” ed i lavoratori da essi solo formalmente dipendenti; secondo l’ufficio, R.T. era l’ideatore dell’attività fraudatoria anzidetta ed il sostanziale “dominus” anche della citata s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”; P.L. era il più stretto collaboratore del primo; secondo la CTR, invece, era applicabile al R. ed al P. la speciale esimente, di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito nella L. n. 326 del 2003, in quanto le società fittizie erano solo quelle consorziate nella s.r.l. “CONSORZIO OUT SOUT”, mentre la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP” era viva e vitale ed era l’unica beneficiaria delle operazioni fraudolente indicate dall’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.L. n. 269 del 2003, art. 7, commi 1 e 3, convertito nella L. n. 326 del 2003; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, art. 9 ed art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il R., con la collaborazione del P., aveva costituito un sistema organizzato di fittizie società cooperative raggruppate nella s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT”, che, a sua volta, faceva capo alla s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”, società nella quale né il R., né il P. rivestivano cariche formali, ma che tuttavia era nella disponibilità personale del R., vero e proprio amministratore dell’intero complesso societario; il sistema fraudatorio consisteva nell’acquisire la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP” più contratti di appalti di pulizie, i quali poi venivano subappaltati alla s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT”, che, a sua volta, li subappaltava alle cooperative consorziate, nessuna delle quali provvedeva a versare l’IRES e l’IVA e che venivano rapidamente poste in liquidazione e sostituite con altre; il sistema fraudatorio anzidetto era stato ideato e gestito nel suo complesso dal R., con la stretta collaborazione del P.; erroneamente pertanto la CTR aveva ritenuto che alla responsabilità per le sanzioni a carico dei soggetti anzidetti si opponesse il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 7, per essere fittizie solo le cooperative consorziate nella s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT” e quest’ultima società, e non la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”, che era invece una società viva e vitale; era da ritenere viceversa che anche quest’ultima società fosse lo strumento utilizzato dal R. e dal P. per realizzare il rilevato abuso dello strumento societario, essendo la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP” la beneficiaria economica delle violazioni fiscali sopra indicate, consentendo ad essa di abbattere i prezzi offerti ai committenti; invero l’esimente di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, riguardava solo le società che operavano normalmente e che, in tale loro operare, commettevano violazioni fiscali e non poteva riguardare l’ipotesi in esame, nella quale erano stati pianificati illeciti fiscali, mediante la creazione di società, che erano mere finzioni giuridiche e semplici strumenti per commettere illeciti fiscali nell’esclusivo interesse dal R. e dal P., i quali avevano utilizzato lo schema societario per perseguire proprie personali finalità elusive, essendo gli amministratori formali di tutte le società coinvolte dei meri prestanome; inoltre il P. aveva svolto una funzione di supporto al mantenimento del sistema societario artificioso, che faceva capo alla s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP” ed aveva in tal modo fornito un valido concorso personale agli illeciti fiscali accertati, pur se fossero stati ritenuti commessi dalla sola s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il fatto decisivo da provare era individuare l’autore materiale delle violazioni ed il beneficiario effettivo di queste ultime; secondo la CTR la s.p.a. “GENERAL SERVICE GROUP” era una società effettiva ed il R. ed il P. avevano rispettivamente agito come amministratore di fatto e consulente della società anzidetta; al contrario la società anzidetta aveva avuto solo la funzione di interporsi fra i committenti e le cooperative subappaltanti e presentava i caratteri di una costruzione fittizia, in quanto non era amministrata da coloro che ne apparivano gli amministratori formali, ma era in realtà diretta dal R. e dal P.; quindi sia la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”, sia il sistema delle cooperative consorziate nella s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT” costituivano un’unica costruzione, finalizzata, mediante l’abuso della figura giuridica della cooperativa di lavoro e del consorzio di cooperative, a dissimulare forme illegali di intermediazione di manodopera, ad esclusivo vantaggio del R. e del P., i quali avevano costituito non solo la s.r.l. “GENERAL SERVICE GROUP”, ma anche la s.r.l. “CONSORZIO OUTSOUT” e le cooperative consorziate in quest’ultima società, nel loro personale interesse, creando una struttura utilizzata come strumento per commettere violazioni fiscali nel loro interesse personale;

che il solo intimato P.L. si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che, tenuto conto di quanto rappresentato dall’intimato P.L. nella sua memoria e della documentazione ad essa allegata, concernente l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata della lite, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, appare opportuno rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, onde consentire all’Agenzia delle entrate di interloquire in ordine a quanto rappresentato dall’intimato P.L. nella memoria anzidetta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire all’Agenzia delle entrate di interloquire in ordine a quanto rappresentato dall’intimato P.L. nella memoria presentata il (OMISSIS).

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA