Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21598 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21598 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 27622-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
2646

contro
LA GARDERIE COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIALE ARL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 90,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VACCARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO AMENTA

Data pubblicazione: 23/10/2015

P

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 208/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
26/07/2010;

udienza del 08/09/2015 dal Consigliere Dott.

MARINA

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato AMENTA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona
Generale Dott.

del Sostituto Procuratore

ANNA MARIA SOLDI

che ha concluso per

l’accoglimento del 1 0 motivo di ricorso, assorbiti
gli altri.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

;
:

Svolgimento del processo
La società cooperativa La Garderie a r.l.
presentava istanza di recupero di credito d’imposta
incremento

occupazionale

di

lavoratori

svantaggiati ex art.7 comma 10 legge 388 del 2000
assunti nel periodo 2003-2006 per l’importo
complessivo di euro 387.625,00 e successivamente
impugnava il provvedimento
dell’istanza

di rigetto parziale

da parte dell’Ufficio davanti alla

CTP di Pescara.
La Commissione Tributaria provinciale di Pescara
accoglieva il ricorso ritenendo che il credito
d’imposta richiesto potesse essere integralmente
accordato in quanto non costituiva un aiuto di
Stato e quindi non operante nella fattispecie la
regola “de minimis” di cui all’art.7 comma 10 legge
388 del 2000.

per

La sentenza di primo grado veniva appellata dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Pescara davanti
alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo
la quale rigettava l’impugnazione e confermava la
sentenza di primo grado.

i

e

Avverso la sentenza

della Commissione

Tributaria regionale dell’Abruzzo ha proposto
ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con
tre motivi.
La società coop. a r.l. La Garderie resiste con

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso

la

ricorrente

Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art. 63 comma 3
legge 289 del 2002 ed art.7 coma 10 legge 388
del 2000 in relazione all’art. 360 comma l nr.3
cpc in quanto la CTR ha ritenuto inesistente un
limite quantitativo al riconoscimento
dell’incentivo fiscale in riferimento alle
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
svantaggiati sul presupposto che tali incentivi
non costituirebbero aiuti di Stato ma incentivi
finalizzati alla creazione di posti di lavoro
che, in quanto tali, si sottraggono alla regola
de minimis.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art.7 legge 388

2

controricorso.

F

del 2000 e 63 legge

289/2002,

in

relazione agli artt.87 ed 88 del Trattato CE ed
art.62 d.lgs 31/12/1992 nr. 546 e 360 coma 1
nr.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto non
applicabile la regola de minimis perché il

un aiuto di stato ma un incentivo
all’occupazione per aree svantaggiate.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art. 63 legge
289 del 2002 ed art.7 legge 388/2000 in
relazione ai regolamenti CE 2001/69 e 2204/2002
in relazione all’art. 360 coma l nr.3 cpc ed
art. 62 primo coma legge 31/12/1992 nr. 546 in
quanto la CTR ha ritenuto che il nuovo
regolamento CE nr. 2204 del 12/12/2002,che
sostituisce il precedente regolamento 69/2001
del 12/1/2001, emanato successivamente alla data

recupero del credito richiesto non costituisce

di entrata in vigore della legge 388/2000,
consenta di ritenere inesistente un limite
quantitativo al riconoscimento dell’incentivo
fiscale in riferimento alle assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori svantaggiati sul
presupposto che tali incentivi non
costituirebbero aiuti di Stato ma incentivi
3

eA

finalizzati

alla

creazione di posti

di lavoro che, in quanto tali, si sottraggono
alla regola de minimis.
tre motivi di ricorso da esaminarsi
congiuntamente sono fondati e devono essere

Occorre osservare a tal riguardo che nel
rinnovare il regime di incentivi alle
assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del
2000, art. 7, la L. n. 289 del 27/12/2002, art.
63, coma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme,
per quanto non diversamente regolato, le
disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000,
art. 7, che, relativamente all'”ulteriore”
credito d’imposta per assunzione di lavoratori
disoccupati in aree svantaggiate, testualmente
dispone (al comma 10 ultima parte):
“All’ulteriore credito di imposta di cui al
presente comma si applica la regola de minimis
di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili
altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della predetta comunicazione purché non venga

4

accolti.

superato il limite

massimo di L. 180

milioni nel triennio”.
Il quadro normativo rivela che, nel legittimo
esercizio dei suoi poteri discrezionali, il
legislatore nazionale ha inteso riconoscere il

rassegna, in misura limitata e non in rapporto
al numero dei lavoratori effettivamente assunti.
In

tale

prospettiva,

nel

riconoscere

il

beneficio in oggetto, il legislatore nazionale
ha fatto proprio -in via di rinvio alla relativa
fonte normativa – il criterio comunitario c.d.
“de minimis”, che, nell’ambito dell’ordinamento
sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro
100.000,00 nel triennio, il limite quantitativo
al di sotto del quale “aiuti di Stato” non
incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi
87), par. l Trattato C.e. (Cass.V sezione,
nr.21797/2011; 20245/2013).

beneficio dell'”ulteriore” credito d’imposta in

Erroneamente la CTR afferma che il credito di
imposta per l’incremento occupazionale non può
essere considerato aiuto di Stato poiché
l’incentivo non riguarda le imprese ma
l’assunzione

a

tempo

indeterminato

di

lavoratori in condizioni disagiate.
5

r

\

Infatti,

premesso

che

l’incentivo

accordato per incremento occupazionale ha senza
alcun dubbio significativi riflessi sul bilancio
dell’impresa e quindi non può negarsi la natura
sostanziale di aiuto di stato,in quanto concesso

caso i benefici sono accordati dal legiAlatore
nei limiti ed alle condizioni da esso fissati
entro un preciso quadro di programmazione
economica sicchè in tema di agevolazioni la
sussistenza dei presupposti deve essere vagliata
sulla base del sistema normativo nazionale come
..

sopra delineato.
Pertanto il ricorso appare fondato e deve essere
accolto mentre inaccoglibile ed inconferente,
per mancanza di presupposti, appare la
richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ex art. 234 del trattato UE.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto

all’impresa e non invece al lavoratore, in ogni

in relazione agli ultimi tre motivi, cassata la
sentenza e respinto il ricorso introduttivo.
La particolarità del caso e raccoglimento del
primo motivo giustificano la compensazione delle
spese del giudizio di merito e di legittimità
tra le parti.
6
i

T\

I

P. Q.M.
Rigetta il primo, il secondo ed il terzo

motivi,cassa la sentenza e decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le
spese del giudizio di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/9/2015

motivo,in accoglimento degli ultimi tre

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