Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21598 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21598 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

Data pubblicazione: 20/09/2013

rtt-1,

sul ricorso 26192-2006 proposto da:
IMMOBIL 84 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso l’avvocato
ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VASSALLE ROBERTO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

ITALFONDIARIO S.P.A. – C.F. 00399750587 – (che ha

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incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.),
nella qualità di mandataria di BANCA INTESA S.P.A.
(che ha incorporato INTESA GESTIONE CREDITI
S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro

CRUCITTI DEMETRIO;
– intimato –

634/2006 della CORTE

avverso la sentenza n.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/04/2013 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONUCCI
ARTURO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

LEONIDA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CATALANO
ROBERTO, con delega avv. GARGANI, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l’inammissibilità

del

controricorso,

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inammissibilità del ricorso principale, in subordine
accoglimento per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Monza, su ricorso della CARIPLO,

corrente, nonché ai fideiussori Demetrio Crucitti e
Antonio Notaro, il pagamento della somma pari allo
scoperto del conto. Proponevano opposizione avverso il
decreto gli ingiunti, deducendo la applicazione di
tassi ultralegali in difetto di valida convenzione, la
illegittima capitalizzazione trimestrale ed il
carattere usurario degli stessi. Nel contraddittorio
della Banca, il Tribunale, con sentenza non definitiva,
revocava il decreto ingiuntivo dichiarando la nullità
della sola clausola relativa alla misura ultralegale
degli interessi e disponeva la rimessione della causa
in istruttoria al fine di svolgere consulenza tecnica
contabile per la nuova determinazione della somma
dovuta. Successivamente, però, constatata la mancata
produzione in giudizio, mantenuta ferma nonostante
emissione di ordine di esibizione nei confronti della
Cariplo, della documentazione contabile relativa al
periodo di vigenza del rapporto, e depositata dal
consulente d’ufficio relazione nella quale si

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ingiungeva alla Immobil 84 s.r.1., titolare di conto

evidenziava

l’impossibilità di

calcolo

qualsiasi

secondo criteri contabili, il Tribunale, dopo la
interruzione del processo per la dichiarata
incorporazione di Cariplo in Banca Intesa s.p.a. e la

definiva il giudizio con sentenza con la quale
perveniva a determinare la somma dovuta, per capitale
ed interessi di legge capitalizzati trimestralmente,
“mediante il ricorso a criteri o indici presuntivi
secondo un criterio equitativo”, condannando gli
opponenti al pagamento del relativo importo.
Proposto appello dalla società e dai fideiussori, al
quale resisteva Intesa Gestione Crediti s.p.a.
cessionaria del credito controverso (che si era
costituita anche in primo grado in sede di
riassunzione), la Corte distrettuale ha, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ridotto la somma
per la quale il primo giudice aveva emesso condanna,
depurandola -mediante correzione in diminuzione del
differenziale di tasso- della componente riferibile
alla capitalizzazione degli interessi debitori
giudicata illegittima. Ha invece rigettato la doglianza
della appellante relativa al mancato assolvimento da
parte della banca all’onere, su di essa incombente, di

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sua riassunzione nei confronti della incorporante,

fornire prova del credito azionato. Al riguardo ha
infatti ritenuto che, tenendo presente gli stessi
motivi dell’opposizione basati non sulla negazione di
una posizione debitoria per capitale bensì nella

la documentazione acquisita, ancorchè insufficiente ai
fini di un’analitica ricostruzione, consente comunque
di individuare la posizione debitoria, nell’ultima
fase, degli opponenti, e che quindi rettamente il
Tribunale, basandosi su criteri contabili esatti
applicati ai dati desunti dalla documentazione in atti
(tasso applicato, differenza con il tasso legale,
periodo di applicazione temporale, incidenza sulla
determinazione complessiva) ha proceduto alla
determinazione del saldo debitore, con motivazione del
resto contestata solo globalmente da parte appellante,
senza una qualche alternativa propositiva.
Avverso tale sentenza, resa pubblica in data 11 marzo
2006, la Immobil 84 s.r.l. in liquidazione e Antonio
Notaro hanno, con atto notificato sia a Intesa Gestione
Crediti s.p.a. sia a Banca Intesa s.p.a. (incorporante
Cariplo e rimasta contumace in appello), proposto
ricorso a questa Corte formulando unico motivo, cui
resiste con controricorso Italfondiario s.p.a. nella

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contestazione della misura degli interessi applicati,

qualità di mandataria di Banca Intesa s.p.a. La parte
ricorrente ha depositato memoria illustrativa .
Motivi della decisione
l. Preliminarmente all’esame del merito, va disattesa

controricorso, di violazione da parte dei ricorrenti
delle prescrizioni dettate dall’art.366 nn. 3 e 6
cod.proc.civ. L’esposizione, contenuta nel ricorso, dei
fatti di causa si mostra invero, pur nella consentita
sommarietà, sufficiente a far acquisire al Collegio una
cognizione chiara e completa delle vicende del processo
e delle posizioni delle parti. E, quanto alla
indicazione degli atti processuali e dei documenti sui
quali il ricorso si fonda, va rilevato che il ricorso
nella specie si fonda esclusivamente sulla denuncia di
violazione di norme di diritto e non contiene alcun
riferimento ad elementi di prova documentale non
considerati.
2. Nel merito, i ricorrenti censurano, sotto il profilo
della violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697
cod.civ., la determinazione, confermata dalla Corte di
merito, dell’ammontare del saldo del conto corrente -da
depurarsi degli effetti di illegittimi interessi
debitori, principali ed anatocistici, applicati dalla

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l’eccezione, sollevata dalla parte resistente in

banca per l’intera durata del rapporto- in assenza
della produzione degli estratti conto da parte della
banca medesima che ha richiesto il pagamento del
predetto saldo, e sulla base di criteri di

e sulla durata del rapporto, prescindendo totalmente
dai reali movimenti registrati a debito e a credito del
conto nel corso del rapporto stesso.
La censura è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che
(come nella specie) sia stata esclusa la validità, per
mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di
interessi ultralegali a carico del correntista, la
banca deve -quale attore in senso sostanzialedimostrare l’entità del proprio credito mediante la
produzione degli estratti del conto corrente a partire
dall’apertura del conto stesso (anche se risalente ad
oltre un decennio anteriore) onde consentire,
attraverso l’integrale ricostruzione del dare e
dell’avere con applicazione del tasso legale, di
determinare il credito stesso, ove sussistente (cfr. ex
multis: n.10692/07; n.17679/09; n.23974/10; n.1842/11).
Non vale dunque opporre che, nella specie, la società

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sussidiarietà e deduttivi fondati sull’entità del fido

correntista ha contestato con l’opposizione la somma di
cui all’ingiunzione con riguardo alla sola
determinazione degli interessi in misura extralegale e
non anche al capitale, corrispondente al saldo passivo

ingiuntivo: tale saldo infatti, essendo la risultante
di tutte le contabilizzazioni anteriori del conto con
applicazione di interessi extralegali illegittimi, non
può che essere posto nel nulla dalla dichiarata
illegittimità di tali interessi applicati dalla banca,
alla quale consegue per l’appunto la necessità di
ricostruire integralmente l’andamento del conto
corrente con applicazione del tasso legale.
Ricostruzione integrale che non può che essere condotta
-secondo quanto anche il consulente d’ufficio ha nel
giudizio di primo grado rappresentato- sulla base di
dati contabili certi in ordine alle operazioni
registrate sul conto corrente nel corso del suo
svolgimento, non potendo essere validamente surrogata
da criteri presuntivi o approssimativi quali quelli
utilizzati nella specie dai giudici di merito,
oltretutto utilizzando erroneamente quale dato basilare
quel saldo del conto alla data del decreto sul quale,
come detto, non può farsi legittimo affidamento. Né, in

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del conto alla data di emissione del decreto

un contesto siffatto, può attribuirsi alla parte
convenuta (in senso sostanziale) un onere, quale quello
cui ha fatto riferimento la Corte di merito, di
proporre “una qualche alternativa” al fine di pervenire

soltanto ha l’onere di provare nei suoi esatti termini.
3.

La sentenza impugnata è dunque cassata e, non

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, con il rigetto, per
mancanza di prova del credito preteso, della domanda di
condanna proposta dalla banca con il decreto
ingiuntivo.
4. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta con il ricorso monitorio e condanna la parte
resistente al pagamento delle spese dell’intero
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in
complessivi C 3.700,00 -di cui E 2000 per onorari e C
1.500 per competenze- oltre spese generali e accessori
di legge, quanto al giudizio di appello in complessivi
C 3.400,00 -di cui C 2.000 per onorari e C 1.000 per

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all’accertamento di un suo debito che la controparte

competenze- oltre spese generali e accessori di legge,
quanto al giudizio di cassazione in C 4.000,00 per
fiUdgh.a

E 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.

sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 9 aprile 2013

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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