Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21598 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 07/10/2020), n.21598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13026-2019 proposto da:

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TARANTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E

DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAFILE 5,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO FALCONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE DE FRANCO;

– controricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1043/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 1043 del 2018 la Corte di Appello di Lecce rigettava l’appello proposto dal Ministero del Lavoro avverso la sentenza del tribunale di Taranto con cui era stata accolta l’opposizione presentata da T.L. nei riguardi della cartella di pagamento notificata alla contribuente da Equitalia sud s.p.a.. Rilevava la correttezza del ragionamento seguito dal primo Giudice in ordine all’irritualità della notifica degli atti presupposti (ordinanze -ingiunzioni) effettuate, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. pur in assenza delle condizioni che a norma di legge ne giustificano il ricorso.

Osservava poi che non sussisteva alcuna contraddizione fra la motivazione della sentenza impugnata e la statuizione di annullamento della cartella esattoriale opposta.

Sottolineava al riguardo che detta nullità rappresentava una conseguenza dell’intervenuto accertamento della nullità della notifica alla debitrice dei titoli posti a fondamento del provvedimento impugnato.

Accertamento della nullità della notifica degli atti presupposti e della relativa cartella che andava confermato anche in sede di gravame.

Evidenziava che il rilevato vizio di notifica della cartella non valeva ad escludere la fondatezza delle pretese sanzionatorie azionate nella specie al solo fine di statuire in ordine alla richiesta di vedere dichiarato che nulla era dovuto nel “dettaglio degli addebiti”.

Avverso tale sentenza Il Ministero delle Politiche agricole e l’Ispettorato territoriale del lavoro propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso T.L..

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, nonchè dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

Si critica in particolare la decisione nella parte in cui non ha rilevato l’inammissibilità dell’opposizione per non avere l’opponente con essa dedotto oltre alla mancata notifica anche vizi propri dell’atto presupposto.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, nonchè dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura, infatti il ragionamento seguito dalla Corte di Appello laddove ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato la cartella di pagamento pur nella rilevata fondatezza dell’accertamento.

Si osserva al riguardo che tale passaggio argomentativo non aveva formato oggetto di alcuna critica da parte dell’appellato ed era pertanto divenuto irrevocabile.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione (così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del 22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto). Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti l’opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto.

In tale situazione, nonostante che in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59 del 08/01/2003 e n. 12531 del 27/08/2003) si sia ritenuta l’ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell’atto presupposto, in quanto da quest’ultima discenderebbe l’illegittimità dell’emissione della cartella, deve ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare – seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell’atto conseguenziale – i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, con finalità “recuperatoria” delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione, la finalità stessa – e il rito che da essa consegue come applicabile – esclude in radice la possibilità che sia lasciata all’impugnante (come invece, in ragione della procedimentalizzazione della formazione della pretesa, si ammette in materia tributaria – cfr. Cass. Sez. U. n. 5791 del 04/03/2008; v. recentemente Cass. n. 19145 del 28/09/2016) la scelta dell’impugnare o no cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell’ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell’atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l’impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell’opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario; onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto (in questo senso v. Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla Cass. n. 16282 del 04/08/2016, secondo cui l’opposizione recuperatoria si ha quando “l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella”; la sentenza del 2016 esplica le ragioni per le quali si debba trattare di una opposizione cognitiva, e non esecutiva, intendendo l’opponente “far valere le contestazioni circa il procedimento di formazione del titolo che prima non ha potuto far valere”).

In altri termini, deve affermarsi il principio di diritto per cui “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto” (Cass. 2018 nr. 26843).

Il giudice di merito non si è attenuto al suddetto principio omettendo di rilevare che l’opposizione formulata dalla debitrice investiva unicamente un vizio formale senza svolgere alcuna censura di merito sulla fondatezza o meno della pretesa sanzionatoria azionata.

La sentenza impugnata va cassata con rigetto dell’opposizione non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Le spese di merito vanno compensate in ragione dell’alternanza delle decisioni quelle di legittimita vanno poste a carico della controricorrente e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in complessivi Euro 3500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

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