Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21597 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 28/07/2021), n.21597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 37054-2019 proposto da:

D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE POLA N.

9, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SANTONASTASO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO AMATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4831/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.C.C., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’avviso di accertamento, notificato in data 14/2/2016, emesso per l’anno di imposta 2011, con il quale veniva rettificato il reddito Irpef per avere la contribuente, socia unica della società La Gardenia srl, società a ristretta base partecipativa, alla quale era stata notificato distinto avviso per maggiori redditi accertati di Euro 192.792,00 conseguito utili non dichiarati corrispondenti all’imposta evasa dalla società.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per l’assorbente ragione dell’illegittimità della delega a sottoscrivere l’atto.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede: a) che non sussistevano i presupposti della sospensione del processo sino alla definizione del giudizio averso l’avviso di accertamento promosso dalla società in quanto, trattandosi di società di capitali, non era applicabile il principio della unitarietà dell’accertamento; b) l’avviso di accertamento recava la sottoscrizione del funzionario munito di valida delega.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione D.C.C. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e del D.Lgs. n. 592 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l’accertamento in capo alla società ancora pendente.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che il Giudice di appello, muovendo dall’errato presupposto che l’attribuzione di poteri da parte del Direttore al funzionario configuri una delega di firma avente valore interno, non ha riconosciuto l’inidoneità dell’ordine di servizio a conferire i poteri e la conseguente illegittimità dell’atto sottoscritto da un funzionario privo di valida delega.

2. La causa, con riferimento alla questione, sulla quale si dovranno pronunciare le sezioni unite della Cassazione, della obbligatorietà o meno della sospensione del giudizio, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e, pertanto, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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