Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21597 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29153/2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE DONATO 10

C/O SIG. COMITO L., presso lo studio dell’avvocato LUCA PARILLO, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con decreto del 5/7/2018, ha..dichiarato improponibile la domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo avanzata da G.G., in ragione della irragionevole durata di un processo amministrativo intentato dinanzi al TAR Lazio per conseguire l’indennità di cui alla L. n. 78 del 1983, art. 9. comma 2, definito con sentenza n.. 32524/2010.

La Corte distrettuale rilevava che il ricorso era stato iscritto in data successiva all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo che aveva novellato il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, conv. nella L. n. 133 del 2008, con la conseguenza che la domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo doveva reputarsi improponibile ove nel giudizio presupposto non fosse stata presentata l’istanza di prelievo.

Poichè nella fattispecie il ricorrente non aveva presentato tale istanza, la domanda non poteva essere accolta.

Avverso tale decreto G.G. propone ricorso articolato in quattro motivi.

L’Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come novellato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, laddove la Corte d’Appello ha escluso che fosse stata presentata l’istanza di prelievo, omettendo di prendere in esame che in data 11/11/2009 era stata depositata domanda di fissazione d’udienza che assolveva anche allo scopo di presentare l’istanza di prelievo.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove, in relazione alla circostanza riferita nel primo motivo, il giudice del merito ha omesso di valutare gli effetti di del deposito avvenuto dinanzi al TAR”.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, e dell’art. 738 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di acquisire gli atti. del processo presupposto, nonostante l’esplicita richiesta formulata sul punto dal ricorrente, omissione che ha impedito di verificare l’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo.

Il quarto motivo denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conv. nella L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 117 Cost., ed ai parametri interposti costituiti dall’art. 6 par. 1, artt. 13 e 46 par. 1 della CEDU.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, dovendo prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, come novellato dalla L. n. 208 del 2015 (attesa la specifica norma transitoria di cui alla stessa L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, atteso che il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte Europea dei diritti dell’uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex L. n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo.

Per l’effetto ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto,con la “costante,giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n..89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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