Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21597 del 20/09/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21597 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
AI/
SENTENZA
sul ricorso 26191-2006 proposto da:
NOTARO
ANTONIO
(c.f.
NTRNTN55H08H2241),
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
*
87, presso l’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che lo
Data pubblicazione: 20/09/2013
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VASSALLE ROBERTO, giusta procura a margine del
2013
ricorso;
– ricorrente –
563
contro
ITALFONDIARIO S.P.A. – C.F. 00399750587 – (che ha
I.
)
1
incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.),
nella qualità di mandataria di BANCA INTESA S.P.A.
(che ha incorporato
INTESA GESTIONE CREDITI
S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONIDA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI
BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro
CRUCITTI DEMETRIO, NOTARO ANNA, NOTARO MARIA
TERESA;
– intimati –
avverso la sentenza n.
635/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/04/2013 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONUCCI
•
ARTURO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CATALANO
ROBERTO, con delega avv. GARGANI, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
2
l’inammissibilità del controricorso, inammissibilità del
ricorso principale in subordine accoglimento per quanto
di ragione.
Il Tribunale di Monza, su ricorso della CARIPLO,
ingiungeva alla Costruzione 84 s.r.1., titolare di conto
corrente, nonché ai fideiussori Demetrio Crucitti,
Antonio Notaro, Teresa Notaro e Anna Notaro, il
pagamento della somma pari allo scoperto del conto.
Proponevano opposizione avverso il decreto gli ingiunti,
deducendo la applicazione di tassi ultralegali in
difetto di valida convenzione, la illegittima
capitalizzazione trimestrale ed il carattere usurario
degli stessi. Nel contraddittorio della Banca, il
Tribunale, dopo l’interruzione del processo (per il
fallimento della Costruzione 84 srl) e la sua
riassunzione, revocava, con sentenza non definitiva, il
decreto ingiuntivo dichiarando la nullità della sola
clausola relativa alla misura ultralegale degli
interessi e disponeva la rimessione della causa in
istruttoria al fine di svolgere consulenza tecnica
contabile per la nuova determinazione della somma
dovuta. Successivamente, però, constatata la mancata
Svolgimento del processo
produzione in giudizio, mantenuta ferma nonostante
emissione di ordine di esibizione nei confronti della
Cariplo, della documentazione contabile relativa al
periodo di vigenza del rapporto, e depositata dal
l’impossibilità di qualsiasi calcolo secondo criteri
contabili, il Tribunale, dopo l’ulteriore interruzione
del processo per la dichiarata incorporazione di Cariplo
in Banca Intesa s.p.a. e la sua riassunzione nei
confronti della incorporante, definiva il giudizio con
sentenza con la quale perveniva a determinare la somma
dovuta, per capitale ed interessi di legge capitalizzati
trimestralmente, “mediante il ricorso a criteri o indici
presuntivi secondo un criterio equitativo”, condannando
i fideiussori opponenti al pagamento del relativo
importo.
Proposto appello dai fideiussori, al quale resisteva
Intesa Gestione Crediti s.p.a. cessionaria del credito
controverso (che si era costituita anche in primo grado
in sede di riassunzione), la Corte distrettuale ha, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto
la somma per la quale il primo giudice aveva emesso
condanna, depurandola -mediante correzione in
diminuzione del differenziale di tasso- della componente
consulente d’ufficio relazione nella quale evidenziava
riferibile
alla
capitalizzazione
degli
interessi
debitori giudicata illegittima. Ha invece rigettato la
doglianza
degli
appellanti
relativa
al
mancato
assolvimento da parte della banca all’onere, su di essa
riguardo ha infatti ritenuto che, tenendo presente gli
stessi motivi
dell’opposizione basati
non
sulla
negazione di una posizione debitoria per capitale bensì
nella contestazione della misura degli interessi
applicati,
la
documentazione
acquisita,
ancorchè
insufficiente ai fini di un’analitica ricostruzione,
consente comunque di individuare la posizione debitoria,
nell’ultima fase, degli opponenti, e che quindi
rettamente il Tribunale, basandosi su criteri contabili
esatti applicati ai dati desunti dalla documentazione in
atti (tasso applicato, differenza con il tasso legale,
periodo di applicazione temporale, incidenza sulla
determinazione
complessiva)
ha
proceduto
alla
determinazione del saldo debitore, con motivazione del
resto contestata solo globalmente da parte appellante,
senza una qualche alternativa propositiva.
Avverso tale sentenza, resa pubblica in data 11 marzo
2006, Demetrio Crucitti, Antono Notaro, Maria Tersa
Notaro e Anna Notaro hanno, con atto notificato sia a
incombente, di fornire prova del credito azionato. Al
A”‘1,
Intesa Gestione Crediti s.p.a. sia a Banca Intesa s.p.a.
(incorporante Cariplo e rimasta contumace in appello),
proposto ricorso a questa Corte formulando unico motivo,
cui resiste con controricorso Italfondiario s.p.a. nella
ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa .
Motivi della decisione
1. Preliminarmente all’esame del merito, va disattesa
l’eccezione,
sollevata dalla parte resistente in
controricorso, di violazione da parte dei ricorrenti
delle prescrizioni dettate dall’art.366 nn. 3 e 6
cod.proc.civ. L’esposizione, contenuta nel ricorso, dei
fatti di causa si mostra invero, pur nella consentita
sommarietà, sufficiente a far acquisire al Collegio una
cognizione chiara e completa delle vicende del processo
e delle posizioni delle parti.
E,
quanto alla
indicazione degli atti processuali e dei documenti sui
quali il ricorso si fonda, va rilevato che il ricorso
nella specie si fonda esclusivamente sulla denuncia di
violazione di norme di diritto e non contiene alcun
riferimento ad elementi di prova documentale non
considerati.
2. Nel merito, i ricorrenti censurano, sotto il profilo
della violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697
qualità di mandataria di Banca Intesa s.p.a. I
cod.civ., la determinazione, confermata dalla Corte di
merito, dell’ammontare del saldo del conto corrente -da
depurarsi degli effetti di illegittimi interessi
debitori, principali ed anatocistici, applicati dalla
produzione degli estratti conto da parte della banca
medesima che ha richiesto il pagamento del predetto
saldo, e sulla base di criteri di sussidiarietà e
deduttivi fondati sull’entità del fido e sulla durata
del rapporto, prescindendo totalmente dai reali
movimenti registrati a debito e a credito del conto nel
corso del rapporto stesso.
La censura è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei
rapporti bancari in conto corrente, una volta che (come
nella specie) sia stata esclusa la validità, per
mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di
interessi ultralegali a carico del correntista, la banca
deve -quale attore in senso sostanziale- dimostrare
l’entità del proprio credito mediante la produzione
degli estratti del conto corrente a partire
dall’apertura del conto stesso (anche se risalente ad
oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso
l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con
banca per l’intera durata del rapporto- in assenza della
applicazione del tasso legale, di determinare il credito
stesso, ove sussistente (cfr. ex multis: n.10692/07;
n.17679/09; n.23974/10; n.1842/11). Non vale dunque
opporre che, nella specie, la società correntista ha
all’ingiunzione con riguardo alla sola determinazione
degli interessi in misura extralegale e non anche al
capitale, corrispondente al saldo passivo del conto alla
data di emissione del decreto ingiuntivo: tale saldo
infatti, essendo la risultante di tutte le
contabilizzazioni anteriori del conto con applicazione
di interessi extralegali illegittimi, non può che essere
posto nel nulla dalla dichiarata illegittimità di tali
interessi applicati dalla banca, alla quale consegue per
l’appunto la necessità di ricostruire integralmente
l’andamento del conto corrente con applicazione del
tasso legale. Ricostruzione integrale che non può che
essere condotta -secondo quanto anche il consulente
d’ufficio ha nel giudizio di primo grado rappresentatosulla base di dati contabili certi in ordine alle
operazioni registrate sul conto corrente nel corso del
suo svolgimento, non potendo essere validamente
surrogata da criteri presuntivi o approssimativi quali
quelli utilizzati nella specie dai giudici di merito,
contestato con l’opposizione la somma di cui
oltretutto utilizzando erroneamente quale dato basilare
quel saldo del conto alla data del decreto sul quale,
come detto, non può farsi legittimo affidamento. Né, in
un contesto siffatto, può attribuirsi alla parte
cui ha fatto riferimento la Corte di merito, di proporre
“una qualche alternativa” al fine di pervenire
all’accertamento di un suo debito che la controparte
soltanto ha l’onere di provare nei suoi esatti termini.
3. La sentenza impugnata è dunque cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto, per mancanza
di prova del credito preteso, della domanda di condanna
proposta dalla banca con il decreto ingiuntivo.
4. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta con il ricorso monitorio e condanna la parte
resistente al pagamento delle spese dell’intero
giudizio,
liquidate,
quanto al primo grado,
in
complessivi C 3.700,00 -di cui C 2000 per onorari e C
1.500 per competenze- oltre spese generali e accessori
convenuta (in senso sostanziale) un onere, quale quello
di legge, quanto al giudizio di appello in complessivi C
3.400,00 -di cui
e
2.000 per onorari e C 1.000 per
competenze- oltre spese generali e accessori di legge,
quanto al giudizio di cassazione in
e
4.000,00 per
eg
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 9 aprile 2013
pty’y e C 200,00 per esborsi, oltre accessori di