Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21597 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 07/10/2020), n.21597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8296-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSIO PEZCOLLER,

LUISA MALACARNE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO di TRENTO, depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trento avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari ed altra documentazione contabile, aveva determinato un maggiore reddito imponibile Irpef per l’anno 2011 pari ad Euro 128.053,00 recuperando a tassazione Euro 55.063,00 a titolo di maggiore IRPEF, Euro 1.575,00 a titolo di addizionale IRPEF ed Euro 50.974,20 a titolo di sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior reddito accertato di Euro 3.800.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e dall’Agenzia dell’Entrate e la Commissione Regionale Tributaria accoglieva l’appello di P.A. limitatamente all’importo di Euro 11.929,10 indicato come “resa mele” e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate osservando per quanto di interesse in questa sede: c) che il contribuente non aveva fornito convincenti elementi probatori che fossero idonei ad accreditare l’ipotesi che il bonifico di Euro 96.698,70 effettuato da P.M. potesse qualificarsi come un parziale rimborso del finanziamento ricevuto da quest’ultimo ed effettuato dal fratello P.A.; b) che il P. non aveva provato le specifiche trasferte effettuate a proprie spese giustificative delle indennità chilometriche, considerate dall’Ufficio redditi percepiti “fuori busta”.

4. Avverso la sentenza della CTR P.A. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l’istanza, del 30.5.2020, con la quale il difensore del ricorrente chiede differimento della trattazione del procedimento ad una data successiva al 7 settembre 2020, giorno nel quale è fissata davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trento udienza per la trattazione di procedimenti tra le stesse parti relativi alle annualità di imposta 2012, 2013 e 2014, in quanto il contribuente non prospetta il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti ma deduce solo di aver effettuato una proposta definizione globale del contenzioso in essere tra le parti in causa.

2. Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR omesso di esaminare analiticamente le giustificazioni e la documentazione addotte dal contribuente (procura speciale, contratto di compravendita) che dimostrava in modo inconfutabile che la somme di Euro Euro96.698,70 era in realtà la restituzione di finanziamento erogato da P.A. al fratello per l’acquisto di terreni.

2.2 Con il secondo motivo si deduce errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto, nel qualificare le indennità chilometriche rimborsate al P. quali compensi percepiti “fuori busta” e, quindi, soggetti a tassazione, degli elementi probatori forniti dal contribuente.

3 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati.

3.1 In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013).

3.2 Orbene la ripresa a maggior tassazione fiscale per l’anno 2011 muove da una indagine che ha portato ad accertare un versamento di Euro 96.689,70 sul conto corrente del P. non adeguatamente giustificato e, quindi, considerato come reddito imponibile non dichiarato e la percezione da parte del P. della somma di Euro 15.625,40 a titolo di indennità chilometrica, considerata compenso “fuori busta”.

3.3 Sul punto i giudici di seconde cure si sono diffusamente spesi nel dare conto della inattendibilità delle giustificazioni rese dal contribuente e dell’inconsistenza degli elementi probatori addotti.

3.4 In particolare la CTR, con una accurato apparato motivazionale, dopo aver dato atto che il P., nominato procuratore speciale da Z.A. e D.T. per la vendita di terreni, aveva emesso in data 31.7.2007 due assegni dell’importo di Euro 136.143 in loro favore, ha affermato che “la difesa sostiene che P. ha “di fatto finanziato per 136.143,00 l’operazione di acquisto dei terreni e di conseguenza risulta essere creditore di tale somma nei confronti del fratello”. Le affermazioni, tuttavia non sono confermate dai documenti esibiti” I giudici di seconde cure hanno, infatti, precisato che nell’atto di compravendita si dava atto che il prezzo era stato pagato con assegni emessi nel 2008 e non vi era alcun cenno degli assegni emessi da P.A. l’anno precedente; non vi era correlazione evidente gli assegni emessi e versati da P.A. e quelli con cui il fratello P.M. aveva pagato i terreni acquistati l’anno dopo nè era stato fornito alcun elemento, ad esempio un contratto preliminare, che potesse chiarire la finalità assunta dagli assegni emessi ed incassati nell’agosto del 2007 nè, infine, aveva trovato riscontro la circostanza dal mancato incasso degli assegni emessi da P.M..

2.5 Anche con riferimento alle indennità chilometriche i giudici di secondo grado hanno dato contezza in modo puntuale dell’assoggettamento a tassazione delle somme ricevute dal contribuente a tale titolo affermando che ” è appena il caso di ricordare che l’indennità di trasferta è una spesa deducibile e che la stessa deve essere riferita ad una specifica trasferta ed è limitata al costo di percorrenza (Tuir, art. 95, comma 3). Nel caso di specie non sono in discussione le esigenze lavorative, che avrebbero se del caso portato il P. a raggiungere giornalmente le diverse sedi aziendali. Difetta il riscontro delle trasferte per le quali il P. ha percepito le indennità chilometriche. Ritenuto che la norma fiscale è di stretta interpretazione, in mancanza di una puntuale documentazione di supporto, che attesti la trasferta derivante dal rapporto di lavoro o da essa occasionata, ed esclusa la rimborsabilità della spesa sostenuta per recarsi giornalmente al lavoro; considerato che l’appellante non produce elementi nuovi, che consentono di riconoscergli le indennità chilometriche percepite, dette somme non possono ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile”.

2.6 I motivi di ricorso, formulati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Le censure contengono giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.7 Ma tale censura, pur dedotta dal contribuente, non coglie nel segno in quanto la CTR ha approfonditamente valutato tutti i fatti storici controversi posti alla sua attenzione.

3 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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