Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21596 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26779-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

W.S., MONTEPASCHI SERIT SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 16/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

W.S. ha presentato dichiarazione dei redditi per l’anno (OMISSIS). Secondo l’Agenzia delle Entrate non ha versato. in relazione a tale dichiarazione. l’integrale somma prevista a titolo di ILOR così che la stessa Agenzia ha notificato, ma solo in data 19.7.2006, una cartella di pagamento della imposta non versata e degli accessori.

La contribuente ha proposto ricorso avverso tale atto, eccependo l’intervenuta decadenza o prescrizione dall’azione di accertamento.

La domanda è stata accolta in entrambi i gradi di giudizio.

La pretesa dell’Agenzia viene fondata sull’applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138 che, per i contribuenti colpiti dai sisma siciliano del 1990. ha consentito la rateizzazione in 12 semestri del carico fiscale, sospendendo, altresì secondo l’Agenzia il termine di decadenza per l’accertamento di tale carico.

Invece i giudici di appello hanno accolto la tesi della contribuente secondo cui la proroga dei termini di accertamento riguarda solo i contribuenti che si siano espressamente avvalsi della moratoria in loro favore, tra cui non rientra l’odierna contribuente.

Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione con due motivi.

Non si è costituita la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo. l’Agenzia denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Sostiene che la norma (l’art. 138 cit.) ha previsto per tutti i contribuenti in modo generalizzato, residenti nelle zone terremotate. una moratoria nel pagamento delle imposte, attraverso una rateizzazione massima di 12 rate semestrali. Conseguentemente, la legge ha anche prorogato il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, facendolo decorrere a partire dalla scadenza della rateizzazione. Poichè il termine per pagare l’ultima rata è scaduto il 15 giugno 2008, l’Agenzia sostiene di avere avuto tempo fino al 31 dicembre 2009, termine rispettato posto che ha notificato la cartella il 19.7.2006.

2.- Con il secondo motivo invece, in subordine. denuncia violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Secondo l’Agenzia. la norma suddetta, per come poi modificata, prevede come termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre del 2001. Conseguentemente il termine di legge risulta rispettato, essendo avvenuta la notifica il 19 luglio del 2006.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo, questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare (Sez. 6. ord. n. 13369 del 2016: Sez. 6, ord. n. 866 del 2016: Sez. sentt. nn. 956/14, 7274/14 e 16074/14) che la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138 – nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 di regolarizzare la loro posizione entro il 15.12.02 (comma 1), prevedendo altreSi la possibilità di un’ampia rateazione (comma 2) e dettando una specifica disciplina di riscossione delle rate insolute (comma 3) – non ha perciò solo prorogato i termini di accertamento e riscossione dei tributi, nè ha fatto rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002 fosse già maturato il termine di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di riscossione.

Conseguentemente, ed a prescindere dalla circostanza che la contribuente in questione abbia o meno approfittato della rateizzazione. l’Agenzia. alla data del 15.12.2002 era già decaduta dal potere di riscuotere somme dovute nel 1992 (in relazione all’anno di imposta (OMISSIS)), e non versate.

Del pari infondato è il secondo motivo.

Infatti, pur essendo vero, che. come precisato da questa Corte, nelle decisioni richiamate dalla Agenzia, la riforma dell’art. 25 resasi necessaria a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, si applica anche alle situazioni tributarie sub iudice al momento della sua entrata in vigore (luglio 2005): pur essendo ciò vero, è evidente che la riforma – che introduce il termine di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione per la notifica della cartella, non può ovviamente cancellare una decadenza già maturata al momento della sua entrata in vigore. E, per quanto detto, relativamente al primo motivo. la decadenza era per l’appunto già spirata. non essendo stato prorogato dall’art. 138 cit. il termine per l’accertamento.

Il ricorso va pertanto respinto ma le spese, in ragione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata successivamente, possono compensarsi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016.

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