Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21596 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9413-2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

PROVINCE 114/B, presso lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DE MAGISTRIS;

– ricorrente –

contro

BAYER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONELLA LO SINNO, FABRIZIO DAVERIO, e

SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6262/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2015, R.G.N. 1324/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 6262 depositata il 15.10.2015 la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma, ha respinto la domanda di A.G. proposta nei confronti della Bayer s.p.a. per l’annullamento, per dolo, della conciliazione sottoscritta in sede sindacale il 13.3.2007 con la quale era stato risolto consensualmente il rapporto di lavoro (intercorrente con la Schering s.p.a. poi incorporata per fusione nella Bayer s.p.a.) e corrisposto un incentivo all’esodo pari a 12 mensilità della retribuzione.

2. La Corte territoriale rilevava che le modalità di stipulazione della conciliazione (effettuata in sede protetta sindacale), il tenore dell’accordo (che prevedeva l’erogazione di un anno di retribuzione), le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dallo stesso A. (che aveva dichiarato come la sua preoccupazione era stata quella di “mantenere il posto di lavoro”) escludevano che il lavoratore si fosse determinato a conciliare solo per aver creduto che il procedimento per mobilità avviato dalla società dipendesse dal calo di fatturato e non dalla imminente fusione con la Bayer s.p.a. e che la nuova assunzione presso altra società (Marvecs Pharma s.r.l.) non fosse affidabile, circostanza, quest’ultima, che in ogni caso rientrava nel prudente riscontro da effettuare da parte di persona di normale diligenza.

3. avverso tale sentenza il sig. A. ha domandato la cassazione della sentenza per otto motivi, illustrati da memoria; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1418,1421 c.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di sollevare d’ufficio la nullità del verbale di conciliazione per mancanza di valida causa negoziale ovvero per negozio stipulato in frode alla legge o per negozio stipulato per eludere l’applicazione di una norma imperativa avendo, la società, proposto la stipulazione del contratto non per “ridefinizione del proprio assetto organizzativo” (come si legge nella premessa del verbale di conciliazione) bensì per depennare l‘ A. dalla lista dei lavoratori collocati in esubero;

2. con il secondo, il terzo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1418 c.c., art. 1427 c.c. e ss., art. 1439 c.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare il contrasto assoluto tra il verbale del consiglio di amministrazione della Schering s.p.a. del 17.1.2007 e la comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali inoltrata appena due giorni dopo (contrasto evidenziato da alcune sentenze di giudici di merito al fine di dichiarare la illegittimità del licenziamento collettivo intimato a colleghi dell’ A.), contrasto dal quale emerge la vera ragione aziendale della procedura di mobilità avviata dalla società consistente non nel calo di fatturato bensì nella imminente fusione con Bayer (società che già aveva personale con medesima competenza posseduta dall’ A., informatore scientifico per la (OMISSIS)); il contrasto ha impedito una effettiva assistenza da parte del sindacato in sede conciliativa; la volontà di conciliare dell’ A., inoltre, era stata fuorviata (se non del tutto impedita nella sua formazione) altresì dalla rassicurazioni sulla stabilità della nuova società, la Marvecs Pharma, che, con contestuale e distinto atto, procedeva ad una nuova assunzione; tutte circostanze che complessivamente considerate, rappresentavano pienamente quei raggiri necessari per la sussistenza del dolo, essendo evidente che egli, quale persona di ordinaria diligenza, non si sarebbe mai determinato a stipulare una conciliazione che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro se la Schering non lo avesse raggirato, celando il vero motivo della procedura di mobilità, chiaramente illegittima come dichiarato da diversi giudici di merito con riguardo a colleghi di lavoro;

3. con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la violazione dell’obbligo della società Schering di procedere ad una corretta, preventiva informazione delle organizzazioni sindacali in sede di procedimento per la mobilità del personale, con chiare ripercussioni sulla stipula del verbale di conciliazione; i sindacati erano, a tutto voler concedere, al corrente della fusione di Schering con Bayer ma non conoscevano gli specifici motivi della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Schering; la società Marvecs Pharma – che con atto contestuale ha assunto l’ A. – era, già nel 2007, in drastico calo di fatturato e, ciò nonostante, ha quintuplicato la propria forza lavoro (come emerge dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero nell’ottobre 2012 da M.C. nonchè dal comunicato sindacale Femca Cisl dell’aprile 2014) e tali circostanze, ignorate dall’ A., hanno determinato una rappresentazione distorta e fuorviante della realtà;

4. con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la nullità del verbale di conciliazione per abuso del diritto, essendo stato indotto, l’ A., a stipulare una conciliazione prospettata col raggiro come unica, valida e percorribile alternativa alla impugnativa del licenziamento;

5. con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 115 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale ed istanza di esibizione del verbale del consiglio di amministrazione del 17.1.2007);

6. preliminarmente, il ricorso – che ripropone le medesime censure oggetto di appello avanti alla Corte territoriale – è prospettato con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione Schering del 17.1.2007, del comunicato alle organizzazioni sindacali del 19.1.2007, della lettera di avvio del procedimento per licenziamento collettivo riguardante i colleghi dell’ A., fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011);

7. il ricorso presenta ulteriori profili di inammissibilità in quanto, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella rubrica dei motivi di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per diversa interpretazione dei fatti già esaminati dalla Corte del merito che li ha ritenuti irrilevanti ai fini della prova del dolo, con valutazione non sindacabile nella presente sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

8. al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. nn. 37, 313, 9043 e 21486 del 2011; Cass. n. 20731 del 2007; Cass. n. 18214 del 2006);

9. la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): l’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”;

10. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori avendo, la Corte territoriale, rilevato che le circostanze dedotte dal lavoratore (ossia il contrasto tra il verbale del consiglio di amministrazione Schering del 17.1.2007 con la comunicazione alle organizzazioni sindacali e l’avvio della procedura di mobilità collettiva nonchè l’asserzione, da parte del Direttore del personale Schering, della “solidità” della Marvecs Pharma) erano inidonee ad assumere valenza determinativa della volontà contrattuale dell’ A., assumendo decisivo rilievo, in senso contrario, altri elementi di fatto quali: la corresponsione di una somma rilevante a titolo di incentivazione all’esodo, l’assenza di alcun riferimento (nell’atto di conciliazione) alla procedura di mobilità, l’effettiva assunzione, da parte di Schering, di licenziamenti collettivi per tutti i colleghi della linea produttiva a cui apparteneva l’ A. (restando comunque evento futuro ed incerto il loro venir meno a seguito di reazione giudiziaria), il probabile coinvolgimento (a seguito di fusione con la Bayer) di un licenziamento collettivo anche dei colleghi della Bayer con conseguente incertezza sul mantenimento in servizio dell’ A. (sulla base dei dati di anzianità e carichi di famiglia, dedotti per la prima volta in sede di appello), l’effettiva sussistenza di una situazione di calo di fatturato della Schering sin dal 2006 e perdurata nel corso dell’anno 2007, la conoscenza, da parte delle organizzazioni sindacali, sin dal 2006 del progetto di fusione, reso noto ai lavoratori (e anche all’ A., sindacalista, RSU, sino al 2004);

11. la Corte territoriale si è correttamente conformata all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacchè l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. n. 1585 del 2017; Cass. n. 11009 del 2018) procedendo ad una valutazione complessiva dei fatti, insindacabile nella presente sede di legittimità;

12. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

13. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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