Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21594 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27918-2010 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

DELL’UNIVERSITA 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ERMETES,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 266/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.L. ha impugnato la cartella esattoriale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis con la quale le veniva richiesto il pagamento dell’Irap per l’anno (OMISSIS), eccependo di non avere una stabile ed autonoma organizzazione, ma di lavorare come collaboratrice presso una studio legale, senza propri collaboratori nè dipendenti, ed in misura anche modesta atteso che il suo principale lavoro era l’insegnamento.

La Commissione provinciale di Roma ha accolto il ricorso. Su appello dell’Agenzia invece la Commissione Regionale ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per violazione della L. n. 546 del 1992, art. 19.

Avverso quest’ultima pronuncia propone ricorso per cassazione la contribuente lamentando un difetto assoluto di motivazione nonchè violazione sia delle norme sulla proposizione del ricorso tributario che di quelle che disciplinano l’Irap.

Si è costituita tardivamente l’Agenzia, che non deposita dunque controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, da un lato, difetto assoluto di motivazione, e dall’altro erronea interpretazione della L. n. 546 del 1992, art. 19.

Sotto il primo profilo (omessa motivazione) si duole del fatto che la decisione impugnata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, ma senza spiegarne affatto le ragioni. Sotto il secondo profilo (violazione di legge) invece denuncia l’errore incorso nel dichiarare inammissibile il ricorso. facendo presente che l’atto impugnato era una cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis, non preceduta da alcun altro atto impositivo, e dunque era un atto impugnabile.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (di cui però non indica gli estremi), e precisamente del divieto di proporre eccezioni nuove in appello, per avere la decisione impugnata accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo senza che questa fosse stata proposta in primo grado.

3.- Con il terzo motivo denuncia violazione delle norme (non precisamente indicate) sull’Irap, avendo la decisione di secondo grado ritenuto sussistente il presupposto impositivo infondatamente in quanto la ricorrente non ha un’autonoma organizzazione produttiva.

Il primo motivo è fondato.

E’ regola affermata dalle Sezioni Unite che sussiste vizio di omessa o insufficiente motivazione in caso di totale carenza delle ragioni che hanno indotto il giudice ad assumere la decisione presa (Sez. u. n. 24148 del 2013), e tale carenza deve risultare dal testo, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. u. n. 8053 del 2014).

Nella fattispecie, dal testo della sentenza non è dato intendere perchè la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, non potendo valere quale motivazione il riferimento alla L. n. 546 del 1992, at. 19, che, come è noto, indica quali siano gli atti impugnabili presso le commissioni tributarie.

Qualora anche si volesse supporre che il giudice di appello ha ritenuto che l’atto impugnato non rientrasse tra quelli suscettibili, ex art. 19, ad essere impugnati, il motivo è comunque fondato sotto il profilo della violazione di legge, atteso che l’atto in questione è costituito da una cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis come tale impugnabile.

Resta assorbito quindi il secondo motivo.

Deve invece ritenersi inammissibile il terzo motivo, a cagione del fatto che esso denuncia erronea interpretazione delle norme (anche se non indica di preciso quali) sull’Irap, da parte della sentenza impugnata, che invece non contiene alcuna pronuncia sulla questione, avendo preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, e non essendo dunque entrata nel merito della sussistenza del presupposto dell’imposta in contestazione.

Il ricorso va pertanto accolto in tali termini. Spese al merito.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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