Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21594 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Almo Due s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Intesa San Paolo e la s.p.a. Saveci avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 9 ottobre 2014 la quale ha provveduto su due giudizi di appello, introdotti separatamente in via principale dalla Intesa San Paolo in via immediata contro la sentenza non definitiva e successivamente contro la sentenza definitiva, rese dal Tribunale di Roma nel giudizio introdotto nell’agosto del 2003 dalla qui ricorrente contro le due intimate, per ottenere l’accertamento della illegittimità della escussione da parte della Saveci in due riprese per l’importo di Euro 325.000,00 di una polizza fideiussoria, rilasciata il 31 gennaio 2003 dalla Intesa san Paolo alla Saveci su richiesta della ricorrente, a garanzia dell’adempimento di una serie di obbligazioni da essa contratte nell’ambito di un atto pubblico di compravendita di un complesso immobiliare stipulato il 24 dicembre 2002. Nel giudizio di appello introdotto contro la sentenza non definitiva, veniva svolto appello incidentale dalla Saveci. Nel giudizio di appello introdotto contro la sentenza definitiva svolgevano appelli incidentali sia la Saveci sia la qui ricorrente.

2. Al ricorso per cassazione hanno resistito con separati controricorsi la s.p.a. Intesa San Paolo e la s.p.a. Saveci.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto redigersi motivazione in via semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. – Violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 2702 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo riguarda la decisione resa dalla Corte capitolina riguardo all’appello svolto in via incidentale dalla ricorrente contro la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, con riferimento alla questione della escussione da parte della Saveci, sulla base della polizza fideiussoria, della somma di Euro 25.000,00 in relazione al preteso inadempimento da parte della ricorrente delle obbligazioni previste dal contratto di compravendita inerenti al rilascio del certificato di impianto acustico ed all’esecuzione delle c.d. opere di rimedio.

2.1. Il motivo è inammissibile, come ha dedotto Banca Intesa.

La sentenza impugnata ha provveduto sull’appello incidentale in questione enunciando due gradate motivazioni.

Con la prima ha osservato che il detto appello doveva “ritenersi inammissibile, in quanto l’implicito rigetto della domanda diretta alla restituzione della somma di Euro 25.000,00, oggetto della prima escussione di garanzia da parte di Saveci era stata rigettata sebbene implicitamente, con la sentenza parziale, rispetto alla quale Almo Due s.r.l. non ha proposto impugnazione”.

Tale motivazione è enunciata a pagina 12 e ad essa la Corte romana ha fatto, poi, seguire, premettendo l’espressione “in ogni caso”, una motivazione di merito, che inizia nelle ultime cinque righe della stessa pagina e termina alla pagina successiva a chiusura del paragrafo 6 della sentenza.

Il motivo critica solo questa seconda motivazione, tra l’altro evocandone solo una breve espressione.

Senonchè, essendo la prima motivazione in rito e questa seconda nel merito, ai sensi del principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 3840 del 2007 (secondo cui: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”; il principio è costantemente affermato dalla successiva giurisprudenza: ex multis, Cass., Sez. Un., n. 15122 del 2013), il potere di impugnazione si configurava soltanto con riferimento alla prima e non sarebbe stato possibile nemmeno esercitarlo con riguardo alla seconda, come di regola è necessario, per rendere ammissibile l’impugnazione, quando la sentenza è fondata su due autonome motivazioni.

Non essendo stata impugnata l’unica motivazione, giusta o sbagliata che fosse, che si poteva e doveva impugnare, essa si è consolidata ed ha determinato il passaggio in cosa giudicata formale della relativa statuizione di inammissibilità dell’appello, con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione non è scrutinabile per tale assorbente ragione, a prescindere dal fatto che se il ricorso avesse attinto la prima motivazione di inammissibilità, comunque sarebbe stato inammissibile (salva la possibilità per la Corte, in ipotesi di accoglimento del non proposto motivo contro la declaratoria di inammissibilità e, dunque, di cassazione della sentenza, di esaminare la relativa questione concorrendo una situazione di possibilità di decidere nel merito).

3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. – Violazione dell’art. 1184 c.c.. Violazione degli artt. 1363,1366 e 1371 c.c. – Violazione degli artt. 1944 e 1945 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo dichiara di censurare la sentenza impugnata quanto alle conseguenze che ha ritenuto di desumere, ai fini delle statuizioni rese, dalla qualificazione del rapporto di fideiussione come c.d. garanzia a prima richiesta, per inferire la legittimità dell’escussione della polizza fideiussoria, sotto il profilo che la Banca non avrebbe potuto, senza violare i termini del contratto di garanzia, sollevare la minima eccezione in ordine alla esistenza o meno dell’inadempimento in ragione del quale le veniva chiesto di far fronte all’obbligo fideiussorio.

3.2. Il motivo è inammissibile per gradate ragioni.

La lettura della sua illustrazione evidenzia, in primo luogo, che essa si articola senza fornire alcuna indicazione specifica del contratto di garanzia. Di esso non vengono riferiti i contenuti, nè riproducendoli direttamente nè riproducendoli indirettamente, con indicazione della parte del documento in cui troverebbero corrispondenza, e nemmeno viene indicato se e dove esso sia stato prodotto e sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità.

Per la verità, tale indicazione è presente nell’esposizione del fatto, posto che a pagina 2 del ricorso si fa riferimento al contratto di garanzia indicandolo nella nota 5 in calce alla pagina come “doc. 2 del fascicolo di parte di primo grado, allegato in copia al presente ricorso”, onde la c.d. localizzazione del documento, quale elemento essenziale per l’osservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si potrebbe ritenere esistente.

Senonchè, nemmeno aliunde nel ricorso si trova alcuna riproduzione diretta od indiretta del contenuto del contratto, sebbene per la parte idonea a supportare il motivo. Sotto tale profilo il motivo viola l’art. 366, n. 6, la cui osservanza avrebbe richiesto anche tale riproduzione (ex multis, Cass., Sez. Un. nn. 28547 del 2008e 7161 del 2010).

3.2. L’assoluta carenza di riferimenti al contenuto del contratto di garanzia, peraltro, rende; prescindere dalla lettura della sentenza e sulla base del solo ricorso, del tutto inidonea la prospettazione svolta nel motivo per dimostrare che la garanzia non doveva essere onorata dalla Banca: è sufficiente osservare che le considerazioni che si svolgono sulle previsioni del contratto garantito suppongono necessariamente che si percepisca quali fossero i termini della garanzia prestata.

Sicchè, il motivo si presenta strutturalmente inidoneo allo scopo dichiarato, quello di dimostrare che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la Banca era tenuta ad onorare la garanzia, non potendo sollevare eccezioni relative all’inadempimento del contatto garantito.

3.3. La sola lettura del motivo rivela, poi, un’ulteriore carenza argomentativa, atteso che nelle cinque pagine in cui esso illustra l’argomentare viene svolto evocando expressis verbis la motivazione della sentenza impugnata solo limitatamente a cinque righe in cui essa scrive che “alla luce delle pattuizioni contrattuali, correttamente interpretate, l’escussione da parte della Saveci doveva ritenersi del tutto legittima, in quanto conforme alla disciplina contrattuale, che consentiva al beneficiario di escutere la garanzia in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, in relazione a qualsiasi inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 6 del contratto di vendita…”.

Ora, poichè tale frase chiude chiaramente un discorso che la Corte territoriale ha svolto antecedentemente, è palese che questa riproduzione minimale è del tutto inidonea a rapportare l’illustrazione alla sentenza impugnata, già sulla base della mera lettura di essa.

3.4. Il Collegio rileva, inoltre, che, una volta che l’illustrazione, pur sostanzialmente non evocativa, come s’è detto, della motivazione della sentenza impugnata, si ponga a confronto con quest’ultima, si palesa che in realtà essa non si confronta nemmeno con la motivazione della sentenza stessa: invero, questa si articola con una serie di considerazioni nel paragrafo 5 e precisamente dal suo inizio nella pagina 9 sino alla pagina 12. Esse muovono dal contenuto del contratto di garanzia, ignorato dall’illustrazione del motivo, e risultano del tutto ignorate da essa.

Ne consegue che il motivo è ulteriormente inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (principio già enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e, quindi, ripetute volte da successive decisioni ed ora condiviso e riaffermato da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016).

4. Con il terzo motivo si denuncia “violazione degli artt. 116 e 167 c.p.c. – Omessa valutazione di prove (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

L’illustrazione inizia con l’affermazione che “quanto all’aspetto procedurale della contestazione, la Corte di Appello lo ha dichiarato assorbito a seguito del rigetto della domanda della Almo Due, ma lo ha implicitamente ritenuto fondato. Non appare inopportuno, dunque, nonostante l’assorbimento, censurare anche questo capo della sentenza di appello”.

4.1. Ora, è sufficiente questo incipit per evidenziare che il motivo è inammissibile, in quanto la stessa ricorrente, dando atto che la relativa questione non è stata decisa, ma ritenuta assorbita dalla Corte territoriale, riconosce che su di essa non v’è stata decisione e, dunque, non vi può essere stata soccombenza, non bastando un’enunciazione implicita di fondatezza a determinare il contrario, cioè il superamento della statuizione espressa di assorbimento.

Tanto si osserva non senza che si debba rilevare che resta anche oscura l’affermazione di come e perchè la Corte romana avrebbe fatto quell’opinamento implicito.

5. L’inammissibilità di tutti i motivi induce quella del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore di ognuna delle resistenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna delle parti resistenti in euro seimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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