Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21594 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4188-2015 proposto da:

I.R., IZ.CA., N.C., F.M.,

R.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIA IZZO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, (UFFICIO DI

RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA), presso lo studio

dell’avvocato GRAZIELLA MANDATO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CORRADO GRANDE, MARIA D’ELIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4554/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/08/2014 r.g.n. 4626/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 7.8.14, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti volta al conseguimento per gli anni 2005 e 2016 del reddito di cittadinanza di cui alla L.R. n. 2 del 2004, così riformando la sentenza del tribunale di Benevento del 12.2.13 che aveva invece condannato la regione al pagamento della somma di Euro 1.143 in favore di ciascun assistito.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la tesi degli assistiti secondo la quale l’importo della prestazione doveva essere determinato matematicamente dividendo le risorse disponibile per il numero dei richiedenti aventi diritto – era infondata, in quanto incompatibile con l’espressa previsione dell’art. 3, comma 3 L.R. (secondo il quale la regione approva con apposito regolamento le modalità specifiche del calcolo del reddito ai fini della individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili) ed incompatibile altresì con la finalità della legge, diretta alla riduzione percepibile dello stato di bisogno degli assistiti (finalità non compatibile con una normativa che consente l’utilizzazione di fondi per attribuzioni di somme che altrimenti sarebbero di importo modestissimo). Secondo la corte territoriale, inoltre, l’attribuzione del beneficio andava fatto per espressa previsione della L.R. in relazione alle risorse disponibili, il che implicitamente lasciava intendere la previsione di una graduatoria atta a delimitare la platea degli aventi diritto; inoltre, l’art. 11 regolamento n. 1 del 2004, in coerenza con i principi della legge, distingueva tra domande ammissibili e non finanziate e domande ammissibili e finanziate, facendo così implicito riferimento alla formazione di una graduatoria e non di una semplice lista tra i beneficiari; infine, si osservava che la lettura seguito del quadro normativo avevo trovato conferma con la L.R. n. 4 del 2011, il cui art. 1, comma 208 interpretava le disposizioni della L.R. nel senso che il reddito di cittadinanza è corrisposto ai soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili assegnate.

3. Avverso tale sentenza ricorrono gli assistiti con un unico motivo, cui resiste con controricorso la Regione Campania.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con unico articolato motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L.R. Campania n. 2 del 2004 e della L.R. Campania n. 4 del 2011, interpretate in modo conforme al diritto dell’Unione Europea (in particolare al diritto soggettivo al riconoscimento del reddito di cittadinanza ed al principio dell’affidamento) ed all’art. 6 CEDU (nella parte in cui esclude interventi retroattivi volti ad interferire sul contenzioso in corso, relativo a pretese la cui fondatezza era stata riconosciuta nel merito dalla Cassazione).

5. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 12644 del 05/06/2014 (Rv. 631277 01), superando proprio specifico precedente alla luce del nuovo quadro normativo dettato dalla L.R. del 2011, hanno ritenuto la legittimità della legale limitazione del beneficio ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria, e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, riconoscendo dunque la legittimità dell’operato dell’amministrazione nel riconoscimento della prestazione.

6. Sulla scia di tale pronuncia, questa Sezione (Sez. 18763 del 26/09/2016, sez. Lav. 18436 del 20/09/2016) ha del pari ritenuto di non poter prescindere dallo jus superveniens sopra richiamato, tenuto conto sia della natura normativa, di rango primario (ancorchè regionale), rivestito dalla disposizione, sia in considerazione della natura interpretativa delle nuove disposizioni.

7. Secondo tale giurisprudenza, cui si ritiene di dover dare continuità, in un contesto nel quale l’originario complesso di disposizioni contenuto nella L.R. n. 2 del 2004 e nel suo regolamento di attuazione dava adito a ragionevoli dubbi interpretativi (laddove la predeterminazione dei trecentocinquanta Euro mensili avrebbe potuto intendersi sia quale misura massima del “reddito di cittadinanza” erogabile, sulla scorta di successivi atti dell’amministrazione, fissandone, di volta in volta, l’importo in ciascun esercizio, ai soggetti risultanti più bisognosi, tra quelli in possesso dei prescritti requisiti minimali di accesso al beneficio, sia quale tetto massimo di una provvidenza variabile, senza limiti minimi, dovuta a tutti gli istanti legittimati), deve ritenersi insindacabile la scelta della Regione Campania di adottare la soluzione più idonea a conferire effettività consistenza economica all’erogazione in questione, confermando la funzione di quella “graduatoria” (non mero elenco) d’ambito, indicata nel regolamento di attuazione n. 1 del 2004, art. 5, comma 3.

8. Peraltro, la legittimità della soluzione seguita dalla Regione risulta ancor più evidente in un contesto nel quale la Regione, avendo a suo tempo esaurito tutte le precedenti risorse (seguendo il criterio dell’attribuzione della somma di 350,00 Euro ai soli nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie dei relativi ambiti territoriali), non sarebbe stata più in grado di far fronte alle numerosissime istanze dei rimanenti, il cui accoglimento (secondo il diverso criterio invocato della ripartizione tra tutti i richiedenti legittimati) sarebbe peraltro risultato pressochè irrilevante agli effetti dell’attenuazione dello stato di bisogno degli interessati (v. Cass., SU, 12644/2014 e numerose successive conformi).

9. I ricorrenti, in via subordinata, sollevano questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla base di dieci allegati motivi di incostituzionalità, in relazione agli art. 3,11,24,38,76,97,102,111 e 117 Cost., riconducibili in sostanza all’asserita violazione delle norme costituzionali in ragione della retroattività delle nuove disposizioni della legge regionale con correlata compressione di diritti individuali costituzionalmente protetti.

10. Le questioni prospettate sono state in sostanza già esaminate dalla richiamata giurisprudenza ed in particolare dalle sezioni Unite, che ha rilevato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

11. In particolare, si è rilevato, con specifico riferimento alla legittimità dell’intervento normativo interpretativo con carattere retroattivo della L.R. del 2011, la manifesta infondatezza dei rilievi degli assistiti (il che ben rileva in ordine alla gran parte delle disposizioni costituzionali oggi invocate), attese le esigenze di ristabilire una delle possibili direzioni dell’intenzione del legislatore (ponendo rimedio ad una formulazione inizialmente ambigua), di non vanificare diritti sorti ed acquisiti – sulla base della legge come interpretata – dai soggetti che avevano già beneficiato dell’erogazione (esponendoli ad una ripetizione d’indebito), della rispondenza soltanto della sostenuta interpretazione alle effettive finalità di attenuazione dello stato di bisogno e di miglioramento della qualità di vita dei beneficiari.

12. Nè si evidenziano profili di illegittimità costituzionale, in relazione specificamente all’obbligo ex art. 117 Cost., comma 1, di osservanza delle norme sovranazionali, con riferimento alla normativa comunitaria, segnatamente all’art. 34, comma 3, della c.d. “Carta di Nizza” (secondo cui “al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale…a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”), non solo in ragione dell’ampio margine lasciato dalla norma agli Stati membri, ma anche in considerazione del fatto che la limitazione della platea degli aventi diritto è finalizzata nella specie proprio alla effettività – e non irrisorietà- dell’assistenza.

13. Anche la dedotta violazione dell’art. 6 CEDU, quale norma interposta nella valutazione di costituzionalità della disciplina ex art. 117 Cost., comma 1, è stata esclusa, anche considerando la pregressa diversa interpretazione delle Sezioni Unite, non realizzandosi nella specie un’ingiustificata interferenza nell’amministrazione della giustizia, in quanto l’efficacia retroattiva delle nuove norme interpretative – comunque insuscettibile di incidere su diritti retributivi e previdenziali definitivamente acquisiti – è giustificata dalla necessità di tutelare interessi costituzionalmente protetti, quali la concretezza degli interventi assistenziali (oltre che il rispetto delle esigenze di bilancio dell’ente erogatore).

14. La su indicata finalità della normativa sopravvenuta la sottrae ad ogni profilo di censura anche con riferimento all’art. 3 Cost., in relazione al principio generale di ragionevolezza, così come desumibile dalla corrente giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, avendo la stessa fornito una delle possibili interpretazioni della precedente norma, di significato ambiguo ed obiettivamente controvertibile.

15. L’intervento normativo interpretativo sopravvenuto risulta del resto giustificato dall’attribuita preminenza ad altri interessi costituzionalmente protetti (v. Sent. n. 264 del 2012), come sono quelli, nella specie perseguiti, di conferire concretezza ed efficienza agli interventi assistenziali (in funzione della concreta rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale” di cui all’art. 3 Cost., comma 2), tuttavia necessariamente limitati nella loro consistenza complessiva dalle ineludibili esigenze di bilancio dell’ente erogatore, condizionanti il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

16. Tali esigenze risultano ancor più evidenti in un contesto nel quale la Regione, avendo a suo tempo esaurito tutte le precedenti risorse (seguendo il criterio dell’attribuzione della somma di Euro 350,00 ai soli nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie dei relativi ambiti territoriali), non sarebbe stata più in grado di far fronte alle numerosissime istanze dei rimanenti, il cui accoglimento (secondo il diverso criterio della ripartizione tra tutti i richiedenti legittimati) sarebbe peraltro risultato pressocchè irrilevante agli effetti dell’attenuazione dello stato di bisogno degli interessati.

17. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in considerazione della obiettiva complessità della questione (caratterizzata dal susseguirsi di interventi delle Sezioni Unite e dello stesso legislatore) e della proposizione del ricorso poco dopo la seconda pronuncia della Sezioni Unite.

18. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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