Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21592 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12043-2010 proposto da:

G.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GABRIELLA LOPARDI con studio in L’AQUILA VIA ANTICA

ARISCHIA 185/E (avviso postale ex art. (OMISSIS)) giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2008 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.P., esercente l’attività di medico convenzionato con il S.S.N., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento della somma di Euro 1.041,40 a titolo di imposta IRAP per l’anno (OMISSIS), oltre interessi e sanzioni.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso – rubricato omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata la C.T.R. ad enunciare alcuni principi giurisprudenziali in tema di IRAP, affermando la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, senza indicare gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento. Nella specie, il ricorrente disponeva soltanto dell’attrezzatura minima per esercitare la professione in regime di convenzione, senza avere collaboratori alle sue dipendenze.

Il ricorso è fondato.

Posto che dal contenuto del ricorso si evincono chiaramente le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, va osservato come la motivazione della sentenza impugnata si sostanzi nell’astratto richiamo a principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza con riguardo al presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione, privi di ogni riferimento alla fattispecie concreta, nonchè nell’apodittica affermazione secondo cui “l’attività, così come risulta provato in atti essere stata svolta dal dr. G.P. nell’anno in contestazione può e deve sicuramente essere qualificata quale attività autonomamente organizzata”, non supportata dall’indicazione degli elementi da cui la C.T.R. aveva tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla correttezza e logicità della decisione.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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