Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21592 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1699-2015 proposto da:

Z.G.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIANO ZENI ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Giuseppe Mazzini 134, presso

lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONFISCATI ” B. ED ALTRI”;

– intimata –

e

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E

CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il

23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. Z.G.P., con ricorso dell’8/4/2014, ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale, in data 17.20/3/2014, il tribunale di Brindisi ha rigettato l’istanza volta alla liquidazione del residuo compenso che lo stesso avrebbe maturato per l’opera prestata, quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento penale n. 41/09 MP a carico di B.A. e B.C., nel periodo che va dal 9/6/2009 al 3/3/2013.

Il tribunale, in particolare, ha disatteso l’istanza di liquidazione del compenso formulata dallo Z., rilevando: – in primo luogo, che gli era già stato interamente corrisposto l’importo dovuto per l’attività svolta, per il periodo in cui era rimasto in carica, pari alla somma complessiva di Euro 110.250,00, conteggiata in base al provvedimento con il quale, in data 18/2/2010, il tribunale aveva formulato una proposta di quantificazione dell’onorario spettante all’amministratore, nella misura di Euro 2.500,00, autorizzando lo stesso, in caso di accettazione della proposta, a prelevare, come poi ha fatto, la somma, già maturata, di Euro 15.000,00, per il periodo dal 9/6/2009 al 9/12/2009; – in secondo luogo, che lo Z. era stato revocato dall’incarico, con decorrenza dall’8/3/2013, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce in data 28/12/2012, e che, a fronte delle omissioni e delle irregolarità nell’amministrazione segnalate nel periodo successivo a quello già interamente retribuito, cui farebbe riferimento la richiesta di ulteriore compenso, nulla di più gli sarebbe dovuto rispetto a quanto già percepito.

Il ricorrente ha lamentato l’erroneità della decisione del tribunale-deducendo: – innanzitutto, che la determinazione del tribunale del 18/2/2010 sarebbe avvenuta sulla scorta dei coefficienti fissati, in base alla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, dal tribunale di Reggio Calabria, e non già sulla scorta dei nuovi parametri introdotti e previsti dal D.M. n. 140 del 2012, ai quali, invece, avrebbe dovuto farsi riferimento nella liquidazione del compenso, il quale, di conseguenza, ammonta all’importo di Euro 172.616,40, dovendosi, pertanto, considerare i compensi mensili già liquidati come meri acconti; – in secondo luogo, che la revoca dell’incarico non discende da omissioni ed irregolarità nello svolgimento dell’incarico, come apoditticamente ritenuto dal tribunale, per cui non poteva escludersi, per tale ragione, il suo diritto al maggiore compenso maturato.

La corte d’appello di Lecce, con ordinanza depositata il 23/12/2014, ha rigettato l’opposizione ritenendo che le esposte doglianze fossero prive di pregio e di specifica concludenza.

La corte, in particolare, ha ritenuto che, relativamente alle misure di prevenzione, le disposizioni contenute nel libro I del D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applicano, a norma dell’art. 117, ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura per cui, in tale ipotesi, con riferimento alla liquidazione dei compensi spettanti all’amministratore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, e cioè la disciplina prevista dalla L. n. 575 del 1965. Nel caso di specie, ha proseguito la corte, la proposta è stata formulata sin dal 2009 e, quindi, ben prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del 2011, per cui la liquidazione è stata correttamente operata in base alla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies.

Al riguardo, ha aggiunto la corte, il tribunale ha tenuto conto di tutti i parametri, oggettivi e predeterminati, fissati dal legislatore, per la liquidazione dei compensi in favore degli amministratori giudiziari. La corte, in particolare, ha ritenuto che l’importo, fissato nel citato provvedimento del 2010 in Euro 2.500,00 mensili, è, in base ai. parametri di riferimento all’epoca in vigore, assolutamente congruo e corretto, non potendo trovare applicazione il D.M. n. 140 del 2012, in quanto intervenuto successivamente: le tariffe introdotte con il D.M. n. 140 del 2012, infatti, ha osservato la corte, possono essere applicate soltanto ad attività svolte dopo l’entrata in vigore della nuova normativa per cui, in relazione ad un’attività oramai esaurita, i compensi devono essere liquidati dal giudice sulla base della normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta: “per l’attività conclusa nella vigenza della precedente disciplina, devono continuarsi ad applicare le tariffe previ(g)enti e non i parametri sopravvenuti ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 41”.

L’importo di Euro 110.250,00, già corrisposto, ha concluso la corte, è, dunque, congruo ed esaustivo di ogni pretesa, non rappresentando affatto un acconto rispetto al maggiore importo fissato dall’amministratore sulla base delle nuove tariffe, trattandosi, piuttosto, ha concluso la corte, del “saldo di quanto spettante sulla base delle vecchie”.

Il rigetto della prima doglianza, ha proseguito la corte, rende ultronea la disamina della seconda posto che, pur se effettivamente la revoca dell’incarico è stata una conseguenza dell’applicazione di una misura custodiale nei confronti dell’amministratore e non già l’effetto di una riscontrata irregolarità nello svolgimento dell’incarico affidatogli, resta, tuttavia, il fatto che tale aspetto della motivazione del provvedimento gravato non incide in alcun modo sull’entità del compenso, come correttamente fissato, per il periodo dal 9/9/2009, al 3/3/2013, in Euro 110.250,00, in applicazione dei parametri di legge.

La corte, in definitiva, ha deciso di confermare il provvedimento gravato.

Il Dott. Z.G.P., con ricorso notificato dapprima in data 7/1/2015 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria con la quale la Corte ha disposto la rinnovazione della sua notifica, in data 16/1/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza della corte d’appello di Lecce.

L’amministrazione giudiziaria dei beni confiscati ” B. ed altri” e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, comma 4, abrogato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 120, comma 1, lett. B, e sostituito dall’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 159 cit. ma tutt’ora applicabile in virtù dell’art. 117 del D.Lgs. n. 159 cit., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la liquidazione del compenso era stata correttamente operata dal tribunale, giusta ordinanza del 18/2/2010, in conformità ai principi di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, avendo il tribunale tenuto conto di tutti i parametri, oggettivi e predeterminati, fissati dal legislatore, per la liquidazione dei compensi in favore degli amministratori giudiziari. Il tribunale, dal suo canto, aveva quantificato i compensi in base alla proposta formulata nel 2009 sulla scorta dei coefficienti fissati, in base alla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, dal tribunale di Reggio Calabria, per cui la somma doveva intendersi non come un acconto ma come il saldo.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che le tabelle predisposte dal tribunale di Reggio Calabria non hanno la caratteristica dell’uso normativo e che il ricorso agli usi o alle tariffe locali è riservato soltanto alle ipotesi in cui sia stato nominato amministratore dei beni sequestrati un soggetto che non esercita un’attività professionale, laddove, al contrario, nel caso in esame, il ricorrente riveste la qualità di dottore commercialista, con la conseguenza che la liquidazione del suo compenso doveva essere operata in base alla relativa tariffa professionale ed ai relativi parametri.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione del D.M. n. 140 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le tariffe introdotte con il D.M. n. 140 del 2012 possono essere applicate soltanto ad attività svolte dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.

2.2. In realtà, ha osservato il ricorrente, secondo il D.M. n. 140 del 2012, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito in L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, devono essere applicati ogni qual volta la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117, comma 1, (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) ha stabilito che le disposizioni relative, tra l’altro, al compenso spettante agli amministratori giudiziari (art. 42, comma 4), non si applicano ai procedimenti neì quali, alla data,di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, sia già stata formulata, come incontestatamente è avvenuto nel caso in esame, proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali ipotesi, trovano applicazione le norme anteriormente.in vigore, vale a dire – nell’impossibilità di applicare, a fronte di un incarico cessato in data 3/3/2013, le tabelle previste dal D.Lgs. n. 14 del 2010, art. 8 (Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma della L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 13), approvate solo con il D.P.R. n. 177 del 2015, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’Albo di cui al D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14”, in vigore dal 25/11/2015 – la L. n. 575 del 1965, art. 2 octies. Tale norma prevede che “la determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso… sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dalla sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi”. Ora, dall’interpretazione letterale dell’art. 2 octies della L. n. 575 cit. si evince che il legislatore ha fissato una serie di parametri oggettivi e predeterminati cui il tribunale deve attenersi nel procedere (tra l’altro) alla liquidazione finale dei compensi in favore dei custodi e degli amministratori dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, vale a dire: a) il valore commerciale del patrimonio amministrato; b) l’opera prestata; c) i risultati ottenuti; d) la sollecitudine con la quale sono state svolte le operazioni di amministrazione; e) le tariffe professionali o locali; f) gli usi. Il riferimento alle tariffe professionali o locali e agli usi dev’essere, -a sua volta, correlato, in una prospettiva esegetica di tipo logico-sistematico, con il disposto dell’art. 2 septies, comma 5, della L. n. 575 cit., che autorizza l’autorità giudiziaria a scegliere l’amministratore, oltre che tra i professionisti iscritti in appositi albi, anche fra le persone che abbiano comprovata esperienza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrate. La lettura coordinata delle due disposizioni in precedenza richiamate consente di affermare che l’art. 2 octies cit., avuto riguardo alla sua ampia e diversificata portata applicativa e alla sua ratio, nonchè alla sua collocazione topografica, elenca in maniera omnicomprensiva e necessariamente generalizzata i criteri che devono guidare l’attività del giudice (tra l’altro) nella liquidazione finale dei compensi. Tenuto conto, però, della varietà delle figure professionali su cui può cadere la scelta motivata dell’autorità giudiziaria e del loro differente inquadramento normativo, è indubbio che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca solo con riguardo a quelle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina. Viceversa, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragione di essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un’apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze (Cass. pen. 35634 del 2013, in motiv.; conf. Cass. pen. 21550 del 2015, in motiv., la quale, peraltro, ha anche rilevato l’impossibilità di accedere ad una sorta di rinuncia concordata, “ove si consideri che in tema il dominus della liquidazione è il giudice, quale che sia il contenuto della richiesta, ed il giudice non può applicare la disciplina di settore, senza che vi sia spazio legittimo per una pretesa disponibilità delle parti in ordine ad una diversa quantificazione del compenso (e ciò anche laddove tale determinazione portasse ad una quantificazione inferiore)”). Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di questi principi: la corte d’appello, infatti, nella determinazione del compenso spettante al ricorrente, quale amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito del procedimento di prevenzione, ha omesso di considerare la qualità di commercialista che lo stesso incontestatamente rivestiva e la conseguente necessità di applicare le relative tariffe professionali.

3.2. Peraltro, come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, sia pure con riferimento alle tariffe relative alle prestazioni professionali rese dagli avvocati, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase rilevante ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cass. n. 11482 del 2010; Cass. n. 5426 del 2005). Tale principio, in ragione dell’evidente analogia di materia, dev’essere applicato anche al caso in esame: anche la gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario è configurabile come un’attività di carattere professionale che, ai fini della liquidazione del compenso, dev’essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell’avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti). Anche per questo caso, pertanto, premessa la già acquisita necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che l’individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l’incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso l’utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l’incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso. E’, peraltro, evidente che nella determinazione dei compensi il giudice avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando – onde meglio calibrare, fra un minimo ed un massimo astrattamente previsti, l’importo del compenso in questione, e giusta la previsione del ricordato art. 2 octies cit. oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualità e la complessità dell’opera prestata dall’amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo ed i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico, potendo in tal modo modulare l’importo dell’effettivo compenso alla reale materialità dell’opera di volta in volta prestata dal professionista (così, pressochè testualmente, Cass. pen. 56441 del 2017, in motiv.).

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto, e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Lecce, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Lecce, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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