Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21591 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26697-2015 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA n.

14, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO SINAGRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO SABATINI;

– ricorrente –

contro

GI.EM., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE

CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE LA ROSA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.F., F.S. e FI.ST.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 614/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1258/2005 il Tribunale di Genova respingeva la domanda, proposta da Gi.Em., di accertamento e dichiarazione della falsità della firma apposta in calce al testamento olografo di G.G. in data (OMISSIS), pubblicato in data 29.8.1985.

Avverso detta decisione interponeva appello Gi.Em., radicando il giudizio distinto dal numero di R.G. 637/2006, nel corso del quale l’appellante proponeva querela di falso avverso il predetto testamento olografo, del quale la parte appellata dichiarava di volersi avvalere.

In base a tale dichiarazione la Corte di Appello di Genova sospendeva la causa fissando termine di sei mesi per l’instaurazione del giudizio rescindente di falso.

Con atto di citazione dell’8.4.2008 l’attore proponeva innanzi il Tribunale il giudizio di falso, che si svolgeva in prime cure nella contumacia dei convenuti e si concludeva con sentenza n. 2480/2011, con la quale veniva dichiarata la falsità della scheda testamentaria del (OMISSIS).

Avverso detta decisione interponeva appello G.E., in proprio e quale rappresentante di F.F., F.S. e Fi.St., lamentando in via principale la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio rescindente e la conseguente nullità di tutti gli atti successivi, incluse la C.T.U. e la decisione appellata, ed invocando in subordine il rigetto della domanda di accertamento della falsità della scheda testamentaria proposta da Gi.Em..

Quest’ultimo si costituiva in seconde cure invocando il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 614/2015, oggi impugnata, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese del grado. A sostegno della propria decisione, la Corte territoriale riteneva correttamente eseguita la notificazione sia nei confronti di G.E. che di Fi.St., respingendo di conseguenza il primo motivo di gravame; riteneva inoltre che la C.T.U. disposta in prime cure avesse superato le contrarie risultanze della precedente consulenza espletata nel corso del primo grado del giudizio in cui si era svolta la fase rescissoria di proposizione della querela di falso, già sospeso dalla stessa Corte genovese, e pertanto confermava la decisione appellata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.E. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Gi.Em..

Gli altri intimati F.F., F.S. e Fi.St. non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 221,170 e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato che nel giudizio rescindente di falso il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti di G.E. e degli eredi della sorella di questi premorta, F.F., S. e St.. La citazione introduttiva del giudizio di falso sarebbe stata tentata nei confronti dell’odierno ricorrente personalmente una prima volta a mezzo posta, nel termine assegnato dalla Corte di Appello, ma non sarebbe stata depositata in atti del giudizio la comunicazione di avvenuto deposito del relativo plico presso l’Ufficio postale (cd. C.A.D.) con conseguente incertezza assoluta sulla decorrenza del termine di dieci giorni previsto per il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza, ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 8, comma 2, e nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c. Presso il medesimo indirizzo sarebbe poi stata tentata, dopo la scadenza del termine di riassunzione, una seconda notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. anzichè ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essa pure da ritenere inidonea allo scopo poichè l’art. 143 c.p.c. regola la notificazione alla persona con residenza, domicilio e dimora sconosciuta e presuppone quindi un precedente tentativo di notificazione validamente eseguito ma non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario.

Inoltre, ad avviso del ricorrente la Corte ligure non avrebbe considerato che anche la notificazione tentata nei confronti di Fi.St. e F.S. non era andata a buon fine, posto che il primo tentativo del 18.11.2008 era risultato infruttuoso (“anzi non potuto notificare”), che il secondo tentativo del 4.12.2008 era stato eseguito nei confronti del solo Fi.St. e che la successiva notificazione a quest’ultimo nelle forme dell’art. 143 c.p.c. non poteva essere ritenuta regolare posta la mancanza della precedente prova dell’irreperibilità del destinatario. Infine, nei confronti F.S. non era stata eseguita alcuna notifica successivamente al primo tentativo infruttuoso.

La censura è fondata.

Risulta invero dalla sentenza impugnata che parti del giudizio presupposto, nel quale si è svolta la fase rescindente di proposizione della querela di falso, erano Gi.Em., G.E., F.F., F.S. e Fi.St., e che detto giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del testamento olografo relitto dal dante causa dei predetti contendenti.

La Corte territoriale afferma che la notificazione dell’atto di citazione con il quale è stato introdotto il giudizio rescissorio di falso sarebbe stata “correttamente effettuata” presso il procuratore di G.E. ed avvalora tale assunto osservando che “Il Tribunale nulla aveva detto con riferimento a tale modalità di notificazione, avendo semplicemente rilevato l’inosservanza del disposto della L. n. 890 del 1992, art. 7, u.c. come modificato dalla L. n. 31 del 2008 di e conversione del D.L. n. 248 del 2007, ossia la mancata comunicazione al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata nel caso in cui li piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto”. Proseguendo, la Corte ligure afferma anche che “Altrettanto regolare la notifica dei confronti di Fi.St., ai sensi dell’art. 143 c.p.c. non essendo stata possibile la notifica all’indirizzo di (OMISSIS) risultante dal certificato di residenza con la motivazione “perchè non reperito tale nominativo all’indirizzo” (vedi relata di notifica del 4/12/2008)” (cfr. pag.3 della sentenza impugnata).

In realtà va considerato che il mancato deposito agli atti del giudizio della C.A.D. relativa alla prima notificazione tentata a mezzo posta nei confronti di G.E. rende nullo l’intero procedimento notificatorio, posto che per il perfezionamento della cd. notificazione per compiuta giacenza occorre che siano provati tanto l’avvenuto deposito del plico presso l’Ufficio postale quanto l’avvenuta spedizione al destinatario dello stesso di un avviso a mezzo raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, come previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4.

La notifica si perfeziona infatti soltanto al decorso del termine di dieci giorni dall’invio della predetta comunicazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 Rv. 620511; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017 Rv. 643481).

Ne consegue che la mancata produzione della C.A.D. attestante l’avvenuto invio della predetta comunicazione di deposito rende nulla l’intera notificazione, in quanto il relativo procedimento – da considerare evidentemente complesso in quanto articolato in una serie di adempimenti successivi – è carente dell’incombente finalizzato ad assicurare l’effettiva conoscenza, o conoscibilità, dell’avvenuta notificazione dell’atto giudiziario al destinatario del medesimo. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio rescissorio di falso non è mai stato ritualmente notificato a G.E..

Del pari non è stata eseguita la notifica dell’atto di citazione a F.S., posto che dopo il primo tentativo non andato a buon fine del 18.11.2008 non risulta alcuna ulteriore notificazione nei confronti del predetto.

La rilevata carenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio nei confronti di G.E. e F.S. non è stata sanata dalla costituzione dei medesimi ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015, Rv.633984).

L’omessa o irrituale notificazione dell’atto di riassunzione innanzi al tribunale competente per il giudizio rescissorio può essere ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che nel giudizio principale, in cui si sia svolta la fase rescindente a presentazione di querela incidentale di falso, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12137 del 01/12/1997, Rv.510588). Nel caso di specie, posto che il giudizio principale aveva ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo, sussisteva il contraddittorio necessario non soltanto tra gli eredi istituiti dal de cuius ma anche tra tutte le persone che sarebbero state chiamate per legge alla sua successione, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, al contempo dal testamento per alcuni, dalla legge per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2671 del 23/02/2001, Rv.544110; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2200 del 05/02/2004, Rv.569910; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 12/02/2004, Rv.570066; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8489 del 05/05/2004, Rv.572607).

Ne deriva che in relazione al giudizio rescissorio di falso sussiste il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del giudizio principale, in quanto il primo -pur concludendosi con una autonoma sentenza di carattere definitivo- costituisce per sua natura pur sempre un’appendice del giudizio principale (Cass. E Sez.2, Ordinanza n. 3832 del 16/02/2018, Rv.647803).

Va di conseguenza ritenuta la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio di falso e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi. Il primo motivo va quindi accolto e la decisione impugnata cassata con remissione degli atti al giudice di primo grado, vertendosi nell’ipotesi prevista dall’art. 383 c.p.c., comma 3.

L’accoglimento della prima censura importa l’assorbimento di tutte le altre.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, dichiarata la nullità della notificazione introduttiva e dell’intero procedimento, rinvia la causa al Tribunale di Genova, in funzione di giudice di primo grado, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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