Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21591 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 19/10/2011), n.21591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS) (OMISSIS), in

persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato

MAGNO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.W.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio

dell’avvocato PATTA GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24503/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

19/11/07, depositata il 23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza del Giudice di Pace, che, in accoglimento del ricorso dell’odierna intimata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto relativo a ratei insoluti per le spese di riscaldamento per l’importo di 441,71 Euro, rigettando la riconvenzionale di quest’ultima per il risarcimento dei danni quantificati in 960,00 Euro.

Resiste con controricorso la parte intimata, che eccepisce l’inammissibilità della impugnazione per essere soggetta la decisione in questione all’appello.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Il ricorso è inammissibile, non essendo il provvedimento impugnato ricorribile in cassazione, ma appellabile.

Occorre osservare, in primo luogo, che alla sentenza impugnata, pubblicata dopo il 2 marzo del 2006, resta applicabile il regime di impugnazione previsto dall’art. 339 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006. Tale disciplina prevede al comma 3 l’appellabilità della sentenze rese dal Giudice di Pace in via equitativa, tali intendendosi quelle (art. 113 c.p.c., comma 2) rese in cause il cui valore non eccede 1.100,00 Euro, salvo alcune eccezioni che non rilevano in questa sede.

Peraltro, la sentenza in questione era appellabile in quanto resa in una causa il cui valore, ai fini della competenza, era superiore a 1.100,00 Euro, dovendosi sommare al valore della domanda (441,00 Euro) quello della riconvenzionale (960,00 Euro). Infatti il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conserva comunque la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 1. Ciò in applicazione dell’art. 36 c.p.c., secondo il quale il giudice competente per la causa principale conosce anche della domande riconvenzionali, che dipendono dal titolo dedotto dall’attore o da quello che già appartiene alla causa, “purchè non eccedano la sua competenza per materia o per valore”.

Occorre, quindi, tener conto del cumulo delle diverse domande, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, con la conseguenza che la pronuncia del giudice non poteva considerarsi come resa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c. (vedi Cass. 2006 n. 19065).

Deve, quindi, concludersi che nel caso di specie parte ricorrente avrebbe dovuto proporre appello e non direttamente ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice di pace (art. 339 c.p.c.), perchè il valore complessivo della controversia superava il limite di 1.100,00 Euro, pur rientrando nella competenza per valore del giudice di pace.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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