Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21591 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.19/09/2017),  n. 21591

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23619-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE CRISTOFARO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU DI ROVIGO, in persona del

Commissario liquidatore dott. T.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE DAMIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO BERTO, STEFANIA TESCAROLI giusta procura a margine del

controricorso;

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CRISPI 89,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PONTECORVO, rappresentato e

difeso da se medesimo unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ITALFONDIARIO SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, R.R.;

– intimati –

nonchè da:

ITALFONDIARIO SPA, in persona dell’avv. PR.FR.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo

studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati FEDERICO COGO, VITTORIO COGO giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CRISPI 89,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PONTECORVO, rappresentato e

difeso da se medesimo unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO

giusta procura in calce al controricorso;

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU DI ROVIGO, in persona del

Commissario liquidatore dott. T.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE DAMIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO BERTO, STEFANIA TESCAROLI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

B.R., R.R., ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1404/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato MARCO DE CRISTOFARO;

udito l’Avvocato VINCENZO DAVOLI per delega;

udito l’Avvocato ARMANDO PONTECORVO;

udito l’Avvocato VITTORIO COGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.R., nella qualità di Custode Giudiziario dell’Esecuzione Immobiliare iscritta al n.r.g. 235 del 2007 presso il Tribunale di Rovigo, previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, ha proposto ricorso per cassazione contro il Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU di Rovigo, l’Italfondiario s.p.a. (quale società procuratrice della Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.), la Assicurazioni Generali s.p.a., l’Avvocato P.S. e R.R., avverso la sentenza del 27 maggio 2015, con cui la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza non definitiva, resa in primo grado l’8 gennaio 2013 dal Tribunale di Rovigo, ha accolto l’opposizione, proposta dall’indicato Consorzio avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal ricorrente nella detta qualità.

2. La controversia ha tratto origine dall’interferenza fra due diverse vicende.

2.1. La prima è rappresentata dall’introduzione, nell’ottobre del 2007, da parte dell’Italfondiario s.p.a. (quale mandataria di Intesa San Paolo s.p.a., cui poi era succeduta la Cassa di Risparmio del Veneto) in danno del R. ed in forza di credito originato da mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado iscritta l’11 ottobre 2003, di un procedimento di esecuzione forzata sugli immobili di sua proprietà, costituenti un complesso turistico-sportivo sito nel Comune di (OMISSIS).

Nella procedura esecutiva – in cui il B. veniva nominato custode giudiziario – intervenivano altri creditori ipotecari di grado successivo, cioè Equitalia Polis, Banca popolare Commercio ed Industria s.p.a. e Banca Antonveneta s.p.a., nonchè un creditore privilegiato ex art. 2751-bis c.c., n. 2 e art. 2662 c.c., il Notaio C.P..

2.2. La seconda vicenda originava dalla Delib. n. 3766 del 27 novembre 2007, con la quale la Giunta Regionale del Veneto approvava il progetto definitivo di un impianto di fitodepurazione del percolato, da realizzare sugli stessi beni immobili di proprietà del R., con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai fini della loro espropriazione. Nella vicenda conseguente a tale provvedimento interveniva dapprima, in data 10 giugno 2008, la stipulazione di un contratto preliminare di cessione volontaria dei beni fra il Consorzio ed il R., in forza del quale veniva pattuita la corresponsione della somma di Euro 476.800,00 a titolo di acconto sul corrispettivo della cessione ed essa, a fronte dell’immissione del Consorzio nel possesso dei beni, veniva versata a mani dell’Avvocato P., legale del R., tramite cinque assegni circolari, con l’intesa che lo stesso P. avrebbe dovuto consegnarli ai creditori ipotecari, al fine di soddisfare il debito garantito dalle ipoteche. Tali assegni venivano consegnati dal P. al R., cui peraltro erano intestati, e, quindi, venivano incassati dal medesimo. Il contratto definitivo non veniva, però, stipulato, in quanto il Consorzio veniva a conoscenza dell’esistenza su un terreno di proprietà del R. di una discarica abusiva. Seguiva, invece, l’adozione, in data 16 dicembre 2008, di decreto di esproprio dei beni del R..

2.3. L’interferenza fra le due vicende si è verificata, perchè, in data 17 settembre 2009, il B., nella qualità di custode giudiziario, su autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione e nel convincimento del medesimo che il processo esecutivo dovesse proseguire ai fini della liquidazione delle pretese esecutive sulla indennità, otteneva dal Tribunale di Rovigo, nei confronti del Consorzio, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della suddetta somma, nel presupposto che il comportamento del Consorzio, là dove aveva versato al proprietario, anzichè a mani del custode, la somma di Euro 476.800,00 a suo dire da qualificarsi come indennità provvisoria di espropriazione avesse violato i limiti dei poteri di amministrazione e conservazione dei beni pignorati. La pretesa veniva fondata sia sulla violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25, in relazione al fatto che nello stesso contratto preliminare si era previsto che la somma fosse destinata ai creditori ipotecari e che tanto era stato riconosciuto pure in dichiarazioni successive del Consorzio, sia su un preteso riconoscimento di debito verso la procedura esecutiva, che si assumeva contenuto in un lettera del 23 giugno 2009.

2.4. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal Consorzio, che: a) contestava l’ammissibilità della procedura monitoria, stante la natura risarcitoria del credito, nonchè, sotto vari profili, l’esistenza del preteso riconoscimento del debito; b) eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse in capo al Custode a motivo che la procedura esecutiva si doveva ritenere estinta per essere il bene uscito dal patrimonio dell’esecutato a seguito del decreto di esproprio, nonchè per essere comunque l’iniziativa del custode estranea ai suoi poteri; c) deduceva che il contratto preliminare di vendita risultava oggetto di un giudizio di risoluzione, nonchè l’essere ancora sub iudice la quantificazione dell’indennità di esproprio e la legittimità del pagamento a mani dell’Avvocato P., cui avrebbero dovuto rivolgersi gli addebiti, per avere egli, in spregio degli accordi contrattuali, consegnato gli assegni al debitore anzichè ai creditori. Per tale ultima ragione il Consorzio instava per la chiamata in causa in garanzia del R. e del P..

2.5. A seguito della chiamata, il R. rimaneva contumace, mentre il P. si costituiva e chiamava in causa in garanzia le Assicurazioni Generali s.p.a..

Nel giudizio interveniva volontariamente, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., l’Italfondiario s.p.a., in principalità aderendo alla prospettazione del custode giudiziario e in subordine, per l’ipotesi che il Tribunale avesse ritenuto il difetto di legittimazione del medesimo, chiedendo che il Consorzio fosse condannato al pagamento della somma de qua in suo favore.

3. Con la sentenza parziale (così definita anche dalla sentenza impugnata) resa sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il Tribunale: aa) affermava la legittimazione del custode, in quanto titolare del potere di rappresentanza dell’espropriato; bb) riteneva che la pretesa creditoria non concernesse il prezzo della cessione volontaria, ma una somma imputabile all’indennità di espropriazione come determinata in via provvisoria nel decreto di esproprio e destinata ai crediti ipotecari ai sensi dell’art. 2742 c.c.; cc) escludeva che il pagamento effettuato dal Consorzio fosse stato liberatorio ai sensi dell’art. 1188 c.c..

4. Sull’appello del Consorzio, la corte lagunare, con la sentenza qui impugnata, nella costituzione di tutte le parti, ad eccezione del R., rimasto contumace, ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, reputando dirimente e decisiva la questione di difetto di legittimazione del custode giudiziario.

5. Al ricorso per cassazione del B., affidato a due motivi, hanno resistito con separati controricorsi il Consorzio, il P. e l’Italfondiario s.p.a., che ha svolto sia ricorso incidentale adesivo a quello principale sia ricorso incidentale subordinato ed autonomo in punto di omissione di pronuncia sulla domanda da esso proposta in via subordinata al riconoscimento del difetto di legittimazione del B..

6. Al ricorso incidentale hanno resistito con separati controricorsi sia il Consorzio sia il P..

7. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso incidentale, essendo stato proposto in seno a quello principale, va trattato congiuntamente ad esso.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 559,560,630 e 632 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e art. 279 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 23,25,26 e 29, per avere la Corte d’Appello ritenuto il difetto di legittimazione del Custode, per decadenza dall’ufficio, in conseguenza dell’asserita estinzione dell’Esecuzione Immobiliare R.G. 235/2007, Tribunale di Rovigo”.

Vi si critica la motivazione della sentenza impugnata in parte qua con considerazioni che esprimono l’idea che, allorquando, in pendenza di un procedimento esecutivo immobiliare sopravvenga un provvedimento ablativo per ragioni di pubblica utilità riguardo al bene espropriando, la previsione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25, comma 3, secondo cui, “dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità” di esproprio, non comporti la conseguenza che la procedura esecutiva pendente debba ritenersi estinta, per impossibilità sopravvenuta della realizzazione della pretesa esecutiva sull’immobile.

Tale conclusione, affermata dalla sentenza impugnata ed utilizzata per inferire che, dovendosi ritenere “estinta” la procedura esecutiva, la legittimazione del custode ad agire in sede monitoria si doveva ritenere venuta meno, è criticata con le seguenti argomentazioni:

a) essa sarebbe in contrasto con la ratio stessa dell’espropriazione immobiliare, che è quella di procedere alla liquidazione del bene pignorato ed alla sua conversione in danaro nei modi previsti dall’art. 555 c.p.c., “per consentire la distribuzione della somma ricavata a favore dei creditori procedenti e di quelli intervenuti”, il che implicherebbe che, pur venuta meno la possibilità della vendita o assegnazione del bene pignorato, si debba dare rilievo alla possibilità che i creditori possano soddisfarsi sull’indennità, siccome garantirebbe proprio il comma 3 dell’art. 25 citato;

b) ne deriverebbe che tale norma sancirebbe, al contrario di quel che ha opinato il giudice d’appello, “la lineare prosecuzione della vicenda esecutiva, scaturita dal pignoramento immobiliare, in una fase liquidatoria scandita dalle inderogabili previsioni del T.U. espropriazioni”, con la conseguenza che “qualora in pendenza di un provvedimento di esecuzione immobiliare sopravvenga un decreto di espropriazione, la fase esecutiva non si estingue, ma è comunque (utilmente e proficuamente) destinata a proseguire per l’assegnazione dell’indennità, previo eventuale provvedimento di riparto”, come avrebbe affermato (evocando l’affinità fra la fattispecie e l’istituto della conversione del pignoramento, sull’assunto che in entrambi i casi verrebbe in rilievo il principio pretium succedit in locum rei) Cass. n. 2387 del 1967, e sostenuto la dottrina;

c) quella impostazione, sebbene affermata per la L. n. 2359 del 1865, art. 52, comma 2, sarebbe valida anche nel vigore della nuova disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 23 e sarebbe conforme alla logica della disciplina dell’art. 2742 c.c., comma 3.

Sulla base di tali considerazioni si sostiene che nella specie l’esecuzione forzata non si era affatto estinta e che perciò non era venuta meno la legittimazione del custode.

Si sostiene, poi, che, sul non essersi estinta la procedura esecutiva si era anche formato un giudicato esterno, a seguito del rigetto dell’eccezione dell’Avvocato P. dapprima ad opera del Giudice dell’Esecuzione con ordinanza del 3 marzo 2009 e, quindi, da parte del tribunale collegiale in sede di reclamo con statuizione che era poi passata in cosa giudicata, a seguito di declaratoria, da parte della corte d’appello veneziana, della improcedibilità dell’appello proposto contro la decisione del tribunale.

La tesi prospettata si dice non scalfita dai richiami fatti dalla sentenza impugnata ai precedenti di cui: al) a Cass. n. 875 del 1972 (perchè tale decisione avrebbe solo sancito il divieto per il G.E. di ordinare la consegna dei beni immobili medio tempore interessati da decreto di occupazione d’urgenza ancora non sfociato in esproprio per pubblica utilità, ma nulla avrebbe detto sul prospettato trasferimento della pretesa esecutiva sulla futura indennità e sul modo della collocazione dei crediti su di essa); a2) a Cass. n. 22814 del 2013 (perchè essa concerneva un caso di confisca obbligatoria, per cui non è previsto indennizzo); a3) e a Cass. n. 23181 del 2014 (perchè essa riguardava un caso di pignoramento immobiliare notificato dal creditore ipotecario al debitore a dieci anni dall’espropriazione per pubblica utilità, definita con atto di cessione volontaria, e perchè le considerazioni da essa svolte circa l’impossibilità di una prosecuzione del processo esecutivo erano relative alla disciplina della legge del 1865, mentre le emergenze del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 26, commi 3 e 4, evidenzierebbero la fondatezza del prospettato trasferimento sull’indennità delle pretese esecutive del creditore pignorante).

Si sostiene ancora che “il “recupero” alla procedura esecutiva dell’indennizzo corrisposto a seguito dell’espropriazione del bene” sarebbe l’unica via “per saldare le esigenze di pubblica utilità e gli interessi dei creditori esecutanti, coniugando da un lato irrinunciabili ragioni di economia processuale” e quelle di tutela dei creditori, i quali altrimenti si vedrebbero esposti non solo al danno di veder svuotata la garanzia conservativa offerta dalla trascrizione del pignoramento, ma anche alla “beffa” di doversi accollare le spese della procedura esecutiva “senza alcuna possibilità di ristoro su quel bene che, con il vincolo del pignoramento, contavano di aver assicurato alla propria soddisfazione”, il tutto in violazione della garanzia del diritto di azione, che si estende anche all’azione esecutiva, giusta la sentenza CEDU del 19 marzo 1997 sul caso Hornsby contro Grecia.

2.1. Il motivo (che sfugge ai rilievi di inammissibilità prospettati dai resistenti, ponendo questioni chiaramente intellegibili), è privo di fondamento.

Va rilevato, in via preliminare che la complessa vicenda processuale che ha visto intersecarsi una procedura esecutiva immobiliare e una procedura di espropriazione dell’oggetto di essa, cioè degli immobili pignorati, per ragioni di pubblica utilità, si colloca pacificamente nella vigenza del D.P.R. n. 327 del 2001, sicchè la disciplina della interferenza fra i due procedimenti e la ricostruzione delle sue implicazioni sulla controversia in cui è stata pronunciata la sentenza qui impugnata va fatta avendo riguardo esclusivamente alla normativa di cui al citato D.P.R..

2.2. Tale normativa, per quanto attiene specificamente all’interferenza dell’espropriazione per pubblica utilità con l’espropriazione forzata immobiliare avente ad oggetto l’immobile oggetto di espropriazione, è espressa dal legislatore con la previsione dell’art. 25, la quale, sotto la rubrica “Effetti dell’espropriazione per i terzi”, dopo avere disposto, rispettivamente con il comma 1 e con il comma 2, che “L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata” e che “Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio”, sancisce con il comma 3 che “Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità”.

Le disposizioni espresse nei tre commi vanno lette nella loro successione ed al riguardo, ancorchè quella del comma 1 sia apparentemente chiarissima nel disporre che i diritti reali e personali gravanti sul bene espropriato per pubblica utilità, per effetto del perfezionamento del relativo procedimento, si estinguono, cioè vengono meno, ed a sua volta il comma 2 immunizzi l’oggetto dell’espropriazione per pubblica utilità anche dalle azioni esercitabili su quel bene, la lettura del comma 3 evidenzia che alla proclamazione del comma 1 si deve, in realtà, attribuire un valore relativo.

Lo è nel senso che i diritti che il comma 1 proclama estinti, in realtà lo sono solo per quanto attiene alla loro riferibilità e realizzabilità sul bene immobile espropriato per pubblica utilità, risultando invece essi trasferiti sull’indennità di espropriazione e, quindi, sopravvissuti come tali.

Inoltre, il disposto normativo non si occupa affatto della sopravvivenza del diritto nei confronti del soggetto espropriato al di là di quella prospettiva di realizzazione che potrà trovare sull’indennità.

2.3. La previsione del comma 3 si riferisce a “tutti i diritti relativi al bene espropriato” e, quindi, data l’ampiezza della formula, siccome espressa dall’aggettivo “relativi”, comprende sia i diritti che insistano direttamente sul bene, come i diritti reali, ivi compresa l’ipoteca, sia i diritti personali di godimento, sia quelli che si siano relazionati con il bene immobile a seguito di esercizio della garanzia patrimoniale con l’azione esecutiva, e, dunque, anche il diritto che un creditore del proprietario del bene espropriato, valendosi appunto di quella garanzia ovvero esercitando una garanzia patrimoniale speciale come l’ipoteca, abbia in concreto esercitato con un pignoramento o con un atto di intervento nel processo esecutivo introdotto da altri contro il debitore poi espropriato per pubblica utilità.

Nel sancire che, sopravvenuta la trascrizione del decreto di esproprio per pubblica utilità, detti diritti relativi al bene espropriato possono, cioè “debbono”, essere fatti valere unicamente sull’indennità, la disposizione detta una norma che è di solare significato nella sua implicazione a contrario. Lo è nel senso che, non solo essi non possono essere fatti valere con l’esercizio di un’azione di cognizione relativa al bene immobile espropriato o con un’azione di esecuzione sull’immobile espropriato, ma anche nel senso che essi, se, al momento della trascrizione del decreto di esproprio, fossero stati già fatti valere con una di tali azioni, non possono continuare ad esserlo, cioè non possono continuare ad essere tutelati tramite detta azione.

Questa seconda implicazione è conseguenza necessaria sia del fatto che il “non poter far valere” il diritto altrimenti che sull’indennità è un’espressione che si presta senza alcun dubbio a comprendere sia il caso del diritto non ancora esercitato, sia il caso del diritto che è in corso di esercizio secondo le forme consentite dall’ordinamento anteriormente al decreto di esproprio.

Ciò, d’altro canto, è confermato, se ve ne fosse bisogno, dalle proclamazioni sia del comma 1, in quanto riferita ai diritti e, dunque, anche ai diritti riguardo ai quali sia stato esercitato il potere di azione cognitiva od esecutiva, sia del comma 2, che, quando si riferisce alle azioni, concerne tanto quelle da esercitarsi quanto quelle già in esercizio, non distinguendo in alcun modo fra esse.

La norma dell’art. 25, inoltre, ha anche come implicazione che l’espropriazione della proprietà del bene comporta pure l’estinzione di essa e, dunque, del diritto che sul bene ha il proprietario espropriato.

2.4. Queste essendo le implicazioni del disposto normativo, con riferimento al caso, in cui si iscrive la vicenda di cui è processo, nel quale sul bene espropriato, al momento della trascrizione del decreto di esproprio, risulti pendente una procedura esecutiva immobiliare, si deve ritenere che il verificarsi di quell’evento determini una situazione in cui non solo risulta venuto meno il diritto oggetto della procedura esecutiva, cioè l’oggetto dell’espropriazione forzata, e, dunque, la proprietà del bene in capo al debitore espropriato per pubblica utilità, ma anche il diritto di azione esecutiva esercitato dal creditore dell’espropriato sul bene, in quanto radicatosi con il pignoramento o con l’intervento sul bene espropriato, e, prima ancora, se quel creditore sia un creditore ipotecario, lo stesso diritto di ipoteca, in quanto insistente anch’esso sul bene su cui l’esecuzione ha luogo.

Ne consegue che il giudice davanti al quale l’azione esecutiva è in esercizio, cioè il giudice dell’esecuzione, una volta che abbia avuto conoscenza dell’evento espropriativo, cioè dell’avvenuta trascrizione del decreto di esproprio (e, naturalmente, risultando tale provvedimento definitivo cioè non censurato in sede giurisdizionale ovvero censurato, ma consolidato per effetto della relativa decisione giurisdizionale definitiva), essendo il disposto della norma imperativo e certamente non disponibile (attesa l’esigenza pubblicistica sottesa all’espropriazione per pubblica utilità) ed incidendo sia sull’oggetto dell’esecuzione sia sul diritto di procedere all’esecuzione, d’ufficio (e, dunque, come espressione dei poteri che il giudice dell’esecuzione ha di dare rilievo all’inesistenza delle condizioni dell’azione esecutiva quando essa non sia riservata al potere di rilievo della parte) deve prendere atto di tali eventi conseguenti, cioè sia del venir meno dell’azione esecutiva, sia del venir meno del suo oggetto, cioè la proprietà del bene.

La ricaduta sul processo esecutivo è quella della constatazione del verificarsi di un fenomeno che assume carattere oggettivamente impeditivo della prosecuzione del processo esecutivo e, dunque, giustifica che esso si debba arrestare per un fenomeno di estinzione della pretesa esecutiva per la duplice ragione appena indicata.

2.5. L’ordinamento non prevede, d’altro canto, alcun meccanismo che, in ragione della previsione della possibilità di far valere sull’indennità il diritto che si stava eseguendo sul bene immobile e che, come tale, risulta estinto dall’evento espropriativo, consenta una trasformazione del processo esecutivo quanto all’oggetto, con la sostituzione al bene dell’indennità e l’affidamento al giudice dell’esecuzione del potere di gestire le pretese sulla indennità. Pretese che potrebbero, del resto, concernere anche diritti estinti per effetto del decreto di esproprio non esercitati nel processo esecutivo.

Lo stesso D.P.R. n. 327 del 2001, infatti, dopo che nella norma dell’art. 26 disciplina il “pagamento o deposito dell’indennità provvisoria”, contemplando espressamente già in relazione ad essa fra l’altro la posizione del creditore ipotecario nel comma 3 e nel comma 4 quella di titolari di altri diritti reali ed in genere di altri terzi (come fa manifesto il riferimento generico alle opposizioni) prima della stessa emissione del decreto di esproprio, all’art. 29 prevede espressamente che la posizione degli aventi diritto sull’indennità, fra i quali sono da ricomprendere anche quelli indicati dal comma 3 dell’art. 26, se sorgano contestazioni relative alla sua determinazione ed alla distribuzione e, dunque, alla spettanza, debba essere fatta valere con domanda giudiziale e, quindi, con l’esercizio di un’azione di cognizione.

I riferimenti alla “domanda di chi ne abbia interesse” ed all’essere essa rivolta alla “autorità giudiziaria”, sottendono certamente – tenuto conto che nella norma si allude all’esistenza di opposizioni e di mancato accordo fra le parti e, dunque, ad una situazione di esistenza di una contesa – l’intenzione del legislatore di riferirsi alla necessità di una domanda giudiziale cognitiva. Inoltre, anche la rubrica della norma dell’art. 29, riferendosi al “pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale” sottende che tale procedimento sia cognitivo, là dove si consideri che la norma dice che il pagamento “è disposto dall’autorità giudiziaria”, così alludendo ad un intervento decisorio di essa, all’esito di un procedimento contenzioso e non esecutivo.

La previsione dell’art. 29, se anche ve ne fosse bisogno e non fosse già sufficiente l’assoluta mancanza di previsioni inerenti la trasformazione del processo esecutivo quanto all’oggetto, che sarebbero state certamente non tanto opportune quanto necessarie, risulta decisiva per escludere la praticabilità della ricostruzione proposta dal motivo in esame nel senso che, qualora il decreto di esproprio sopravvenga in una situazione in cui pende l’esecuzione forzata immobiliare sul bene espropriato, il disposto del comma 3 dell’art. 26 giustifichi la conservazione del processo esecutivo, sebbene con trasformazione del suo oggetto.

La presenza di questa disciplina e la correlata assenza di previsioni espresse che stabiliscano quanto ipotizzato dal ricorrente, cioè una sorta di trasformazione dell’oggetto del processo esecutivo immobiliare riguardo al bene immobile espropriato per pubblica utilità in processo esecutivo sulla indennità di espropriazione, non consentono allora di dubitare in alcun modo che, la sopravvenienza di un decreto di esproprio per pubblica utilità (che si sia oramai consolidato), per la duplice ragione indicata, cioè per la consumazione del diritto esecutando sul bene e dello stesso diritto esecutato, determini un fenomeno di impossibilità del processo esecutivo di aver corso ulteriore e, dunque, un fenomeno di necessaria estinzione del medesimo.

Ne segue che il giudice dell’esecuzione deve d’ufficio prendere atto di detta impossibilità e dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva.

Per mera completezza si rileva che la conclusione raggiunta non è dissimile da quella che sarebbe stata corretta con riferimento al regime della L. n. 2359 del 1865, atteso che la prospettazione dell’evocato precedente del 1967, là dove proponeva di individuare il “tribunale competente a termine delle leggi civili”, cui alludeva l’art. 56 della legge, una volta sopravvenuto il Codice del 1940, in quello della controversia ai sensi dell’art. 512 c.p.c., così ipotizzando che il processo esecutivo restasse in piedi ed il suo oggetto si trasferisse sull’indennità, si scontrava con argomenti contrari analoghi a quelli esposti ed emergenti dalla disciplina della legge, che qui non è il caso di esaminare (salvo dire che il secondo inciso dell’art. 52, là dove sanciva che “pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti” indicati nel primo inciso “si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull’indennità che lo rappresenta”, una volta posto in relazione con l’art. 56 si prestava appunto a considerazioni analoghe in ordine alla individuazione del “far valere” in un’azione cognitiva ordinaria (e non certo identificabile in quella di cui all’art. 512 cod. proc. civ.).

2.6. Nel caso di specie è pacifico che il giudice dell’esecuzione pendente sul bene espropriato per pubblica utilità ha ritenuto di muoversi invece proprio nell’ottica sostenuta dal ricorrente principale e, dunque, anzichè prendere atto che il processo esecutivo non poteva proseguire, l’ha mantenuto in vita come se esso avesse assunto quale oggetto l’indennità di esproprio e, dunque, anche le situazioni ad essa prodromiche, come quella inerente alla vicenda della conclusione del preliminare di cessione volontaria e del pagamento della somma di cui al decreto.

E’ in tale ottica che quel giudice ha autorizzato il custode giudiziario nominato nell’ambito del processo esecutivo e, dunque, in asserita rappresentanza della procedura esecutiva e della posizione dei creditori, procedente ed intervenuti, ad esercitare un’azione, la quale indipendentemente dalla questione successiva della sua inerenza o meno ai poteri di custodia, che è superfluo affrontare, anche se si dovrebbe propendere per la soluzione positiva – concerneva certamente la tutela dei diritti dei creditori esercitati nel processo esecutivo sul bene espropriato per pubblica utilità e, dunque, relativi ad esso, secondo la formula del comma 3 dell’art. 25 del citato D.P.R..

Senonchè, quei diritti, a seguito del decreto di esproprio, risultavano estinti per come erano stati fatti valere nel processo esecutivo e si erano invece trasformati in diritti da esercitarsi sull’indennità con un’azione cognitiva e non più nel processo esecutivo, divenuto improseguibile.

Ne consegue che l’attribuzione del potere di rappresentanza al custode risulta avvenuta per la tutela di situazioni giuridiche che risultavano ormai inesistenti come situazioni fatte valere nel processo esecutivo.

Dette situazioni potevano e dovevano essere agite dai creditori al di fuori del processo esecutivo, cioè con l’azione cognitiva sull’indennità e, anche in relazione alle situazioni ad essa prodromiche, come l’indennità provvisoria e la situazione insorta per effetto del preliminare di cessione volontaria e del relativo pagamento, comunque con azioni cognitive che non potevano essere sorrette dalla posizione dei creditori nel processo esecutivo. Sicchè, il fenomeno che si è verificato è quello dell’attribuzione al custode, da parte del giudice dell’esecuzione, della legittimazione ad agire nella sua qualità a tutela di diritti, quelli esercitati nella procedura esecutiva dai creditori, che la trascrizione del decreto di esproprio aveva fatto venir meno come diritti relativi al bene espropriato e, dunque, come diritti riguardo ai quali poteva da parte del giudice dell’esecuzione provvedersi conferendo la legittimazione al custode.

La Corte lagunare ha apprezzato la situazione sotto il profilo della verificazione dell’estinzione del processo esecutivo, che, non essendo stata dichiarata dal giudice dell’esecuzione e risultando censurato inutilmente il diniego della sua dichiarazione, non era apprezzabile come effettivamente verificata, cioè dichiarata, ma certamente, nel giudizio introdotto contro il Consorzio, estraneo al processo esecutivo, era apprezzabile come fattispecie che si sarebbe dovuta considerare ai fini della legittimazione del custode nel senso che tale legittimazione era priva di base, cioè riguardava diritti non più esistenti per come esercitati nel processo esecutivo e, dunque, riguardo ai quali la legittimazione custodiate, quale che ne fosse l’estensione, in via derivata non si poteva configurare.

Va rilevato che infondatamente parte ricorrente principale sostiene che l’effetto estintivo del processo esecutivo quale conseguenza del decreto di esproprio sarebbe stato escluso da un giudicato (riguardo al quale ha rispettato l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 anche per quanto concerne la produzione della relativa documentazione nel giudizio di appello, avendola riferita ad attività dell’Italfondiario ed avendola qui solo ripetuta, mentre risulta irrilevante il non essere stata prospettata la questione in quella sede, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio anche in questa sede).

Tale giudicato si sarebbe formato per effetto della dichiarazione di improcedibilità da parte della Corte d’Appello di Venezia dell’appello proposto dal R. contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Rovigo aveva rigettato il reclamo proposto dal R. contro l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo seguendo la tesi di cui qui si è esclusa la validità.

Si tratta, però, di giudicato esterno che nel presente giudizio è irrilevante: è sufficiente osservare che nel relativo giudizio non era parte il Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU di Rovigo, cioè il debitore nei cui confronti il qui ricorrente principale ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne consegue che la Corte veneziana bene si è disinteressata del detto giudicato, ancorchè emergesse dalle produzioni dell’Italfondiario, in quanto la sua non opponibilità al Consorzio la lasciava pienamente libera di valutare se il B. fosse legittimato ad agire nella qualità fatta valere e, dunque, a negarlo, dando rilievo non tanto alla verificazione effettiva di una fattispecie di estinzione del processo esecutivo, che spettava al giudice dell’esecuzione di dichiarare e non era stata dichiarata, quanto, a monte, alla consumazione, per effetto del verificarsi dei presupposti della fattispecie estintiva ancorchè non dichiarata, dei diritti dei creditori azionati nel processo esecutivo e, quindi, anche di quello di Italfondiario, per effetto dell’art. 25 del D.P.R. e, dunque, all’esercizio da parte del custode di una legittimazione per diritti non più esistenti come diritti fatti valere nella procedura esecutiva e, come tali suscettibili, di poter essere oggetto dell’attività custodiate.

E’ appena il caso di rilevare che l’apprezzamento dell’esistenza dei diritti fatti valere dal custode era certamente doverosa da parte del giudice investito della cognizione del diritto da lui fatto valere.

Il motivo è rigettato.

3. Con il secondo motivo si denuncia “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 65,75,559 e 560 c.p.c., per avere la Corte d’Appello disconosciuto la legittimazione ad agire in capo al Custode Giudiziario dell’Esecuzione Immobiliare R.G. 235/07, ritenendo che “unici legittimati ad agire erano direttamente i creditori sull’indennità. Con il che il custode era del tutto privo del potere di agire a tutela della procedura (rectius dei creditori)”.

Il motivo resta assorbito, perchè è basato su una prospettazione che suppone non solo che il decreto di espropriazione non avesse determinato il verificarsi di una fattispecie estintiva del processo esecutivo con conseguente riflessi sulla legittimazione del custode, ma, a monte, perchè anch’esso si fonda sulla persistenza a favore dei creditori del diritto relativo al bene espropriato.

4. Le argomentazioni esposte sono idonee ad evidenziare anche l’infondatezza del ricorso incidentale adesivo della s.p.a. Italfondiario.

5. E’ necessario, invece, esaminare il ricorso incidentale autonomo di quest’ultima.

5.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale autonomo si deduce “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello totalmente omesso di pronunciare sulla domanda proposta da Italfondiario s.p.a., quale nel giudizio di primo gado e ribadita nel giudizio di appello quale interveniente, in via subordinata, ex art. 105 c.p.c., comma 1”.

Vi si lamenta che, pur essendo la deducente intervenuta nel processo (nella qualità già sopra indicata) in via principale sostenendo le ragioni del B. nella qualità, aveva, in via subordinata, per l’ipotesi che esse fossero state disattese ed in particolare fosse stata negata la sua legittimazione ad agire e revocato il decreto ingiuntivo, chiesto che, previa qualificazione come principale del proprio intervento, il Consorzio fosse condannato a corrispondere ad essa deducente la somma oggetto dell’ingiunzione, oltre gli accessori ed oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo. La domanda era stata riproposta in appello, ma la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi su di essa.

Ancorchè si lamenti l’omessa pronuncia, nel motivo si sostiene anche che la domanda avrebbe dovuto accogliersi, in quanto la somma di Euro 476.800,00 costituiva indennità di esproprio che il Consorzio aveva illecitamente trasferito al R. in palese violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 26, comma 3, cioè in difetto di una dichiarazione nelle forme di cui a tale norma della Intesa San Paolo s.p.a., quale titolare del diritto di ipoteca, autorizzativa della riscossione della somma, sicchè l’incauto pagamento non era opponibile ai sensi dell’art. 1188 c.c..

5.2. Il motivo è fondato quanto alla denunciata omessa pronuncia.

Effettivamente la domanda in qualità di interventore principale era stata proposta in primo grado e, rimasta assorbita per effetto del rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, era stata riproposta nella citazione in appello e mantenuta in sede di conclusioni, come emerge dalla stessa sentenza impugnata.

La mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. fu legittima, al contrario di quanto sostiene il resistente P., atteso che la domanda subordinata, essendo risultata accolta la prospettazione principale dell’Italfondiario, non venne esaminata e, dunque, dovendosi escludere che riguardo ad essa vi fosse soccombenza sebbene virtuale, sì da rendere necessario l’appello incidentale (in termini, si veda Cass. sez. un. n. 7700 del 2016),

La Corte territoriale si è del tutto disinteressata della domanda subordinata e non è sostenibile che abbia implicitamente pronunciato su di essa sulla base delle motivazioni con cui ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, negando la legittimazione del qui ricorrente principale.

La sentenza impugnata, conseguentemente, va cassata parzialmente quanto all’omessa pronuncia e va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, comunque in diversa composizione.

Quella Corte esaminerà la domanda tenendo conto delle vicende inerenti la determinazione dell’indennità di espropriazione, cui negli atti le parti hanno ampiamente alluso, ivi compresa la decisione che sulla determinazione dell’indennità scaturirà dalla decisione del ricorso iscritto al n.r.g. 22939 del 2012, proposto contro la sentenza n. 739 del 2012 della corte veneziana (sentenza che ha liquidato l’indennità in misura inferiore a quanto era stato pattuito con il preliminare di cessione volontaria). Ricorso che, chiamato davanti alla Prima Sezione di questa Corte il 2 febbraio 2017, risulta oggetto di fissazione per nuova trattazione all’adunanza camerale del 15 novembre 2017, a seguito di ordinanza interlocutoria. Parimenti nel giudizio di rinvio si apprezzeranno le emergenze delle decisioni intervenute nel giudizio di risoluzione del preliminare di cessione volontaria, al quale pure le parti hanno fatto riferimento.

5.3. La parziale cassazione della sentenza determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, atteso che esso concerne la statuizione sulle spese, che risulta caducata ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1.

6. Poichè il giudizio di rinvio riguarderà tutte la parti, si rimette ad esso la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale della s.p.a. Italfondiario e cassa parzialmente la sentenza impugnata in relazione. Rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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