Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21591 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35415-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato PIETRO POZZAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA ALONGI;

– ricorrente –

contro

RAFFINERIA DI MILAZZO S.c.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/09/2018, R.G.N. 209/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI, per delega avvocato

ANTONIETTA ALONGI;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26.9.18, la Corte d’appello di Messina ha rigettato il reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 presentato avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G., che aveva rigettato l’opposizione del lavoratore Trifirò all’ordinanza del 21.1.14 di rigetto del ricorso presentato contro il licenziamento senza preavviso intimatogli dal datore di lavoro in data 3.8.12.

2. In particolare, la corte territoriale ha preso atto che il licenziamento era stato comminato, all’esito di procedimento disciplinare, per avere il lavoratore sottratto alcuni decine di litri di benzina aziendali, così violando la normativa di sicurezza e compromettendo definitivamente la fiducia del datore di lavoro.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore per quattro motivi, cui resiste con controricorso il datore di lavoro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., in relazione all’art. 2969 e L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 18 stat. Lav., per avere la sentenza impugnata ritenuto giusta causa di recesso una condotta priva di gravità, trascurando altresì la pregressa tolleranza aziendale verso rifornimenti di vetture aziendali.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione agli artt. 2106 e 2119 c.c. e art. 18 stat. Lav., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza trascurato che il lavoratore doveva utilizzare la benzina per pulire un compressore e dei tubi donatigli dall’azienda medesima.

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 55 comma 4 c.c.n.l. Energia e petrolio del 30.3.06, in relazione all’art. 18 stat. Lav., per avere la sentenza trascurato che il contratto prevede la sanzione per l’asportazione di materiale dell’azienda, nella specie non ricorrente, in quanto la benzina, pur appresa, non era mai uscita dalla disponibilità aziendale. Il ricorrente deduce ancora – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per omessa pronuncia, per aver ritenuto assorbita la questione ora detta.

7. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la sentenza condannato il lavoro alle spese senza tener conto dell’enorme differenza economica delle parti, della disoccupazione del lavoratore e della lunghezza del giudizio.

8. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente, che già in appello aveva richiesto solo una diversa ricostruzione del fatto, ritenuta dalla corte territoriale inattendibile, insiste nelle medesime censure, inammissibili in sede di legittimità. Invero, nessuna delle violazioni di legge denunciate dal ricorrente sussiste, mentre il ricorrente tende solo ad ottenere una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti al fine di dimostrare la sproporzione del licenziamento. La corte territoriale ha configurato i fatti come giusta causa di recesso in ragione della violazione della normativa di sicurezza e dell’incidenza in modo immediato e diretto sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro.

9. Ora, l’accertamento della concreta ricorrenza nel rapporto di lavoro di elementi fattuali che sono atti ad integrare la giusta causa di licenziamento si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7426 del 26/03/2018, Rv. 647669 – 01; Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742 – 01).

10. In tale contesto, anche il motivo (secondo) con il quale si lamenta l’omesso esame ex art. 360, n. 5 è inammissibile, sia perchè precluso dalla doppia conformità delle pronunce di merito, sia perchè è del tutto indimostrata l’asserita decisività del fatto non considerato, tanto più che la corte – esaminando tutti i fatti dedotti – ha poi basato la propria decisione su fatti diversi non censurati.

11. Non sussiste poi il vizio di violazione di legge dedotto con il terzo motivo, con il quale il ricorrente non lamenta l’errata applicazione della previsione sul licenziamento, ma cerca di ottenere una diversa ricostruzione e qualificazione della condotta ascritta, in modo da ricondurla a fattispecie sanzionatoria meno grave.

12. Non sussiste neppure il vizio di omessa pronuncia, in quanto la sentenza non ha omesso di pronunciare sulla verificazione di asportazione di materiale aziendale, e sulla sua riconducibilità alla norma contrattuale, così come affermato in modo conforme nei diversi gradi di merito, ma ha solo diversamente qualificato i fatti rilevanti, ritenendoli idonei ad integrare una giusta causa di recesso (con motivazione che il ricorrente non censura).

13. Il quarto motivo è infondato, avendo la corte applicato il criterio legale della soccombenza e ritenuto correttamente non esservi motivi per derogarvi.

14. La sentenza impugnata è dunque immune da tutti i vizi denunciati.

15. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

16. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4500 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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