Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21590 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16223-2015 proposto da:

ADEMIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 269,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO CAPOGRASSI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MORANDOTTI;

– ricorrente –

contro

D.D.M., DADA’ SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, e L.M.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA n. 44, presso lo studio dell’avvocato FABIO DI

GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO DE VINCENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1593/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato Ademia Srl evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Milano D.M.D., L.M.P. e la società Dadà Srl esponendo di aver sottoscritto con il D. e la L. un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della società Dadà Srl, proprietaria di una villa sita in (OMISSIS). L’attrice allegava di essersi risolta all’acquisto solo in considerazione del valore di mercato dell’immobile, in relazione al quale le parti avrebbero fissato il prezzo della cessione, pari ad Euro 2.000.000, e l’importo della caparra confirmatoria imputabile in acconto prezzo, pari ad Euro 1.000.000, effettivamente prestata dalla società promissaria acquirente. Deduceva ancora di essersi in seguito avveduta che l’immobile era gravato da ipoteche e trascrizioni che ne azzeravano il valore di mercato, che le quote oggetto della progettata compravendita erano state sottoposte a pignoramento dalla ex-moglie del D. e che quest’ultimo versava in condizioni di insolvenza. Concludeva quindi invocando, anche nei confronti della società proprietaria del cespite immobiliare, in via principale l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà del bene al prezzo convenuto, dedotto il valore delle ipoteche sullo steso gravanti; ed in subordine per ottenere la declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti e per la loro condanna al pagamento del duplum della caparra ai sensi di quanto previsto dall’art. 1385 c.c..

Si costituivano in giudizio D. e L., da un lato, e Dadà Srl, dall’altro lato, contestando la domanda attorea ed invocandone il rigetto. I primi eccepivano che la società attrice era perfettamente a conoscenza della situazione dell’immobile e delle quote oggetto del preliminare di cui è causa, e quindi che nessun inadempimento poteva loro essere contestato; la società Dadà Srl, invece, protestava la propria terzietà rispetto al contratto preliminare anzidetto.

Con sentenza n. 8795/2013 il Tribunale rigettava la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese del grado, nonchè al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti della convenuta Dadà Srl.

Interponeva appello Ademia Srl e si costituivano in seconde cure tutti gli appellati per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1593/2015, la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello condannando Ademia Srl anche alle spese del secondo grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ademia Srl affidandosi a sei motivi.

Resistono con controricorso D.M.D., L.M.P. e la società Dadà Srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente indagato l’effettiva volontà contrattuale delle parti, che mediante il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale di Dadà Srl intendevano in realtà trasferire la proprietà dell’unico bene immobile costituente il patrimonio della predetta società.

La doglianza è inammissibile in quanto essa si risolve in una richiesta di riesame nel merito, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Inoltre essa non tiene conto del consolidato principio per cui “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss., mentre la seconda -concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente- risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha – del tutto correttamente – attribuito prevalenza al tenore letterale degli accordi conclusi tra le parti. Nè, del resto, avrebbe potuto fare diversamente, posto che anche a voler considerare, come mera ipotesi, quanto sostenuto dalla società ricorrente, ovverosia che le parti avessero inteso trasferire la proprietà dell’immobile in (OMISSIS) e non delle quote di partecipazione al capitale sociale della Dadà Srl, non potrebbe comunque prescindersi dal significato letterale del preliminare sottoscritto dai paciscenti.

Ed invero la compravendita di beni immobili è assistita dalla forma vincolata ex art. 1350 c.c., per cui va ribadito il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui “Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2216 del 05/02/2004, Rv.569915; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14444 del 22/06/2006, Rv.590561 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5112 del 05/03/2018, Rv.648107). Da tanto discende che, anche a voler seguire l’ipotesi proposta dalla ricorrente, la doglianza in esame è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1490 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti gli oneri insistenti sul bene immobile costituente il patrimonio di Dadà Srl, poichè le parti avevano previsto il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale della predetta società, e non invece la proprietà dell’immobile in sè e per sè.

Anche questa censura è inammissibile perchè si risolve, come la precedente, in una richiesta di riesame del merito della controversia. Peraltro occorre rilevare che i paciscenti, avendo attuato – per realizzare l’effetto finale da loro voluto, rappresentato dal trasferimento della proprietà dell’immobile – il procedimento negoziale indiretto consistente nella cessione della proprietà delle quote della società titolare di detto immobile, hanno evidentemente accettato in modo consapevole tutte le conseguenze ed i rischi derivanti da detto strumento negoziale. Nella valutazione del risultato pratico voluto dalle parti, in altri termini, non si deve avere riguardo al solo effetto conclusivo pratico dell’operazione negoziale -come sembra sostenere la ricorrente- ma occorre valorizzare anche il percorso giuridico che le parti hanno deciso di intraprendere per conseguire detto risultato. Quest’ultimo va quindi apprezzato in termini di “risultato pratico-giuridico” e, di conseguenza, non può non concludersi che ciascuna parte, nello scegliere consapevolmente un determinato iter negoziale indiretto, ha inteso accettarne anche gli effetti tecnico-giudirici, ivi inclusa (per quanto attiene in modo specifico al caso di specie) l’irrilevanza delle iscrizioni e trascrizioni insistenti sul bene immobile proprietà di Dadà Srl in riferimento alla progettata operazione di trasferimento della titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale di detta società.

In proposito, questa Corte ha affermato il principio per cui la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali “… ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale -e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione- possono giustificare l’annullamento del contratto per errore, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissione sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 16031 del 19/07/2007, Rv.598889; Cass. Sez.1, Sentenza n. 26690 del 13/12/2006, Rv.593651; Cass. Sez.1, Sentenza n. 5773 del 21/06/1996, Rv.498254).

Nessuna delle condizioni indicate dai richiamati precedenti risulta essersi verificata nel caso di specie. La censura va quindi disattesa.

Con il quarto motivo del ricorso, che in ordine logico va esaminato preliminarmente rispetto al terzo, quinto e sesto, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel non ravvisare la tardività della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il diritto dei promittenti venditori di trattenere la caparra confirmatoria da essi ricevuta all’atto della sottoscrizione del preliminare di cui è causa. Ad avviso della società ricorrente il D. e la L. non avrebbero mai proposto detta domanda riconvenzionale nei propri scritti difensivi e, di conseguenza, il tema del decidere non si sarebbe mai ampliato, rispetto alla domanda di parte attrice, sino a ricomprendere l’accertamento della legittimità del recesso esercitato dai promittenti venditori e del conseguente loro diritto a trattenere la caparra a suo tempo costituita a loro mani dalla promissaria acquirente.

La censura è fondata.

Va infatti considerato che l’odierna ricorrente non ha agito invocando l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento – nel qual caso l’estensione da parte dei convenuti del thema decidendum non sarebbe stata necessaria posto che la risoluzione coinvolge necessariamente l’intero sinallagma e quindi l’intero equilibrio delle prestazioni e controprestazioni dedotto in contratto – ma piuttosto ha proposto domanda costitutiva ex art. 2932 c.c., con ciò chiaramente dimostrando la propria intenzione di confermare la validità del contratto e mantenere fermi gli obblighi da esso derivanti. Di conseguenza, i convenuti avrebbero dovuto introdurre – nei termini all’uopo previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c. – specifica domanda riconvenzionale finalizzata a far accertare la legittimità del loro recesso dal contratto preliminare con conseguente diritto di trattenere la caparra ricevuta all’atto della firma dello stesso. In difetto di tale specifica domanda, che non risulta mai esser stata tempestivamente proposta dal D. e dalla L., la Corte territoriale non avrebbe potuto riconoscere il loro diritto di ritenere la caparra a titolo definitivo, non essendo ancora verificatosi il necessario presupposto, rappresentato dal venir meno del rapporto negoziale nascente dal contratto preliminare oggetto del giudizio.

L’accoglimento della censura in esame comporta l’assorbimento del terzo motivo, con il quale la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1373 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato, nelle difese proposte dal D. e dalla L., una domanda riconvenzionale di accertamento del legittimo esercizio del recesso. Ad avviso del ricorrente, poichè il contratto preliminare di cui è causa non prevedeva alcuna clausola attributiva del diritto di recesso ad una delle parti, i convenuti avrebbero potuto al massimo invocare l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della promissario acquirente ovvero per mancato rispetto del termine previsto per la formalizzazione del rogito definitivo di compravendita. Del pari assorbiti sono il quinto ed il sesto motivo, relativi rispettivamente alla conferma della condanna di Ademia Srl al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. disposta dal giudice di primo grado ed al complessivo governo delle spese di ambo i gradi del giudizio di merito. L’accoglimento del ricorso impone infatti una nuova statuizione, tanto sulle spese di lite dell’intero giudizio che sulla condanna ex art. 96 c.p.c.

In definitiva, il primo e secondo ricorso vanno respinti, il quarto accolto e gli altri dichiarati assorbiti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, non ravvisandosi alcun tema residuo da esaminare.

Posto che l’accoglimento del presente ricorso, nei limiti suindicati, non incide sulla soccombenza sostanziale della società ricorrente, mitigandone tuttavia l’ampiezza, le spese di lite vanno poste a carico della società Ademia Srl e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione del D.M. n. 55 del 2014 relativo alle cause di valore indeterminabile – non potendosi più fare riferimento, per effetto della mancanza della domanda riconvenzionale relativa alla caparra, al valore di quest’ultima -. Va invece esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c., in relazione al quale questa Corte non ritiene ravvisabili i presupposti di legge.

PQM

La Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla censura accolta. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida rispettivamente: (1) quanto al giudizio di merito, in Euro 4.000 per il primo grado e in Euro 5.500 per l’appello in favore di D.D.M. e L.M.P., tra loro in solido, nonchè in Euro 4.000 per il primo grado e in Euro 5.500 per l’appello in favore della società Dadà Srl; (2) quanto al presente giudizio, in Euro 4.300 in favore di tutti e tre i controricorrenti, tra loro in solido, di cui Euro 200 per esborsi; oltre rimborso delle spese generali, da calcolare in misura del 15% su tutti i compensi liquidati, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA