Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21590 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 19/10/2011), n.21590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per revocazione proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato POVIA MARIATERESA ELENA,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

R.P. (OMISSIS), R.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BETTOLO

17, presso lo studio degli avvocati DI ROBERTO ANNA MARIA e CLAUDIO

MONTEFALCONE, che li rappresentano e difendono, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8399/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 24.1.08, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il ricorrente impugna per revocazione la sentenza 8399 del 2008 della seconda sezione civile di questa Corte.

2. – In fatto la vicenda processuale si può riassumere come segue.

P.M. chiedeva di essere reintegrato nel possesso dell’appartamento sito in (OMISSIS). Il pretore rigettava l’istanza e la corte territoriale rigettava l’appello dell’odierno ricorrente.

3. – La Corte di cassazione, con la sentenza oggi impugnata per revocazione, rigettava il ricorso, osservando che la Corte territoriale, pur avendo motivato per relationem, aveva chiarito che il rigetto dell’azione possessoria era una conseguenza della conferma da parte della Corte d’appello di una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato cessato il rapporto di locazione tra il P. e gli odierni intimati. DI qui l’insussistenza del dedotto spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario, chiamato ad eseguire tale sentenza, passata in giudicato, per ottenere il rilascio in forma coattiva dell’immobile.

4. – Il ricorrente lamenta che la Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione dei fatti di causa, perchè dalla documentazione allegata alla domanda emergeva che il P. era nel possesso dell’immobile da data antecedente (di almeno 2 anni) al deposito del ricorso per manutenzione e da data antecedente anche alla sentenza della corte d’appello di Roma, posta a fondamento della decisione.

Del resto il Pretore aveva dichiarato ammissibile l’azione, così affermando implicitamente l’acquisto del possesso da parte del P. con conseguente passaggio in giudicato di tale decisione perchè non impugnata. Espone, quindi, le valutazioni secondo le quali a suo giudizio risultava il possesso.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Le parti hanno depositato memoria.

6. – Il ricorso è inammissibile sotto svariati profili.

In primo luogo difetto di autosufficienza nel punto in cui richiama la documentazione allegata alla domanda del giudice al fine di valutare l’errore percettivo lamentato. Inoltre è formulato in violazione dei requisiti di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che richiede, secondo l’orientamento costante e condiviso di questa Corte (vedi Cass. 2008 n. 5075 ) che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ.. Il ricorso in particolare non contiene alcun quesito (che non può essere desunto dal contesto del ricorso) sulle plurime questioni che, in tema di giudicato, sono state tardivamente sollevate o, quanto meno, specificate nella memoria. Anche la deduzione in ordine al passaggio in giudicato della pronuncia sulla ammissibilità dell’azione possessoria è infondata, perchè tale decisione interlocutoria non forma giudicato sul possesso, perchè assorbita dalla successiva decisione che ha rigettato il ricorso possessorio.

Occorre ancora osservare che l’azione di manutenzione proposta dal conduttore (quale era pacificamente l’odierno ricorrente) attiene alla detenzione e non già al possesso, sicchè anche sotto tale profilo non vi poteva essere questione di giudicato sul possesso, che, in ogni caso, se pure esistente, doveva essere dedotta con revocazione della sentenza d’appello e non già con quella di cassazione. Per il resto l’impugnazione, oltre che riproporre questioni già affrontate nei vari gradi di giudizio, prospetta non già un vizio revocatorio, ma semmai un errore della decisione, non ammissibile con il mezzo proposto.

Nè, infine, può essere accolta l’istanza di remissione del ricorso all’esame delle Sezioni unite, avanzata in data 7 febbraio 2011 dall’odierno ricorrente sul presupposto dell’esistenza di un contrastante orientamento della Corte circa la qualificazione di errore revocatorio o meno della mancata pronuncia sull’eccezione di giudicato interno. Al riguardo, il ricorrente sostiene che il vizio denunciato con il ricorso per revocazione riguarderebbe una mancata pronuncia sulla tempestiva eccezione di giudicato interno, che si sarebbe formato sulla ammissibilità dell’adone di manutenzione da parte del tribunale di Roma e sulla mancata impugnazione da parte dei R. sul punto. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, come del resto indicato nella relazione, sulla pronuncia di ammissibilità del ricorso per manutenzione del possesso non si è formato alcun giudicato, posto che tale pronuncia è stata assorbita da quella di merito che ha respinto l’azione proposta. Non sussiste, quindi, l’ipotizzato contrasto di orientamenti da parte di questa Corte.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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