Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2159 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2159 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 13221 —2008 R.G. proposto da:
DOVIZIELLI TERESA — DVZTRS34E66H501B, elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Federico Cesi, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Agostino Gessino che, congiuntamente e
disgiuntamente all’avvocato Marco Santoni ed all’avvocato Antonello Niccolucci, la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
MACCHIOLO TIZIANA e BOTTONI ANTONIO, elettivamente domiciliati in Guidonia
Montecelio (Roma), alla via Mario Calderara n. 4, presso lo studio dell’avvocato Vittorio
Messa, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTI
Avverso la sentenza n. 1230 dei 29.6/17.9.2007 della corte d’appello di Firenze,
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19 dicembre 2013 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
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z‘s)03

Data pubblicazione: 31/01/2014

Udito l’avvocato Antonello Niccolucci, per la ricorrente,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato,
che ha concluso per il rigetto del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.5.2002 Teresa Dovizielli citava a comparire innanzi al

Deduceva che era erede, unitamente ai germani Luisa e Giuseppe, per pari quote, della
madre, Margherita Giometti, deceduta in data 7.12.1969; che l’asse ereditario era costituito
unicamente dall’abitazione sita in Cetona, alla via Finoglio, n. 9; che, a seguito del decesso
del fratello Giuseppe, avvenuto in data 20.7.1972, la quota di 1/3 a costui spettante si era
devoluta ex lege al coniuge superstite, Ermenegilda Belli, ad ella attrice ed alla germana
Luisa; che Ermenegilda Belli aveva donato la quota indivisa ad ella pervenuta mortis causa a
Tiziana Macchiolo con atto a rogito notar Cinelli in data 25.8.1982, atto in cui il valore della
quota donata era stato indicato in lire 12.500.000; che in data 13.7.2001 la sorella Luisa aveva
alienato la complessiva quota di sua pertinenza per il prezzo di lire 21.000.000 a Tiziana
Macchiolo, in regime di comunione legale con il coniuge, Antonio Bottoni; che ambedue gli
atti di trasferimento erano soggetti alla disciplina di cui all’art. 732 c.c..
Chiedeva, pertanto, che l’adito giudice, acclarata l’inottemperanza al disposto dell’art. 732
c.c., in dipendenza dell’esercizio del diritto di riscatto ad ella attrice spettante, le trasferisse le
quote di proprietà indivisa de quibus agitur, con determinazione della somma da
corrispondersi, dei tempi e delle modalità di pagamento, con ordine al competente
conservatore dei RR. II. di trascrizione dell’emananda sentenza, con condanna dei convenuti
al rilascio delle medesime quote e con il favore delle spese di lite.
Costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto dell’avversa istanza con condanna ex art. 96
c.p.c. e con vittoria di spese.
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tribunale di Montepulciano Tiziana Macchiolo ed Antonio Bottoni.

All’esito dell’istruzione, di natura esclusivamente documentale, il tribunale di
Montepulciano respingeva la domanda dell’attrice e compensava integralmente tra le parti le
spese di lite.
Interponeva appello Teresa Dovizielli, instando per la riforma della gravata sentenza.
Si costituivano e resistevano Tiziana Macchiolo ed Antonio Bottoni.

gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.
In particolare il giudice del gravame, relativamente all’atto a rogito notar Cinelli in data
25.8.1982, reputava che “il riscatto non è esercitabile sia perché l’atto non era a titolo oneroso
sia perché l’atto stesso era stato posto in essere, non dall’originario coerede, sibbene
dall’erede del medesimo” (così sentenza d’appello, pag. 7); relativamente all’atto di
alienazione in data 13.7.2001, evidenziava “che l’attrice, prima di proporre il presente
giudizio, aveva alienato a un soggetto da ritenersi.., estraneo alla comunione (sua figlia) i
6/7… della sua quota complessiva” (così sentenza d’appello, pag. 7); indi opinava nel senso
che “la condotta tenuta dall’attrice, consistita nell’alienare a un soggetto estraneo la massima
parte della sua quota, non può che indicare.., una volontà incompatibile con quella diretta
all’esercizio della prelazione” (così sentenza d’appello, pagg. 7 8), altresì nel senso che la

manifestazione di volontà contraria al perseguimento dell’interesse sotteso all’art. 732 c.c.
non postulasse la forma scritta ad substantiam, “non essendo, l’atto, ricompreso nel catalogo
dettato dall’art. 1350 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 8).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Teresa Dovizielli, chiedendone, sulla scorta di
un unico motivo, la cassazione; con il favore delle spese di ogni grado.
Tiziana Macchiolo ed Antonio Bottoni hanno depositato controricorso; concludono per il
rigetto dell’avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
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Con sentenza n. 1230 dei 29.6/17.9.2007 la corte d’appello di Firenze respingeva il

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 732 e 769 c.c. anche in relazione all’art. 1350 c.c..
All’uopo adduce che “il ragionamento della Corte è viziato sotto più profili” (così ricorso,
pag. 7); che, “avendo conservato.., la quota di 1/18,… non ha posto in essere un atto

prelazione o al riscatto” (così ricorso, pag. 8); che “non è dato comprendere come dalla
donazione di parte della propria quota…, a favore della propria figlia, possa
inequivocabilmente desumersi la rinuncia alla prelazione, rispetto ad atti dispositivi di terzi,
compiuti in epoche successive” (così ricorso, pag. 8); che, “seguendo la tesi della Corte si
verrebbe a porre a carico del coerede cha abbia alienato parte della propria quota, una
limitazione all’esercizio del riscatto, non prevista dalla legge” (così ricorso, pag. 12); che
“non si comprende neppure perché la rinuncia non avrebbe dovuto essere espressa per atto
scritto, afferendo, essa, nella fattispecie, a diritti su bene immobile” (così ricorso, pag. 8);
che, al contempo, quale erede del fratello, Giuseppe Dovizielli, era, nei confronti degli altri
partecipanti all’originaria comunione scaturita dalla successione di Margherita Giometti,
subentrata nella stessa posizione del fratello e, quindi, nel complesso dei diritti di natura
patrimoniale, tra cui quelli di prelazione e riscatto, a costui già spettanti; che “non è
condivisibile neppure la statuizione riguardante la non suscettibilità di riscatto della quota
ceduta da Belli Ermenegilda a Macchiolo Tiziana per effetto di donazione” (così ricorso, pag.
12); che “se il legislatore avesse voluto riferirsi solo ad atti di trasferimento a titolo oneroso

sarebbe stato esplicito ed avrebbe indicato con ogni probabilità l’espressione: ,
, ecc.. Così non è stato e non è possibile limitare il senso letterale
dell’art. 732 c.c. interpretando il medesimo così riduttivamente…” (così ricorso, pag. 13);
che, “d’altronde,… quale lesione del proprio interesse subirebbe il donatario per il caso in cui
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rappresentativo della sua volontà di dimettere la sua qualità di erede, come tale titolata alla

il coerede pretermesso, esercitando il riscatto, gli corrispondesse una somma di denaro
equivalente al valore della donazione o al valore dichiarato dalle parti nel contratto di
donazione?” (così ricorso, pag. 14).
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
E’ fuor di dubbio che la ricorrente sia tuttora partecipe della comunione ereditaria

quantunque abbia trasferito parte della propria quota ereditaria, in data 14.10.1988, alla figlia,
Monica Burchielli.
E’ fuor di dubbio, altresì, che Teresa Dovizielli sia partecipe della comunione ereditaria
determinatasi a seguito ed in dipendenza della successione di Giuseppe Dovizielli.
E’ fuor di dubbio, ancora, che, per effetto della successione del fratello, la ricorrente abbia
acquisito un’ulteriore quota ideale di 2/36 della piena proprietà dell’abitazione di via Finoglio,
n. 9, di Cetona, quota ulteriore che, cumulatasi a quella pervenutale ex matre, ha reso la sua
complessiva ideale porzione — prima che provvedesse a trasferirla pro parte alla figlia —
eguale a 14/36.
Nondimeno, ancorché gli effetti dell’una e dell’altra vicenda successoria si siano
significativamente intersecati, l’una e l’altra vicenda restano e han da restare rigorosamente
distinte.
Invero questa Corte non può che reiterare, in aderenza agli insegnamenti in evenienze
analoghe espressi, l’opzione esegetica per cui la nozione di coerede che figura nel testo
dell’art. 732 c.c., identifica propriamente, in tal guisa specificandosi, coloro che siano diretti
successori del de cuius, non già, più estensivamente, chiunque abbia diritto alla divisione
perché titolare di una quota di eredità (cfr. Cass. 11.5.1993, n. 5374, secondo cui non è
soggetta a retratto l’alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della
comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, potendo ritenersi soggetta
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determinatasi a seguito ed in dipendenza della successione di Margherita Giometti; e ciò

a retratto la sola alienazione a titolo oneroso che il coerede faccia della quota di comunione
che ha acquistato quale erede del de cuius; cfr. Cass. 5.2.1974, n. 309).
In tal guisa, ovviamente, non possono esser condivisi gli assunti di parte ricorrente,
secondo cui “è di tutta evidenza come l’art. 732 c.c. non ponga alcuna distinzione tra
coerede originario e coerede ” (così ricorso, pagg. 9 – 10), altresì “secondo

è vero che l’erede subentra nell’ , ovvero nel complesso dei diritti di natura
patrimoniale (e non si vede come quelli di prelazione e riscatto non possano non considerarsi
diritti di natura patrimoniale) è innegabile la trasmissibilità dei diritti di cui si discute (così
ricorso, pag. 9).
Del resto questo giudice di legittimità costantemente ribadisce che il diritto di prelazione
previsto di cui all’art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto
personale ed intrasmissibile e non una qualità intrinseca alla quota o una situazione giuridica
autonoma, che possa essere trasferita da sola (cfr. Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4277, ove si
soggiunge che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione mortis
causa e non spetta, pertanto, all’erede del coerede; Cass. 22.10.1992, n. 11551; Cass.
13.7.1983, n. 4777).
D’altro canto, circa l’ambito oggettivo di applicabilità del complessivo disposto dell’art.
732 c.c., non vi è motivo alcuno ché questa Corte si discosti dalle pregresse indicazioni a
tenor delle quali gli atti a titolo gratuito ed, evidentemente, le donazioni fuoriescono dalla
sfera di operatività della disposizione codicistica de qua agitur (cfr. Cass. 7.12.1999, n.
13704; Cass. 11.5.1993, n. 5374).
E’ innegabile che il complessivo dettato dell’art. 732 c.c., giacché derogante alla regola
cardine della libertà negoziale — libertà, quest’ultima, la cui valenza strumentale in rapporto
alla libertà di iniziativa economica privata ne svela l’ancoraggio alla previsione del 1° co.
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cui quello di prelazione costituisce un diritto di natura patrimoniale e pertanto, se è vero come

dell’art. 41 Cost. — non può che esser interpretato in ossequio al paradigma dell’art. 14 delle
preleggi (cfr. Cass. 22.10.1992, n. 11551).
E ciò tanto più allorché la salvaguardia della libertà negoziale coincida e si traduca
nell’esaltazione di quella peculiare forma di estrinsecazione della personalità,

l’animus

donandi, appunto, che dà espressione al valore fondante della solidarietà.

Ermenegilda Belli ebbe a donare la quota ideale ad ella pervenuta mortis causa – dal coniuge
Giuseppe Dovizielli – a Tiziana Macchiolo, va integralmente ed incondizionatamente
condiviso il dictum del giudice d’appello.
Vanno condivise, viceversa, le doglianze di parte ricorrente in ordine all’atto in data
13.7.2001 con cui la coerede Luisa Dovizielli ha alienato la complessiva quota di sua
pertinenza dell’eredità della madre, Margherita Giometti, per il prezzo di lire 21.000.000 a
Tiziana Macchiolo, in regime di comunione legale con il coniuge, Antonio Bottoni.
Si è anticipato che Teresa Dovizielli è allo stato partecipe della comunione ereditaria
scaturita dalla successione di Margherita Giometti.
Cosicché, contrariamente a quanto reputato dalla corte distrettuale, è da ammette che abbia
senz’altro titolo per esercitare le facoltà che l’art. 732 c.c. le accorda.
Per altro verso la circostanza per cui abbia trasferito parte significativa della propria quota
ereditaria, in data 14.10.1988, alla figlia, Monica Burchielli, non vale per nulla a dar ragione
di “una volontà incompatibile con quella diretta all’esercizio della prelazione” (così sentenza
d’appello, pagg. 7 – 8) da parte di ella ricorrente.
Dà conto, unicamente e semplicemente, del fatto che, nell’occasione del trasferimento in
data 14.10.1988, gli altri coeredi non intesero far valere le prerogative, assolutamente
disponibili, che l’art. 732 c.c. ad essi parimenti accordava (cfr. Cass. 11.3.1975, n. 900,
secondo cui il diritto di retratto previsto dall’art 732, 10 co., c. c. configura un diritto
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Nei termini esposti relativamente all’atto a rogito notar Cinelli in data 25.8.1982 con cui

pienamente disponibile attribuito al coerede non alienante il quale può validamente
rinunciarvi espressamente o tacitamente, senza l’osservanza di forme solenni, giacché,
trattandosi di mera disrnissione abdicativa di un diritto concesso dalla legge al coerede, non
ricorre alcuna delle ipotesi per cui l’art. 1350 c.c. richiede la forma scritta; cfr., altresì,
Cass. 26.7.1974, n. 2272).

trasferimento che Teresa Dovizielli ebbe ad operare, dismesso il proprio disponibile interesse,
non esclude affatto che la ricorrente, dal canto suo, tuttora lo conservi.
Nei termini esposti reputa questo giudice di legittimità, in tal guisa attendendo
all’enunciazione del principio di diritto giusta la previsione dell’art. 384, 1° co., c.p.c., che le
facoltà che l’art. 732 c.c. accorda a ciascun coerede — facoltà il cui esercizio postula la
persistente veste di coerede del de cuius, ancorché per quota di minor ampiezza rispetto a
quella originaria – sono senz’altro disponibili; che, nondimeno, la duplice circostanza per cui
taluno dei coeredi abbia atteso all’alienazione onerosa di porzione pur significativa della
propria quota e gli altri coeredi, che pur avrebbero potuto far valere le facoltà de quibus, si
siano astenuti dal farlo, per nulla importa che il coerede alienante, in dipendenza dell’operata
onerosa parziale alienazione, abbia dismesso per suo conto le suddette medesime facoltà.
La sentenza n. 1230 dei 29.6/17.9.2007 la corte d’appello di Firenze va conseguentemente
cassata limitatamente ed in relazione alla censura accolta.
Si dispone il rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Firenze, che si uniformerà al
testé enunciato principio di diritto e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del
giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

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E la circostanza che gli altri coeredi nella pregressa occasione abbiano, al cospetto del

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura accolta; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Firenze anche
per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

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