Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2159 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo

2/D, presso l’avv. Zacchia Riccardo, che lo rappresenta e difende,

insieme, con l’avv. Elisabetta Fontana del Foro di Venezia, per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Doria

36, presso l’avv. VACCARO Giorgio, che la rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Antonio Casellati del Foro di Venezia, per procura

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Venezia n. 1602/04 in data 28

settembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24

novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. Schiro’ Stefano;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso, chiedendo dichiararsi estinto il

processo per rinuncia al ricorso.

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, a cui ha aderito la controricorrente, e che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e che nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi di S.N. e di L.F..

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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