Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2159 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2464-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato INNOCENZO MEGALI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3/7/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO depositata il 18.1.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto sia l’appello di M.B. che l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 59/10/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria relativo ad istanza di rimborso dell’Iva versata per effetto dell’ordinanza provvisoria emessa ex art. 423 c.p.c., dal Tribunale di Pistoia, quale Giudice del Lavoro, nell’ambito di un giudizio per il pagamento di prestazioni professionali di consulenza legale continuativa e pluriennale in favore della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, 10 e 15, nonchè in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo”;

il contribuente si è costituito deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, formulando altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, lamentando “falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1,3,6. Violazione dell’art. 112 c.p.c., per inosservanza del “principio di corrispondenza tra li chiesto e pronunciato”. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini del presente giudizio”;

il contribuente ha infine depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dal controricorrente, in relazione a sentenza, depositata nel marzo 2003, su controversia relativa ai medesimi presupposti di fatto ma inerente imposizione fiscale a fini IRPEF ed IRAP;

1.2. questa Corte intende, infatti, dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale non ricorre l’efficacia estensiva del giudicato esterno qualora siano oggetto dei separati giudizi tributi diversi (quali Iva, Irpef ed Irap), stante la diversità strutturale delle due imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (cfr. Cass. nn. 14596/2018, 7884/2016, 235/2014, 3756/2013, 802/2011, 3706/2010);

2.1. con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata per aver respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che dal Tribunale di Pistoia sarebbero state liquidate somme al contribuente a titolo di risarcimento danni, fatta eccezione per gli importi liquidati a titolo di compensi professionali non corrisposti, non soggetti dunque ad IVA;

2.2. la questione controversa è l’assoggettabilità ad IVA, nella fattispecie indicata, del risarcimento riconosciuto dal Tribunale al M. a seguito dell’illegittimo anticipato recesso dal contratto di consulenza legale continuativa e pluriennale stipulato con la Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria;

2.3. la CTR ha ritenuto che l’importo di Euro 1.138.335,08 non fosse soggetto ad IVA in quanto liquidato con sentenza del Tribunale di Pistoia a titolo di risarcimento danni;

2.4. invero, con riguardo al contratto di prestazione d’opera professionale (come nella specie) il recesso ante tempus, in mancanza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., è illegittimo per violazione del termine contrattuale ed obbliga il recedente al risarcimento integrale dei danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all’art. 1223 c.c., (cfr. Cass. n. 24367/2008, che afferma il principio secondo cui in tema di contratto d’opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, ex art. 1322 c.c., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo);

2.5. avendo le suddette somme corrisposte al controricorrente natura risarcitoria e non di corrispettivo di prestazioni d’opera professionale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, esse andavano quindi escluse dalla base imponibile Iva, come correttamente affermato dalla CTR;

3.1. non sussiste, inoltre, con riguardo al secondo motivo di ricorso, il lamentato vizio di motivazione per omesso esame dei provvedimenti giurisdizionali (ordinanza e sentenza del Tribunale di Pistoia) che si sono succeduti nella controversia tra l’odierno controricorrente e la Congregazione dianzi citata;

3.2. premesso che l’ordinanza provvisoria, emessa in corso di causa, è stata poi sostituita dalla sentenza emessa a conclusione del giudizio, è dato infatti leggere nel dispositivo, ritualmente trascritto dalla ricorrente, che la Congregazione fu condannata a versare al M. la somma di “euro 1.138.335,8 a titolo di risarcimento danni per l’illegittimo anticipato recesso dal contratto… oltre rivalutazione ed interessi”;

4.1. va infine disatteso anche il ricorso incidentale del controricorrente con cui si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR a sua volta omesso di “ravvisare la violazione dell’art. 112 c.p.c., commessa dal giudice tributario di primo grado…(che)… senza alcuna domanda od eccezione dell’Agenzia delle Entrate” aveva assoggettato ad imposta la somma di Euro 127.564,85, quale “corrispettivo collegato alla prestazione da parte dell’avv. M. di un servizio nei confronti della Congregazione delle Mantellate Serve di Maria nel periodo antecedente il 31.12.2000”, “nonostante le censure mosse dall’appellante principale avverso una tale statuizione”;

4.2. le censure sollevate dal controricorrente sono inammissibili, poichè, essendo stato lamentato che la CTR avrebbe “omesso di pronunciarsi sulle censure” mosse alla sentenza di primo grado, era necessario – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che l’atto di appello fosse trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione fossero state formulate le censure di cui si lamenta l’omesso esame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia stata posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle doglianze alla pronuncia dei Giudici d’appello in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito;

4.3. risultano parimenti inammissibili le censure, sollevate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR “omesso di pronunciarsi sulle censure mosse” alla sentenza di primo grado, non rendendo “evidenza alcuna dei processi logici che…(avevano)…indotto il Giudicante a ritenere la somma di Euro 127.564,85 compresa nel thema decidendum”, ed avrebbe affermato “in assenza di apposita domanda dell’Amministrazione finanziaria, la imponibilità ai fini IVA di somme del tutto estranee al presente giudizio”;

4.4. in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria, infatti, la denuncia, in un unico motivo, dei distinti vizi di omessa pronuncia, di violazione di legge e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per a soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo ed il terzo presuppongono l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e vanno denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (cfr. Cass. n. 13866/2014);

5. sulla scorta di quanto sin qui esposto sia il ricorso principale che quello incidentale vanno respinti;

5. considerata la parziale reciproca soccombenza è opportuno compensare integralmente le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA