Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21589 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29768-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 21/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria regionale di Catanzaro, sez. staccata di Reggio Calabria, che aveva rigettato l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. Quest’ultima aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all’importo di Euro 373.548,44, assumendo di aver corrisposto all’Amministrazione quanto dovuto, mediante il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9.

La Commissione di secondo grado ha dichiarato di condividere il principio affermato in prime cure, secondo cui il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di condono avrebbe reso il pagamento efficace, di tal che sarebbe stato irrilevante il mancato o ritardato pagamento delle rate successive, che avrebbero potuto essere eventualmente recuperate iscrivendone l’importo a ruolo.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

Con la prima doglianza, l’Amministrazione deduce carente motivazione della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè sarebbe mancata qualunque esplicazione delle norme e delle ragioni di diritto.

Con la seconda censura, l’Ufficio ricorrente sostiene l’erronea applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Infatti, l’istanza di condono ed il pagamento della prima rata avrebbero determinato il perfezionamento del condono solo in ipotesi diverse da quelle dell’art. 9 bis cit. E, del resto, sarebbe irrazionale conservare il beneficio (pagamento dei versamenti omessi e/o tardivi nonostante i termini scaduti e senza sanzioni) rispetto ad un contribuente che, dopo aver pagato la prima rata nei termini, reiteri la stessa violazione, oggetto della definizione.

Il primo motivo è inammissibile.

Con esso si denuncia non un vizio relativo alla motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – secondo la dizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, precedente alla L. 7 agosto 2012, n. 134 ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio – ma un vizio della motivazione di diritto.

E’invece fondato il secondo motivo.

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Sez. 5, n. 21364 del 2012).

Il primo motivo deve essere pertanto dichiarato inammissibile ed il secondo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel Merito, con la reiezione del ricorso introduttivo. Le spese di lite possono essere compensate, posto che la giurisprudenza citata non era ancora consolidata al momento della presentazione del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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