Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21589 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 19/10/2011), n.21589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza 10891-2009 proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO
GREGORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STOCCHI LUPOI EDDA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.E. (OMISSIS);
– intimata –
avverso il provvedimento n. 130/08 del TRIBUNALE di BOLOGNA – Sezione
Distaccata di IMOLA del 24.3.08, depositato l’1/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabio Massimo Orlando (per delega
avv. Gregorio Troilo) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente lamenta l’erroneità del provvedimento di sospensione del giudizio dallo stesso introdotto nei confronti del coniuge per la declaratoria di donazione indiretta relativamente ad un immobile intestato a quest’ultima ed acquistato con provvista economica messa a disposizione dal ricorrente, nonchè per la revocazione di tale donazione per ingratitudine.
2. – La sospensione veniva richiesta dalla convenuta in ragione della pendenza di altro giudizio incardinato da quest’ultima con richiesta di separazione giudiziale con addebito. In tale giudizio si sarebbero dovuti valutare i comportamenti reciproci dei coniugi.
3. – Il giudice unico disponeva la sospensione del giudizio, rilevando che parte attrice aveva posto a fondamento della domanda l’ingiuria grave commessa nei suoi confronti dal coniuge, il cui accertamento è funzionalmente demandato ad altro giudice dinanzi al quale è pendente la causa di separazione….
3. – Il ricorrente articola due motivi e formula i relativi quesiti come segue:
3.1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Mancanza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra gli accertamenti di fatto compiuti in sede di separazione personale e quelli rilevanti ai fini dell’accertamento dell’ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c..
Osserva che non sussiste la necessaria pregiudizialità giuridica nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale debba costituire l’indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudiziale ed il suo accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato e che tale situazione non si riscontra in una fattispecie come quella qui in esame, in cui si riscontrano solo alcuni fatti astrattamente rilevanti in due diversi contesti, restando peraltro autonome ed indipendenti le conseguente giuridiche che, da tali fatti, si devono desumere rispetto, da un lato, all’addebito della separazione e, dall’altro, alla revoca di una donazione per ingiuria grave.
Formula al riguardo il seguente quesito di diritto Dica la Corte se, in applicazione dell’art. 295 c.p.c., possa essere disposta la sospensione necessaria di un processo sul presupposto che, in un procedimento pendente avanti a giudice diverso, si compiano accertamenti di fatto ritenuti rilevanti anche rispetto al secondo giudico ed in particolare se sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., tra l’accertamento dell’addebitabilità della separazione ad un coniuge compiuto in sede di procedimento separazione personale e l’accertamento dell’ingiuria grave da parte del medesimo coniuge ai fini della revoca di una donazione da parte di giudice diverso.
3.2 – Col secondo motivo deduce: Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Mancanza di pregiudizialità necessaria tra gli accertamenti compiuti in sede di separazione personale e le domande proposte avanti al Tribunale di Imola rispetto alle quali sia irrilevante la sussistenza dell'”ingiuria grave”, formulando il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, in applicazione dell’art. 295 c.p.c., si possa disporre la sospensione necessaria di un procedimento, con riferimento ad accertamenti di fatto compiuti davanti ad un giudice diverso e che siano irrilevanti rispetto sia alla domanda proposta in via pregiudicale nel procedimento sospeso sia ad altra domanda proposta in tale sede da cui possa derivare, in via autonoma ed indipendente, l’accoglimento delle istante ivi formulate dall’attore.
4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere accolto. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. – Il ricorso appare fondato. Occorre osservare che non può sorgere questione di pregiudizialità giuridica tra “comportamenti” da accertarsi nei due giudizi. La pregiudizialità giuridica in discussione nella specie attiene alla definizione del giudizio di separazione con addebito rispetto all’altro di revoca della donazione per ingiuria grave e va negata in quanto, ove pure nel primo fossero accertati comportamenti eventualmente influenti anche nel secondo, nondimeno la questione di diritto definita nel giudizio di separazione non sarebbe comunque rilevante e, tantomeno, avrebbe forza di giudicato ai fini della soluzione della diversa questione di diritto posta nel giudizio di revoca della donazione.
Non sussiste, quindi, la necessaria pregiudizialità giuridica che consente il provvedimento di sospensione impugnato.
7. – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Le spese saranno liquidate all’esito del giudizio di merito.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.
Riassunzione nei termini di legge. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011