Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21588 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 28/07/2021), n.21588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34901-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6677/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso con il quale per l’anno di imposta 2008 veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (accertamento sintetico), il maggior reddito di Euro 42.270,00 (rispetto a quello dichiarato pari a zero) con conseguente ripresa a tassazione della maggiore Irpef ed addizionale regionale e comunale oltre alle sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3 Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l’appello osservando che il contribuente aveva dato prova di aver acquistato l’autoveicolo attraverso i proventi derivanti dalla vendita di un autovettura precedentemente posseduta ed acquistata con un finanziamento.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e artt. 116 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse stata fornita idonea prova da parte del contribuente del pagamento con somme non soggette ad imposta dell’acquisto dell’autovettura BMW.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; sostiene che la CTR abbia annullato l’avviso di accertamento anche nella parte della ripresa fiscale che riguarda le spese di mantenimento delle autovetture nonostante il contribuente sul punto nulla abbia dedotto.

2. Al fine di esaminare la regolarità della notifica dell’atto di appello deve disporsi l’acquisizione del fascicolo di merito.

PQM

La Corte:

rimette la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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