Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21588 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9922-2010 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

Il 22 gennaio 2009 la Commissione Regionale del Piemonte respingeva l’appello di L.M. avverso la decisione di primo grado, che aveva rigettato il suo ricorso, volto ad ottenere il rimborso dell’IRAP versata in relazione agli anni (OMISSIS), per un totale di Euro 112.001,60, stante l’illegittimità dell’imposta pagata per contrasto con la 6^ Direttiva 77/388/CEE e per la mancanza di un’autonoma organizzazione.

Nella decisione impugnata, la C.T.R. ha considerato che il giudice di primo grado aveva individuato i dati di riscontro del presupposto impositivo, traendoli dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, i quali avrebbero mostrato elementi sintomatici di un’organizzazione autonoma (quote di ammortamento e spese per acquisto di beni, canoni di locazione e spese relative agli immobili) per valori non coerenti con quelli usualmente attribuibili all’insieme dei beni ritenuti ininfluenti ai fini IRAP.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

Ha proposto ricorso per cassazione il L., affidandosi a due motivi.

Con il primo, il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Per un verso, il giudice di appello – dopo aver enunciato i principi generali in tema di organizzazione autonoma – non ne avrebbe escluso l’applicazione con riguardo allo stesso L., pur inserito all’interno di una struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse, come emergente dall’attestazione rilasciata dalla (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, contenuta nel Modello Unico. Tali importi sarebbero coincisi con quelli indicati con il reddito di lavoro autonomo conseguito dal dichiarante e questo avrebbe dovuto indurre a ritenere l’attività professionale svolta “senza dipendenti o particolare ausilio strumentale”. Per altro verso, la stessa Commissione regionale avrebbe considerato beni strumentali l’autovettura acquistata in leasing, il motorino, il telefono cellulare, un personal computer ed un immobile adibito ad uso promiscuo, che, alla luce della loro natura e del tipo di attività esercitata, non avrebbero potuto reputarsi rivelatori di un’autonoma organizzazione passibile di imposizione IRAP.

Con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione della legge tributaria, in relazione al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 il ricorrente assume che la Commissione Regionale avrebbe ritenuto di poter valutare l’esistenza di un’organizzazione autonoma sulla base dell’entità dei costi, senza attribuire alcun rilievo alla natura di essi ed alla loro incidenza percentuale, che sarebbe stata estremamente contenuta per ogni singola annualità. Il motivo si conclude con la proposizione del seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte se l’esistenza dell’autonoma organizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai fini dell’applicazione dell’IRAP, possa essere affermata in considerazione unicamente dell’entità dei costi sostenuti dal professionista per i propri beni strumentali, a prescindere da ogni apprezzamento in ordine sia alla natura di tali beni sia alla ridotta incidenza percentuale dei suddetti costi rispetto ai compensi dichiarati”.

I motivi di ricorso non possono essere accolti.

Con riguardo alla prima censura, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Sez. U, n. 9451 del 2016).

Come peraltro rilevato dal controricorrente, il L., invece di indicare specificamente i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, o i profili di rilevanza di tali fatti, si limita a mettere in fila una serie di elementi (entità dei costi da modulare rispetto ai compensi conseguiti, immobile adibito promiscuamente ad abitazione principale e a studio professionale),senza svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura.

Il motivo è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis (ex multis, Sez. 5, n. 24255 del 2011).

Con riguardo alla seconda doglianza, giova osservare che il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo (Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 07/03/2012 (Rv. 622000); Sez. U, Sentenza n. 21672 del 23/09/2013 (Rv. 627412)).

Nella specie, il quesito è inammissibile perchè invoca un apprezzamento generale ed astratto, privo di riferimenti specifici alla vicenda del ricorrente e senza chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata. E tanto a voler sottacere che le ragioni addotte si traducono in una richiesta di (nuova) valutazione dei presupposti di fatto ritenuti dalla CTR idonei a dimostrare la debenza dell’IRAP, il che, nella presente sede di legittimità, non è consentito, a fronte di una motivazione logica e congrua, come quella della sentenza impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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