Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21588 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26560/2015 R.G. proposto da:

D.C., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Bellia, con

domicilio eletto in Roma alla Via Alessandria n. 25, presso lo

studio dell’avv. Chiara Borromeo.

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Graziano,

con domicilio eletto in Roma alla Via Orazio n. 31 presso lo studio

dell’avv. Giuseppe Mattei.

– resistente –

e

N.V..

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 334/2014,

depositata in data 9.8.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.4.2019 dal Consigliere Dr. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., l’appello proposto da D.C. avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, con cui era stata respinta la domanda volta a far dichiarare la simulazione assoluta della vendita del 25.6.2004, relativa all’immobile sito in (OMISSIS).

La D. aveva dedotto di aver concesso alla propria madre, N.V., un prestito di 50.000,00, con obbligo di restituzione entro il 31.12.2006, e di averle corrisposto Euro 700,00 mensili per il pagamento delle rate di un mutuo, somme da restituire con versamenti periodici biennali; che la N. non aveva effettuato alcun rimborso ed aveva alienato fittiziamente al proprio convivente G.G., l’immobile sito in (OMISSIS).

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse, ritenendo che non vi fosse prova che la vendita avesse posto a rischio il soddisfacimento del credito, osservando testualmente – che “a causa della mancata allegazione di parte attrice, non si evince quale impedimento sia derivato dall’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita e per quale ragione la N. non abbia ancora adempiuto l’obbligo di restituzione in favore della figlia rebus sic stantibus, in mancanza della deduzione di una situazione economica da parte di quest’ultima capace di impedire il suddetto soddisfacimento, in mancanza della restituzione in proprietà dell’immobile oggetto del simulato trasferimento”.

La cassazione della sentenza di primo grado è chiesta da D.C. sulla base di tre motivi di ricorso.

G.G. ha proposto controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.

N.V. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso a causa

della mancata trascrizione dei motivi di appello.

L’impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, deve contenere la menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., per permettere di individuare i capi della pronuncia rispetto ai quali non è più ammissibile alcuna contestazione (Cass. 26936/2016; Cass. 9799/2016; Cass. 8940/2014; Cass. 8943/2014; Cass. 10722/2014); Cass. 2014, n. 10722), ma tale condizione di ammissibilità è sottratta a rigorosi formalismi, dovendosi salvaguardare il diritto del ricorrente ad esperire il rimedio impugnatorio (Cass. 23936/2016).

E’ quindi sufficiente che l’esame del ricorso consenta di individuare i temi dibattuti in appello, non coperti dal giudicato.

Nello specifico, la D. ha dato atto, nel corpo del ricorso, delle ragioni che avevano condotto il tribunale a respingere la domanda di simulazione assoluta della vendita e l’azione di nullità per violazione del divieto del patto commissorio ed ha indicato, in modo sintetico ma pienamente intellegibile, il contenuto delle censure proposte e delle decisioni assunte in secondo grado.

L’esame del ricorso consente – in definitiva – di individuare le questioni dibattute e i motivi della pronuncia di inammissibilità, pur in assenza di una fedele e formale trascrizione del contenuto dell’impugnazione e dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c..

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1415 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale abbia respinto la domanda di simulazione della vendita per difetto di interesse, benchè la ricorrente avesse evidenziato le ragioni che avevano condotto alla concessione dei prestiti, le precarie condizioni economiche in cui versava la N. ed il pregiudizio che sarebbe derivato dalla cessione dell’unico immobile di cui era titolare la debitrice, dimostrando l’interesse ad ottenere la pronuncia di accertamento della simulazione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1417 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale respinto la richiesta di ammissione dell’interrogatorio formale e della prova per testi formulata nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, trascurando che la ricorrente, non essendo parte del contratto, non era tenuta a provarne per iscritto la simulazione assoluta.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2744 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale escluso che la vendita dell’immobile celasse un patto commissorio, non dando il dovuto rilievo al fatto che la N. era gravata da numerosi debiti verso le banche, cui aveva fatto fronte con l’impiego delle somme derivanti dal mutuo contratto dal G., garantito dall’ipoteca iscritta sull’immobile; che solo successivamente il bene era stato alienato per il corrispettivo di L. 90.000.000.

3. Il primo motivo è fondato.

L’azione di simulazione assoluta della vendita immobiliare perfezionata tra la N. ed il G. è stata respinta per la ritenuta insussistenza di un concreto interesse della D. a far rientrare il bene nel patrimonio della debitrice.

Ha osservato il tribunale che “a causa della mancata allegazione di parte attrice, non si evince quale impedimento sia derivato dall’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita e per quale ragione la N. non abbia ancora adempiuto l’obbligo di restituzione in favore della figlia rebus sic stantibus ed in mancanza della deduzione di una situazione economica da parte di quest’ultima capace di impedire il suddetto soddisfacimento, in mancanza della restituzione in proprietà dell’immobile oggetto del simulato trasferimento”.

Non era tuttavia in discussione che la N. fosse tenuta a restituire le somme ricevute dalla figlia per liberare l’immobile da un pignoramento e per far fronte al pagamento mensile delle rate di un ulteriore prestito (come riconosciuto in giudizio dalla stessa debitrice: cfr. sentenza pag. 5), per cui il fatto che il credito non fosse contestato non escludeva l’interesse a far accertare la simulazione e a far rientrare l’immobile nel patrimonio della N. allo scopo di assicurare l’integrità della garanzia patrimoniale per l’eventualità che, nonostante detto riconoscimento, il debito non fosse stato comunque onorato.

In tale situazione, il protrarsi dell’inadempimento, in assenza di contestazioni sulla spettanza del rimborso, poteva essere indubbiamente valorizzato quale sintomo delle precarie condizioni economiche della N., pur in assenza di una completa ricognizione della consistenza del suo patrimonio.

In ogni caso, l’interesse ad ottenere la pronuncia di simulazione esigeva esclusivamente la prova, desumibile da ogni circostanza utile acquisita al processo, che l’atto dispositivo avesse inciso negativamente sulle aspettative della creditrice (Cass. 28610/2013; Cass. 4023/2007; Cass. 6651/2005), non essendo necessario che la debitrice versasse in una condizione di sostanziale incapienza o che, come sostenuto dal tribunale (cfr. sentenza pag. 6), la vendita impedisse il soddisfacimento del credito, essendo sufficiente che l’atto dispositivo posto in essere ne avesse reso più incerto o più difficile il recupero ~ (Cass. 2257/1978).

2. Il secondo motivo è assorbito poichè il giudice del rinvio dovrà riesaminare i fatti di causa e valutare nuovamente le richieste istruttorie, tenendo conto della posizione processuale assunta dalla ricorrente ai fini della prova della simulazione.

3. Il terzo motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto che “nessuna anomala funzione di garanzia fosse ravvisabile nella vendita (tenendo conto del connesso mutuo contratto dal G. in qualità di acquirente) stipulata dai convenuti”, non potendo configurarsi “la violazione del divieto del patto commissorio rispetto a crediti vantati nei confronti della N. da soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio” (cfr. sentenza pag. 8).

Tale assunto merita di essere condiviso.

Il divieto sancito dalla norma si estende a qualsiasi negozio, ancorchè astrattamente di per sè lecito, che venga impiegato per conseguire il risultato di assoggettare il debitore all’illecita coercizione del creditore, sottostando alla volontà di quest’ultimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (Cass. 437/2009; Cass. 13621/2007).

Occorre, in altri termini, che il trasferimento della proprietà di un dato bene sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell’evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicchè non sussiste la violazione dell’art. 2744 c.c. qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano pattuiti non già allo scopo di garantire l’adempimento nell’eventualità, non ancora verificatasi, che l’obbligazione rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto (Cass. 1075/2016; Cass. 19950/2004; Cass. 7585/2001) e – a fortiori – qualora la vendita costituisca il mezzo per procurare al venditore le somme necessarie ad estinguere debiti pregressi verso terzi.

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo ed è rigettato il terzo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo, cassa la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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