Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21588 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/10/2011), n.21588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S.A., L.A. entrambi in proprio

e quali procuratori generali di V.G.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIZZA P. PAOLI 3, presso lo studio

dell’avvocato BUCCIANTE ALFREDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPINELLI ALESSANDRO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., B.C.;

– intimate –

sul ricorso 6894-2008 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIACO

8/2, presso lo studio dell’avvocato VILLANI LUDOVICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZORNI PIER GIORGIO,

giusta delega a margine del ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G.R., L.A., LA.AL.,

B.C.;

– intimati –

sul ricorso 6924-2008 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO

8/2, presso lo studio dell’avvocato VILLANI LUDOVICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZORNI PIER GIORGIO,

giusta delega a margine del ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G.R., LA.AL., B.G.,

L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1132/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

4.7.07, depositata il 05/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per le ricorrenti incidentali l’Avvocato Ludovico Villani che

si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso principale possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366-bis c.p.c. e i ricorsi incidentali condizionati dichiarati assorbiti. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

2. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

3. – Il ricorso principale, quanto alla formulazione dei quesiti, è inammissibile perchè non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis, che prevede che nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

3.2 Nel caso in esame i quesiti formulati sono i seguenti:

3.2.1 accerti la Corte di Cassazione se vi sia stata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.;

3.2.2 accerti la Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione del principio dalla stessa enunciato nella sentenza n. 24023/2007 resa, inter partes, il 27.12.2004;

3.2.3 accerti la Corte di Cassazione se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt. 1463 e 1221 c.c. 3.3 Va rilevato che la formulazione dei motivi suddetti non corrisponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 – bis c.p.c., la cui ratio deve ricercarsi nell’intento del legislatore di rafforzare la funzione nomofilattica del giudizio di cassazione, nel senso, cioè, che quest’ultimo svolga non solo la funzione di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ma anche quella di fissare il corretto principio di diritto al quale ci si debba conformare nei casi del genere (v. Cass. n. 14682/07).

Si è, pertanto, ritenuto che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. debba compendiare: a) riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08). Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”.(Cass 2658/08). Ciò premesso, non può non rilevarsi che nella specie la formulazione dei quesiti di diritto sia meramente apparente e non risponda all’esigenza di cooperazione del ricorrente all’espletamento della suddetta funzione nomofilattica della S.C., posta con chiarezza dalla prescrizione di cui al citato art. 366 – bis c.p.c. Infatti, la formulazione del quesito di diritto richiesta dalla norma in questione non può affatto risolversi nella sola postulazione dell’accertamento della denunciata violazione di legge, che in realtà non consente di individuare il principio di diritto, diverso da quello posto a fondamento della sentenza impugnata, la cui auspicata adozione da parte di questa C.S. sarebbe idonea a determinare una decisione di segno diverso (Cass. 4044/09, 19769/08, 4329/09).

Nè può sostenersi che laddove la sentenza gravata sia viziata per la mancata applicazione della norma di legge, pur correttamente individuata, non sia formulabile un principio di diritto che non si risolva nella mera denuncia della stessa omissione di applicazione della legge. E’, infatti, evidente che anche in tal caso il principio di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., debba essere espresso in maniera positiva, nel senso, cioè, che a fronte della regula iuris applicata dal giudice di merito, debba invece essere precisata ed indicata una diversa regula iuris, alternativa a quella.

4. – I ricorsi incidentali, proposti in via condizionata all’accoglimento del principale, restano assorbiti.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e assorbiti gli incidentali condizionati. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge per ciascuna delle contro ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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