Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21588 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 07/10/2020), n.21588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16247-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. già SE.RI.T SICILIA S.P.A., Agente della

Riscossione per la provincia di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato LAURA FIRINU;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 704/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/05/2014 R.G.N. 1045/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la pronuncia n. 5852 del 2011 il Giudice del lavoro di Palermo ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avverso l’intimazione di pagamento e la prodromica cartella esattoriale n. (OMISSIS), proposta da C.P. sul presupposto che, essendo stata ritenuta rituale la notifica della cartella stessa mediante consegna al portiere dello stabile dell’abitazione avvenuta il 23.6.2004, essa opposizione era stata presentata oltre il termine perentorio di decadenza fissato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 704 del 2014, ha invece ritenuto nulla la notificazione della cartella per inosservanza del disposto di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4 e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritti i crediti di cui alla cartella.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia spa con un solo motivo.

4. L’INPS, anche per conto della SCCI spa, si è costituito con controricorso, manifestando la sua estraneità alla controversia che riguardava la ritualità della notificazione della cartella esattoriale che è attività cui è preposto il concessionario ex D.P.R. n. 602 del 1973. Ha, pertanto, concluso rimettendosi alla decisione della Suprema Corte senza neanche avanzare alcuna pretesa in ordine alle spese di lite.

5. C.P. non ha svolto attività difensiva.

6. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

7. La Riscossione Sicilia spa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. ove è specificato che il C. ha formulato istanza di adesione alla definizione agevolata ex lege n. 225 del 1016 provvedendo al pagamento delle relative rate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria della ricorrente.

2. Orbene, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modific. nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale rateizzato.

3. Tale ultima ipotesi è ravvisabile nella fattispecie in esame, come dimostrato dalla Riscossione Sicilia spa.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio perchè, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (controparte) risulti il resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 11540 de 2019). L’INPS, da parte sua, in proprio e nella qualità, si è rimesso alla decisione di questa Corte, non essendo coinvolto nella controversia, senza avanzare nel controricorso alcuna istanza, come specificato nello storico della lite, di rimborso delle spese sostenute.

5. Non sussistono, altresì, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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