Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21587 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28354/2015 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio

Diociaiuti, con domicilio in Fabriano al Viale Zonghi n. 60.

– ricorrente –

contro

B.R., rappresentata e difesa dall’avv. Renzo Molinelli, con

domicilio eletto in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 149 presso lo

studio dell’avv. Massimo Marino.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 572/2015,

depositata in data 24.4.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.4.2019 dal Consigliere Dr. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, respingendo l’appello principale di C.S. e quello incidentale di B.R., ha confermato la sentenza del tribunale con cui il ricorrente era stato condannato alla restituzione di Euro 10.329,14 quale importo ricevuto a titolo di mutuo. Il prestito era stato erogato mediante la consegna di due assegni bancari, emessi in data 19.12.1996 e 20.12.1996, le cui matrici recavano la dicitura “da restituire nel 2002”, e la sottoscrizione del mutuatario.

La Corte distrettuale ha ritenuto che dette matrici provassero il perfezionamento del prestito ed il conseguente obbligo restitutorio ed ha asserito che le contestazioni del C., secondo cui le annotazioni presenti sulle matrici erano state apposte abusivamente dalla B., richiedessero la proposizione della querela di falso, poichè, nella sostanza, il ricorrente aveva inteso sostenere che nessun accordo per il riempimento fosse stato concluso dalle parti. Ha respinto l’appello incidentale volto a censurare la compensazione delle spese processuali, rilevando che solo in comparsa conclusionale il contenuto e le argomentazioni del motivo di gravame erano state adeguatamente specificate.

Per la cassazione della sentenza è chiesta da C.S. sulla base di tre motivi di ricorso.

B.R. ha proposto controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza ritenuto inammissibili le deduzioni difensive proposte con un semplice richiamo per relationem al contenuto della memoria di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., mentre le medesime questioni erano state riproposte nei motivi di impugnazione ed il loro richiamo intendeva solo indicare in quale fase del giudizio di primo grado fossero state sollevate.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso non riporta il contenuto delle argomentazioni difensive dedotte nelle memorie di primo grado e non chiarisce con quali modalità fossero state riproposte in appello, non consentendo di valutare la ritualità della loro proposizione e la loro stessa decisività, posto che, quando sia dedotta la commissione di un error in procedendo, in relazione al quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale ed ha accesso diretto ai fascicoli processuali, è pur sempre necessario che la relativa censura risponda ai requisiti di specificità dell’impugnazione (Cass. 16102/2016; Cass. 5344/2013; Cass. 6361/2007; Cass. 6055/2003;).

In concreto, non può stabilirsi se le allegazioni oggetto delle memorie di primo grado sostanziassero deduzioni ulteriori ed aggiuntive rispetto ai motivi di gravame e sollevassero questioni cui la Corte di appello non abbia dato risposta, in modo da poter condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2702 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte distrettuale abbia ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso per infirmare il valore documentale della dicitura apposta in calce alle matrici degli assegni, mentre il ricorrente aveva sottoscritto dette matrici per solo attestare il ricevimento dei titoli. Quindi i documenti erano stati riempiti contra pactis e potevano essere contestati senza alcuna necessità di proporre la querela di falso.

Il motivo è infondato.

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso” (Cass. 8899/2018; Cass. 18989/2010).

Più in particolare, la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo.

In tal caso l’atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l’interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale.

Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell’atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l’intento di far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l’autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997).

Nel caso concreto, la valenza probatoria delle matrici poteva essere inficiata solo con la querela di falso, poichè, come correttamente ritenuto dalla Corte distrettuale (cfr. sentenza pag. 4), la deduzione secondo cui il ricorrente le avesse sottoscritte “per ricevuta” non dava affatto conto anche di un patto di riempimento cui la controparte avrebbe dovuto dare successiva attuazione conformemente agli impegni assunti, ma evidenziava che la firma doveva intendersi, essa stessa, come attestazione di ricevuta dei titoli, non occorrendo ulteriori precisazioni da introdurre nel testo mediante successive annotazioni.

3. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando che il ricorrente, pur avendo ammesso di aver percepito le somme oggetto di causa, aveva però contestato di averle ricevute a titolo di mutuo e pertanto era onere della controparte dimostrare che la dazione del denaro era avvenuta sulla base di un titolo che legittimava la richiesta di restituzione, onere che non poteva considerarsi assolto sulla base degli elementi documentali e delle deposizioni valorizzate dalla Corte distrettuale.

La censura non merita accoglimento.

La circostanza che le somme oggetto della domanda giudiziale fossero state concesse a titolo di mutuo è stata desunta dal contenuto delle matrici dei titoli, sottoscritte dal ricorrente, su cui era indicata la data di restituzione e la dicitura apposta in calce, elementi che, a parere della Corte di merito, erano sufficienti per giustificare la pretesa restitutoria.

Tale convincimento non consente di ravvisare la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè la norma è invocabile per contestare che il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una parte che non ne era onerata in base alla scissione della fattispecie concreta tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali e, nello specifico, per negare che fosse stata raggiunta la prova del perfezionamento di un prestito.

Qualora, come nel caso in esame, sia oggetto di censura la valutazione delle prove, il sindacato in sede di legittimità può aver luogo solo sul piano della motivazione (Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15 %.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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