Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21587 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19443/2016 proposto da:

INTERNATIONAL RENT S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, O.V. in qualità di socia,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 212, presso

lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata

fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale

comunicazione alle parti; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– La società INTERNATIONAL RENT S.R.L e la sig.ra O.V. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste, con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 413/35/2016, depositata in data 28/01/2016, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento, l’uno notificato alla società per disconoscimento di costi non inerenti e/o non regolarmente documentati, con conseguente maggior reddito imponibile ai fine IRES, IRAP ed IVA per il periodo d’imposta 2006, l’altro notificato alla contribuente, socia per il 95% delle quote, per maggiore reddito da partecipazione, ai fini IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, in relazione al medesimo anno d’imposta, – è stata parzialmente riformata la sentenza di prime cure, che aveva rigettato i ricorsi (riuniti) dei contribuenti predetti;

– i giudici della CTR hanno accolto parzialmente il gravame dei contribuenti, annullando in parte la pretesa impositiva, in relazione alla posizione fiscale della International s.r.l., limitatamente alla esclusione di taluni maggiori ricavi ed al mancato riconoscimento di costi per utenza telefonica ed elettrica, nonchè per contributo pubblicitario, e, di conseguenza, in relazione alla posizione della socia, nei soli limiti dei minori utili della società. In particolare, poi, con riguardo ai vizi di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, i giudici della C.T.R. ritenevano la doglianza inammissibile (per mancata impugnazione di autonoma ratio della decisione di primo grado) ed infondata;

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– i ricorrenti, in sede di memoria, hanno chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, la sospensione del giudizio, in attesa di potere depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

– ne consegue la chiesta sospensione del giudizio.

PQM

P.Q.M.

Sospende sino al 10/10/2017 il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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