Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21587 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 07/10/2020), n.21587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15536-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1119/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/07/2013 R.G.N. 726/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1119 del 2013, ha confermato la pronuncia n. 382/07 con la quale, in accoglimento della domanda dell’INAIL, T.F. era stato ritenuto responsabile nella causazione dell’infortunio sul lavoro occorso al proprio assicurato A.Q., da cui ne era derivata la morte, ed era stato condannato al pagamento, in favore dell’Istituto, dell’importo di Euro 250.247,58, quali somme da questo corrisposte agli eredi, di cui appunto aveva chiesto la ripetizione.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria.

3. T.F. non ha svolto attività difensiva.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’INAIL denunzia la violazione dell’art. 1916 c.c. e D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 116 nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, per omessa pronuncia, da parte dei giudici di seconde cure, sulla richiesta di pagamento, avanzata da esso istituto, della maggior somma dovuta a seguito di incremento determinato in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni intervenute per effetto di un provvedimento sopravvenuto di rivalutazione della rendita: richiesta avanzata processualmente con la comparsa di costituzione in appello e reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni con una quantificazione di Euro 429.852,80 a fronte di quella già riconosciuta in primo grado.

2. Il motivo è fondato.

3. Giova precisare che costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte o su un’istanza che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 23.2.1995 n. 2085; Cass. 23.3.2017 n. 7472).

4. Ciò premesso, in grado di appello, sia nella comparsa di costituzione che all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’INAIL ha dedotto che il credito, da Euro 250.247,58 come riconosciuto dal Tribunale di Paola, si era incrementato in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni intervenute per effetto di un provvedimento sopravvenuto di rivalutazione della rendita, arrivando all’importo di Euro 429.852,80; inoltre, ha specificato che tale istanza, ai fini del suo riconoscimento, non costituiva domanda nuova e non richiedeva la proposizione di appello incidentale, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità in tal senso.

5. I giudici di seconde cure, su tale istanza, non si sono pronunciati. Hanno ribadito, infatti, il diritto dell’INAIL in merito all’an e hanno confermato la decisione di primo grado relativamente al quantum senza, però, nulla specificare sul punto, così omettendo ogni determinazione sulla richiesta dell’Istituto per la intervenuta variazione in aumento dell’importo richiesto in surroga.

6. E’, pertanto, ravvisabile la denunziata violazione di cui all’art. 112 c.p.c., preliminare all’esame delle altre violazioni di legge oggetto della censura.

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.

8. La sentenza gravata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all’accertamento della fondatezza della richiesta dell’INAIL sopra precisata, provvedendo, altresì, alla determinazione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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